La legge 20/52016, n. 76 (legge Cirinnà) ha dato una parziale regolamentazione alla coppia di fatto. Quella particolare convivenza, non formalizzata, che si instaura tra un uomo ed una donna. Ma anche tra due persone dello stesso sesso legate da un vincolo affettivo stabile. In questo articolo analizziamo cosa è previsto in caso di morte del compagno di fatto.
Il fenomeno della coppia di fatto in seguito alla Legge 76/2016
La convivenza è giuridicamente rilevante quando riguarda due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia. La coppia di fatto deve dare dimostrazione di reciproca assistenza morale e materiale, coabitando ed avendo dimora abituale nello stesso comune. Ciò viene dimostrato, ex art. 4 del D.P.R. 223/1989, dall’inserimento nel medesimo certificato di stato di famiglia. Ovviamente, i convinebti di fatto non devono essere tra loro legati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile formalizzata. La legge 76/2016 ribadisce l’irrilevanza della convivenza per ciò che concerne i rapporti personali tra i conviventi. Tuttavia riconnette alla convivenza di fatto una serie di diritti:
- diritti relativi alla sfera della tutela della persona. Ad esempio caso di malattia o di ricovero i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste nel matrimonio.
- diritti relativi alla sfera patrimoniale. Ad esempio il diritto a partecipare ad un’impresa familiare. Oppure, in caso di cessazione della convivenza, il riconoscimento, al convivente in stato di bisogno, del diritto agli alimenti per un periodo determinato.
Convivenza di fatto e successione ereditaria
Quali sono le regole in caso di morte del compagno, convivente di fatto? Con specifico riferimento ai diritti derivanti dalla morte di uno dei conviventi, la Legge 76/2016 prevedere che:
- in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies c.c. per l’assegnazione della casa familiare, applicabile ai conviventi in presenza di figli minori. Gli anni diventano tre anni qualora, nella stessa casa, coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite. Il periodo può allungarsi ancora, essendo previsto che può essere pari alla convivenza, se superiore, ma comunque non oltre i cinque anni. Il diritto in ogni caso viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza. Il diritto cessa anche se il compagno superstite contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto.
- in caso di morte del compagno conduttore in una locazione, utilizzata da entrambi, il convivente superstite ha facoltà di succedergli nel contratto.
- in caso di morte del convivente, derivante da fatto illecito, spetta al compagno superstite il diritto al risarcimento del danno. Così come anche riconosciuto in favore del coniuge.
Coppia di fatto, le disposizioni ereditarie non patrimoniali
Inoltre, la legge prevede che ciascun convivente possa, in uno scritto autografo oppure a voce ad un testimone, designare il compagno quale suo rappresentante per
- donazione di organi,
- modalità del funerale
- trattamento del corpo.
L’importanza di fare un testamento
In assenza di altri richiami normativi la convivenza rimane, quindi, del tutto irrilevante sotto il profilo dei diritti successori. In particolare gli aspetti patrimoniali diversi da quelli sopra ricordati. La posizione del convivente di fatto è dunque ben diversa da quella riconosciuta dalla Legge ai coniugi. Di conseguenza, in caso di morte del compagno, il convivente può ottenere diritti patrimoniali successori solo tramite disposizioni testamentarie. In assenza di testamento, il convivente non potrà vantare alcun diritto sui beni caduti in successione. I beni saranno interamente devoluti a favore dei parenti del defunto.
La disciplina fiscale
È,infine, da tener presente che, per i conviventi di fatto, non sussistono neppure agevolazioni sotto il profilo fiscale. Eventuali donazioni o in disposizioni successorie in favore del convivente scontano ai sensi del T.U.S. l’aliquota nella misura massima ivi prevista. Cioè l’imposta di successione all’8% prevista per le liberalità tra estranei. I conviventi non beneficiano, inoltre, di alcuna franchigia. Tale franchigia invece si applica ai coniugi ed agli uniti civilmente.
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