La legge 20/52016, n. 76 (legge Cirinnà) ha dato una parziale regolamentazione alla coppia di fatto. Quella particolare convivenza, non formalizzata, che si instaura tra un uomo ed una donna. Ma anche tra due persone dello stesso sesso legate da un vincolo affettivo stabile. In questo articolo analizziamo cosa è previsto in caso di morte del compagno di fatto.

Il fenomeno della coppia di fatto in seguito alla Legge 76/2016

La convivenza è giuridicamente rilevante quando riguarda due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia. La coppia di fatto deve dare dimostrazione di reciproca assistenza morale e materiale, coabitando ed avendo dimora abituale nello stesso comune. Ciò viene dimostrato, ex art. 4 del D.P.R. 223/1989, dall’inserimento nel medesimo certificato di stato di famiglia. Ovviamente, i convinebti di fatto non devono essere tra loro legati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile formalizzata. La legge 76/2016 ribadisce l’irrilevanza della convivenza per ciò che concerne i rapporti personali tra i conviventi. Tuttavia riconnette alla convivenza di fatto una serie di diritti:

Convivenza di fatto e successione ereditaria

Quali sono le regole in caso di morte del compagno, convivente di fatto? Con specifico riferimento ai diritti derivanti dalla morte di uno dei conviventi, la Legge 76/2016 prevedere che:

Coppia di fatto, le disposizioni ereditarie non patrimoniali

Inoltre, la legge prevede che ciascun convivente possa, in uno scritto autografo oppure a voce ad un testimone, designare il compagno quale suo rappresentante per

L’importanza di fare un testamento

In assenza di altri richiami normativi la convivenza rimane, quindi, del tutto irrilevante sotto il profilo dei diritti successori. In particolare gli aspetti patrimoniali diversi da quelli sopra ricordati. La posizione del convivente di fatto è dunque ben diversa da quella riconosciuta dalla Legge ai coniugi. Di conseguenza, in caso di morte del compagno, il convivente può ottenere diritti patrimoniali successori solo tramite disposizioni testamentarie. In assenza di testamento, il convivente non potrà vantare alcun diritto sui beni caduti in successione. I beni saranno interamente devoluti a favore dei parenti del defunto.

La disciplina fiscale

È,infine, da tener presente che, per i conviventi di fatto, non sussistono neppure agevolazioni sotto il profilo fiscale. Eventuali donazioni o in disposizioni successorie in favore del convivente scontano ai sensi del T.U.S. l’aliquota nella misura massima ivi prevista. Cioè l’imposta di successione all’8% prevista per le liberalità tra estranei. I conviventi non beneficiano, inoltre, di alcuna franchigia. Tale franchigia invece si applica ai coniugi ed agli uniti civilmente.

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