All’interno di molte famiglie può capitare che un genitore scelga di donare un bene solo a uno dei figli. Ad es. un immobile. Questa scelta può ridurre in modo significativo le aspettative degli altri eredi. Creando squilibri e conflitti. Il problema diventa ancora più complesso quando la donazione è indiretta. O simulata. In questi casi, gli eredi esclusi iniziano a chiedersi se è possibile bloccare una donazione. Per salvaguardare i propri diritti ereditari.

Libertà di disporre dei beni e limiti legali

Ogni persona ha piena libertà di disporre del proprio patrimonio. Può venderlo, donarlo o persino consumarlo interamente. Tuttavia, la legge pone dei limiti a questa libertà attraverso la tutela dei legittimari. I legittimari sono coniuge, partner unito civilmente, figli. E, in assenza di questi, ascendenti. A loro spetta sempre una quota di eredità minima che non può essere eliminata.

Questa quota si calcola considerando sia il patrimonio rimasto al momento della morte (relictum). Sia quanto donato in vita (donatum).

Quando i legittimari possono bloccare una donazione

Gli eredi legittimari possono verificare se la loro quota è stata lesa solo dopo l’apertura della successione. Perchè in vita il patrimonio del donante può cambiare (donazioni, spese, nuovi beni). Solo alla morte del donante diventa chiaro se le donazioni effettuate hanno compromesso la quota di legittima.

Azione di riduzione: recuperare i beni donati

Al momento della successione, un erede legittimario scopre che la propria quota è stata lesa. In questo caso può avviare la azione di riduzione. Tale azione serve a rendere inefficace la donazione che ha pregiudicato i suoi diritti. Se necessario, permette di recuperare i beni anche dai terzi acquirenti.

I principi fondamentali sono:

Azione di restituzione

In seguito alla riduzione, l’erede può avviare anche un’azione di restituzione per recuperare concretamente il bene donato. Questa azione ha carattere reale e consente di ottenere l’immobile anche se è stato trasferito a terzi. Salvo che il donatario o l’acquirente decidano di “liberarsi” pagando l’equivalente in denaro.

I limiti temporali introdotti dalla riforma 2005

In passato, gli eredi potevano contestare donazioni anche decenni dopo la loro trascrizione. Con la riforma del 2005, invece, sono stati introdotti limiti più stringenti:

Opposizione alla donazione: come bloccarla

L’opposizione alla donazione è lo strumento principale. Serve a tutelare l’eredità futura. Si tratta di un atto stragiudiziale che deve essere notificato. E trascritto nei registri immobiliari contro il donatario. Nonchè contro i suoi aventi causa. L’opposizione ha le seguenti caratteristiche.

Esempio pratico

Immaginiamo che un padre possieda un immobile da 150.000 euro. E una liquidità di 30.000 euro. Decide di donare la nuda proprietà della casa a un figlio. All’altro lascia soli 30.000 euro di eredità. In questo caso, l’erede escluso può subire una lesione della propria quota legittima. Grazie all’opposizione alla donazione, egli può garantire la futura possibilità di recuperare l’immobile anche se fosse venduto a terzi.

Azione di simulazione preventiva (Cassazione n.27431/2023)

Ma c’è un’altra possibilità per bloccare la donazione. E’ indicata dalla Corte di Cassazione nella Ordinanza n. 27431/2023.

Nella Ordinanza è statuito quanto segue.

Un figlio coerede aveva citato madre e sorella. Per chiedere di accertare la simulazione della vendita immobiliare tra queste ultime. La Corte Suprema ha osservato che:

L’effetto della novella del 2005, con le modifiche all’art. 563 c.c. rende ammissibile l’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari prima dell’apertura della successione. Tale azione mira esclusivamente alla trascrizione dell’opposizione. senza necessità di provare immediatamente la lesione della quota di legittima.

Conclusioni

Bloccare una donazione è possibile. Rappresenta un passo fondamentale. A vantaggio di chi teme di vedere compromessi i propri diritti successori. L’opposizione alla donazione è lo strumento più efficace. Aiuta a proteggere l’eredità. E tutelare la quota spettante ai legittimari.

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