Inquinamento acustico, il Comune (Sindaco) ha l’obbligo di emettere un’ordinanza quando l’Arpa documenta il superamento dei limiti di decibel (avv. Carlo Peruzzi)
Il Comune è obbligato ad intervenire per far cessare i rumori molesti. L’obbligo scatta quando l’inquinamento acustico proviene da un’attività autorizzata dal Comune.
La situazione che obbliga il Comune ad intervenire
L’articolo 9 della legge n. 447/1995 regola la situazione di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente. Tra di esse anche l’inquinamento acustico fuori limite. La legge stabilisce che deve intervenire il Comune, nella persona del Sindaco, per le attività da questi autorizzate. Ne anche, il Presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze. E’ importante sottolineare che l’obbligo scatta quando ci sia una prova della illegittimità del rumore. Il Comune non ha “ispettori” in grado di fare le misurazioni. Quindi il primo passo sarà quello di pretendere che il Comune richieda la misurazioni dei decibel all’Arpa.
Il ruolo dell’Arpa nella fase preliminare
Il superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione, stabilito dalla vigente normativa, è documentato al Comune dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa). L’inquinamento acustico è determina la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica anche se non coinvolge l’intera collettività, ma singoli cittadini. Infatti, il potere di ordinanza “contingibile e urgente”assume sempre carattere doveroso, visto sia che l’inquinamento acustico rappresenta una minaccia per la salute pubblica. E del resto la legge 447/1995 non configura alcun potere per un diverso intervento amministrativo “ordinario” tale da consentire l’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. E’ importante è vigilare sull’attività dell’Arpa. Dovono essere rispettati criteri tecnici nell’utilizzo del fonometro e nella gestione ed interpretazione dei dati.
Il provvedimento che il Comune deve adottare
In caso di rumore molesto per attività oggetto di autorizzazione, il Comune deve emettere un provvedimento motivato. Con questo atto il Sindaco ordina speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale delle attività. La competenza del Sindaco, prima posta in discussione da qualcuno, è stata chiarita dall’importante sentenza del Tar Lombardia-Milano del 2 luglio 2015 n. 1528. Tali provvedimenti sono talvolta diretti alla semplice diminuzione delle emissioni sonore, per farle rientrare nei limiti di legge. Ma possono giungere sino a disporre l’inibitoria totale o parziale di determinate attività. Quindi, una volta che l’organismo tecnico competente (Arpa) ha rilevato il superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico stabiliti dalla normativa di riferimento, scaturisce un ben preciso obbligo di intervento del Sindaco.
Il Tar Lombardia-Milano n. 1528/2015
Un caso concreto può meglio spiegare l’obbligo in capo al Comune. I riscontri tecnici effettuati dall’Arpa presso uno stabilimento industriale accertavano il superamento del limite differenziale misurato a finestra aperta e a finestra chiusa. In particolare durante il tempo di riferimento notturno. Il Comune emetteva allora la dovuta ordinanza di ingiunzione, all’impresa, di adottare tutti i provvedimenti necessari per il contenimento dei rumori causati dall’impianto. A fronte del ricorso dell’impresa, il Tar conferma del carattere di assoluta necessità dell’ordinanza del Comune ogni qual volta che l’Arpa attesti il superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione.
Se il Sindaco o l’Arpa non intervengono? Agire in via amministrativa e civile
Il primo passaggio è quello di un’analisi della situazione di inquinamento acustico. Se l’inquinamento proviene da un’attività autorizzata dal Comune (o da altro Ente Pubblico) puoi segnalargli il problema. La segnalazione può assumere più gradazioni. Può consistere in un esposto, in una richiesta, in un’istanza o in una vera e propria diffida. Quindi, ci saranno gli accertamenti dell’Arpa. Bisogna vigilare che avvengano e siano rispettosi dei tuoi interessi e delle norme di legge. Intervenendo ad ogni irregolarità. Dovrebbe seguire il provvedimento dell’Autorità contro il soggetto che emette il rumore. Se l’ordinanza non viene emessa o se è inefficace, potrai tutelarti anche con un ricorso al Tar. In alcune situazioni, puoi anche rivolgerti contro Comune con una causa civile. Vedi la recente Sentenza della cassazione, sezioni unite, n.2611/2017.
Come scegliere l’avvocato giusto?
Vuoi capire se ti è possibile porre fine ad un rumore che ritieni molesto? Devi anzitutto individuare l’avvocato “giusto”, in grado di meritare la tua fiducia perché ha le capacità umane e professionali per aiutarti. Devi fare molta attenzione a chi semplifica per essere attraente ed a chi promette miracoli prima ancora di aver studiato il caso. Ogni situazione di inquinamento acustico va esaminata con attenzione, anche da chi ha già una specifica esperienza legale e tecnica. Chiunque intende darti delle risposte, prima ancora di aver eseguito uno studio giuridico e tecnico serio, ti sta prendendo in giro. Inoltre, è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato immobiliarista che conosca l’interpretazione del Tribunale competente ad esaminare il tuo caso. E’ il Tribunale del luogo in cui sorge il tuo immobile. L’inquinamento acustico non è sempre considerato allo stesso modo da tutti i Tribunali. Inoltre, l’avvocato immobiliarista, se necessario, ti indicherà anche i migliori tecnici acustici e medici legali accreditati nel Tribunale competente. Ciò è essenziale, sia per non sprecare inutilmente denaro, sia per evitare di muovere accuse infondate. Ricorda che ogni tesi dovrà essere confermata da un Consulente del Tribunale e quindi dal Giudice.
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