Collaborazione volontaria, Ravvedimento operoso o Ristrutturazione dei Debiti (artt. 57 e 67 CCI)?

Quando si gestisce una posizione debitoria fiscale complessa, capitali all'estero, omissioni nel Quadro RW o sanzioni da sanare, la scelta dello strumento giuridico è determinante per la salvaguardia del patrimonio familiare ed aziendale. Oltre alle tradizionali procedure di regolarizzazione spontanea come il Ravvedimento Operoso o le finestre di emersione, l'ordinamento attuale offre una terza via strategica attraverso gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019): le procedure di Ristrutturazione dei Debiti basate sugli articoli 57 e 67 CCI (tra cui gli Accordi di Ristrutturazione, i Piani di Risanamento, il Concordato Minore e il Piano di Riconstruzione del Consumatore).

Se la violazione è già stata contestata, o se il calcolo delle sanzioni e delle imposte porta a cifre insostenibili che rischiano di compromettere la stabilità economica del privato, dell'imprenditore o degli eredi, gli strumenti di ristrutturazione ex artt. 57 e 67 CCI consentono di formulare una proposta con Transazione Fiscale (art. 63 CCI) per ottenere uno stralcio effettivo del debito tributario e delle sanzioni, garantendo una consistente riduzione dell'importo e una rateizzazione sostenibile. Nei casi previsti dalla legge, il Tribunale può inoltre omologare l'accordo anche in presenza di mancata adesione o diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate (il cosiddetto cram-down fiscale).

Articolo a cura degli Avv.ti Gaetano Forcella e Carlo Peruzzi (Partner) — Studio Legale Forcella Peruzzi. Dipartimento Successioni Ereditarie, Protezione del Patrimonio e Diritto Immobiliare.

Hai posizioni debitorie o fiscali estere da regolarizzare?

Prima di assumere qualsiasi decisione o effettuare dichiarazioni, è fondamentale valutare l'impatto delle sanzioni e scegliere la strategia migliore tra Ravvedimento e Ristrutturazione del Debito per proteggere i tuoi beni e l'asse ereditario.

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Di seguito analizziamo nel dettaglio il confronto tecnico e la comparazione tra le sanzioni, le imposte e gli effetti penali previsti dai diversi strumenti di sanatoria e regolarizzazione.


Collaborazione volontaria o Ravvedimento operoso? Quale conviene per la dichiarazione infedele attuata con omessa compilazione del quadro RW sui redditi esteri.

La sanzione per l’omessa dichiarazione di capitali detenuti all’estero va dal 3% al 15% di quanto non dichiarato. Raddoppiata se le attività sono in Paesi Black List. La dichiarazione infedele sui redditi è punita in modo ben più pesante. Con una sanzione che va dal 90 al 180% dell’imposta dovuta. La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata con utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici ecc. Invece, la sanzione è ridotta di 1/3 quando la maggiore imposta o il minor credito accertati sono inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati. Ovvero comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro. Vi è inoltre un aumento del terzo per le sanzioni relative all’omessa indicazione dei redditi esteri, conseguenti ai capitali non dichiarati (art. 1, co. 8, D.Lgs. n. 471/1997).

La Voluntary disclosure è una procedura tributaria volta ad agevolare la regolarizzazione dei capitali esteri non dichiarati. A fronte del versamento di sanzioni particolarmente ridotte, mediamente dello 0,5% – 1% del capitale non dichiarato sul modello RW. Nonché, a fronte del pagamento delle eventuali imposte evase (oltre a relative pesanti sanzioni in forma ridotta). Si può aderire fino al 31 luglio 2017. La procedura di sanatoria comporta anche la non punibilità per i collegati reati tributari e per il riciclaggio. Abbiamo riscontrato perplessità nell’adozione della procedura quando, oltre la mancata compilazione del quadro RW, ci sia un’evasione di imposta sul reddito in periodo ancora accertabile. Magari in prescrizione dopo poco tempo.

Il ravvedimento operoso è uno strumento permanente e non limitato alla detenzione di capitali all’estero. Consente al contribuente di riconoscere le proprie violazioni tributarie, sanandole col pagamento di sanzioni ridotte. Essendo un rimedio generale, anche l’omessa dichiarazione dei capitali esteri può essere regolarizzata. Con alcuni distinguo ed a certe condizioni.

Il Ravvedimento può attuarsi mediante una Dichiarazione tardiva. Cioè una Dichiarazione fiscale presentata con un ritardo non superiore ai 90 giorni. In questo caso si applica una sanzione “fissa”, da 250 a 1.000 euro per l’omessa dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione viene trasmessa entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e in assenza di controlli tributari, la sanzione è dimezzata (ed è fissata dal 60 al 120%). Cioè diventa, per l’omessa dichiarazione dei redditi, se non sono dovute imposte, da un minimo di 150 euro a un massimo di 500 euro. Secondo la migliore interpretazione della normativa tributaria, relativamente alla mancata comunicazione del quadro RW, il Ravvedimento operoso compiuto entro 90 giorni (dichiarazione tardiva) ha come sanzione base 150 euro da ridurre a 1/10 ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Oltre a ciò comporta il versamento di eventuali omessi versamenti di imposte. Spirato il termine di 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa.

Di massima, spirato il termine di 90 giorni il contribuente non può più avvalersi del ravvedimento operoso. Tuttavia, il contribuente può procedere ugualmente a sanare spontaneamente gli omessi versamenti di imposte. Partendo dalla sanzione base del 30% e applicando le relative riduzioni. La sanzione applicabile in caso di dichiarazione omessa, ma con versamento delle imposte dovute, è quella fissa. Attualmente pari a 250 euro (circolare n. 54/E/2002). Certo, resta in ogni caso precluso il ravvedimento per quanto riguarda la mancata compilazione quadro RW. Ma il contribuente, pur esposto alle sanzioni RW, può definirle nella misura di 1/3. La presentazione della dichiarazione omessa entro l’anno risulta particolarmente appetibile anche dal punto di vista penale, in quanto la presentazione entro l’anno dell’integrativa accompagnata all’integrale versamento delle imposte è causa di non punibilità (art. 13, D.Lgs. 74/2000) del reato di omessa dichiarazione.

E’ una situazione comune. Il contribuente presenta la dichiarazione nei termini ordinari, ma senza RW. Nei 90 giorni successivi presenta una integrativa con l’RW. In tal modo l’omessa comunicazione RW sanata nei 90 giorni sconta una sanzione base fissa, che ammonta a € 258.

Ci sono specifiche norme volte a contrastare l’esportazione di capitali in Paesi cosiddetti Black list. Una norma stabilisce che i capitali illegalmente esportati in Paesi a fiscalità privilegiata si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. (art. 12, D.L. 78/2009). E’ salva la prova contraria. Inoltre, sono raddoppiate le sanzioni per mancata dichiarazione o dichiarazione infedele. E’ stabilito anche il raddoppio dei termini ordinari di accertamento. Si dubita che questo regime sanzionatorio per i Paesi black list operi anche in caso di ravvedimento. Procedendo con il ravvedimento operoso, molti ritengono che l’RW sia regolarmente presentato e pertanto si blocca la presunzione di costituzione del capitale con redditi sottratti a tassazione. L’Agenzia delle entrate non è però sempre di questo avviso, confortata dalla circolare n. 11/E/2010. In definitiva, c’è il rischio che l’Agenzia delle entrate ritenga applicabile una sanzione che va dal 180 al 360%.

Solitamente la Voluntary disclosure 2.0 dà più vantaggi economici. Ma il calcolo di convenienza può anche essere in favore del ravvedimento operoso o della dichiarazione tardiva. Per approfondire gli aspetti contabili e valutare esempi pratici, puoi leggere la nostra guida sul calcolo delle sanzioni per il monitoraggio fiscale e Quadro RW. La scelta va fatta considerando tutti i fattori, compreso quello di eventuali possibili contestazioni penali. In sintesi, gli elementi da valutare prima di qualsiasi decisione sono:

Ristrutturazione dei Debiti e Transazione Fiscale (artt. 57 e 67 CCI): la Soluzione per Debiti e Sanzioni Elevate

Quando il debito con l'Agenzia delle Entrate o con l'Agenzia delle Entrate Riscossione è già stato iscritto a ruolo, oppure quando il calcolo delle sanzioni per omesso Quadro RW o altre violazioni fiscali porta a somme sproporzionate rispetto alla capacità patrimoniale o reddituale, il Ravvedimento Operoso cessa di essere una strada percorribile o economicamente sostenibile.

In queste situazioni, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCI) mette a disposizione sia dell'imprenditore sia del consumatore o professionista un ventaglio di strumenti idonei a gestire l'esposizione debitoria in modo sistemico e protetto:

I principali vantaggi operativi dell'applicazione degli articoli 57 e 67 CCI unitamente alla Transazione Fiscale (art. 63 CCI) includono:

Lo Studio Legale Forcella Peruzzi assiste privati, imprenditori ed eredi nell'analisi della posizione debitoria, nella valutazione comparativa tra Ravvedimento Operoso e Ristrutturazione del Debito (artt. 57 e 67 CCI), e nella gestione delle trattative di Transazione Fiscale a Padova, Venezia, Treviso, Vicenza, Rovigo e su tutto il territorio nazionale. Lo schema cronologico dell'attività professionale svolta dallo Studio comprende:

  1. Colloquio orientativo: inquadramento della posizione debitoria personale, familiare o aziendale e analisi degli asset da tutelare;
  2. Estratto di ruolo e disamina degli atti: verifica della regolarità formale e sostanziale delle cartelle esattoriali e calcolo delle prescrizioni;
  3. Valutazione di convenienza giuridica ed economica: confronto analitico tra ravvedimento operoso, rottamazione e ricorso agli artt. 57 e 67 CCI;
  4. Predisposizione della proposta di Transazione Fiscale: elaborazione del piano, attestazione di convenienza per l'Erario e pianificazione del rientro;
  5. Gestione della fase stragiudiziale e giudiziale: conduzione delle trattative con l'Agenzia delle Entrate fino alla presentazione in Tribunale ed eventuale applicazione del cram-down;
  6. Messa in sicurezza finale del patrimonio: tutela definitiva dei beni familiari ed ereditari da pretese future.

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