Spesso gli eredi incontrano difficoltà nello svincolare il conto corrente a nome del defunto, presso banche o istituti di credito. Alcuni consigli legali su come districarsi?
Sovente accade che alla morte dell’intestatario di un conto corrente bancario, i suoi eredi, incontrino delle difficoltà nello svincolarne le somme depositate. Come relazionarsi con banche o istituti di credito? Gli eredi o anche i semplici chiamati all’eredità (quest’ultimi proprio per valutare se e come accettare) hanno diritto di conoscere quali siano le giacenze del de cuius presso gli istituti di credito. Ai sensi dell’art. 119 c. 4 TUB, il cliente della banca, e colui che gli succede a titolo ereditario, hanno diritto di ottenere ogni informazione. Ma a proprie spese. Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al richiedente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. Inoltre la richiesta deve essere evasa in un congruo termine non superiore ai novanta giorni.
La documentazione necessaria per la richiesta
Per ottenere informazioni dalla banca su tutti i rapporti intrattenuti dalla stessa con il de cuius (conto corrente, libretti di risparmio, depositi di somme, custodia di titoli, mutui, finanziamenti ecc.) bisognerà consegnare il certificato di morte. Questo dimostra l’avvenuta circostanza del decesso. Inoltre bisogna fornire alla banca l’atto notorio. Costituisce prova della propria legittimazione alla richiesta delle copie. Dal giorno in cui ha conoscenza del decesso, la banca bloccherà il conto corrente (o i conti). Bloccherà anche tutti gli altri rapporti in essere a nome del deceduto. Da quel giorno, inoltre, eventuali deleghe rilasciate non avranno più effetto.
Quando e come si possono prelevare le somme dal conto corrente ereditato?
Una volta conosciuti i rapporti bancari del de cuius, bisogna capire quando l’erede può prelevarne la giacenza. Per stabilire quale sia la legittimazione degli eredi al prelievo delle somme depositate sul conto corrente occorre fare delle distinzioni. Lo stesso vale per i titoli e gli investimenti fatti dal defunto. Bisogna infatti distinguere se siamo in presenza di Conto Corrente Semplice o di Conto Corrente Cointestato. Analizziamo le due ipotesi.
Conto Corrente Semplice
Gli eredi, quindi i soli soggetti che hanno definitivamente accettato l’eredità espressamente o tacitamente (la stessa richiesta di prelievo vale come accettazione tacita), hanno la possibilità di effettuare movimenti bancari. Ciò perché sono successori universali del defunto.
In presenza di una pluralità di eredi il conto corrente sarà nella contitolarità degli stessi. In questo caso, la giurisprudenza ritiene nessuno degli eredi abbia diritto di prelevare l’intero con effetto liberatorio per la banca (cioè è esclusa la solidarietà attiva degli eredi), tuttavia, ciascun erede potrà prelevare la quota di sua spettanza. E ciò avverrà indipendentemente dal consenso o dalla contestuale presenza di altri, in applicazione del principi di base che regolano il rapporto debitore/creditore: la pluralità degli eredi non fa altro che far sorgere una pluralità di rapporti obbligatori, tra loro autonomi. Tale principio è autorevolmente riconosciuto dalla giurisprudenza (Cassazione S.U. del 28\11\2007 n.24657).
Purtroppo tale diritto dell’erede si scontra con la decisione assunta da sempre dalle banche, per motivi di opportunità e per il timore di essere coinvolti in diatribe successorie, di adottare come prassi la richiesta della necessaria collaborazione, compresenza, e consenso di tutti i coeredi.
Tale circostanza non è sempre realizzabile, e ciò, in casi estremi ma non infrequenti obbliga gli eredi al ricorso all’autorità giudiziaria per costringere la banca alla liquidazione della propria quota.
A tal proposito, è da ricordare l’accordo ABI-Consumatori del 24 maggio 2000 che, al comma 4 dell’art.9, prevede che, qualora uno degli eredi comunichi con lettera raccomandata alla banca l’opposizione all’utilizzo disgiunto del conto corrente, alcuno potrà più agire sul conto medesimo.
Conto Corrente Cointestato
In caso di conto corrente cointestato al defunto e ad una o più persone, cadrà in successione solo la quota di denaro di spettanza del de cuius: per esempio, se il conto era cointestato con un’altra persona, cadrà in successione il 50% del denaro. Il rimanente 50% sarà liquidato all’intestatario vivente. Sorge qui una domanda frequente, se deceduto uno dei due cointestatari, l’altro possa esigere la liquidazione dell’intero saldo del conto corrente, prelevando pertanto, anche somme che formalmente non gli spetterebbero. Per rispondere alla domanda, bisogna distinguere se il conto era stato aperto a firma congiunta oppure a firma disgiunta.
Conto corrente cointestato a firma congiunta
Nel primo caso, così come in cui de cuius non avrebbe potuto operare senza la collaborazione del cointestatario, allo stesso modo il cointestatario superstite non può considerarsi unico titolare: in questo caso, il conto viene bloccato dalla banca fino all’identificazione certa degli eredi legittimi del deceduto che potranno agire sul conto insieme all’intestatario rimasto in vita.
Conto corrente cointestato a firma disgiunta
Se invece ciascuno dei contestatari poteva liberamente operare sul conto corrente, avendo firme disgiunte, allora il contestatario superstite potrà legittimamente operare anche sulla quota astrattamente riferibile al de cuius. Potrà così prelevare anche l’intera giacenza. Si consiglia perciò all’erede di comunicare immediatamente alla banca la propria opposizione all’utilizzo disgiunto. Meglio se con lettera raccomandata e facendo riferimento all’accordo ABI-Consumatori del 24 maggio 2000. In tal caso, nessuno dei coeredi potrà agire sul conto. Non lo potrà fare neppure l’originario cointestatario. Va detto che anche questa prassi, seguita dagli istituti bancari, non sembra del tutto legittima. Andrebbe ad incidere su un diritto autonomo (rispetto alla vicenda successoria). Pare in contrasto dunque con il principio res inter alios acta tertio neque prodest neque nocet.
Appropriazione illecita delle somme sul conto corrente
Cosa succede se il cointestatario superstite si appropria dell’intero saldo del conto corrente o, comunque, di somme maggiori di quelle dovutegli? Gli eredi del defunto avranno sempre il diritto ottenerne la restituzione dal cointestatario delle somme di loro spettanza. Per ovvi motivi, è sempre meglio che l’erede prevenga queste situazioni agendo nel modo sopra indicato.
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