I creditori dell’erede possono impugnare la rinunzia all’eredità se il suo debitore, chiamato a un’eredità vi abbia rinunciato arrecandogli pregiudizio. Ciò ai sensi dell’art. 524 c.c. Vediamo a quali condizioni.

La rinuncia all’eredità è un mezzo per sfuggire ai propri creditori (Link). Attenzione però. I creditori dell’erede possono impugnare la rinuncia. Anche se non vi è stato intento fraudolento. E anche se l’eredità, nel frattempo, sia stata accettata da altri. O sia stata ad essi devoluta per accrescimento. Vediamo la norma di riferimento. L’art.524 c.c.

Legittimati a impugnare la rinuncia dell’eredità sono i creditori. Cioè coloro che vantano una ragione di credito. Non occorre infatti che il credito sia liquido ed esigibile. L’impugnazione della rinuncia deve essere esercitata nei confronti del debitore rinunciante. Nel caso di decesso di questi, nei riguardi dei suoi eredi.

Per l’impugnazione della rinunzia ereditaria è richiesto il solo presupposto oggettivo. Questo consiste nel prevedibile danno ai creditori dell’erede. Quando si verifica il danno ai creditori dell’erede secondo la Cassazione. Occorre guardare al momento dell’esercizio dell’azione. Devono esserci fondate ragioni. I beni personali del rinunziante devono apparire insufficienti. Cioè tali da non soddisfare del tutto i suoi creditori. (Cassazione civile, ord. n. 8519/2016)

Cosa succede in caso di conflitto tra i creditori dell’erede rinunciante. E i creditori di colui che abbia accettato l’eredità in luogo del rinunziante. Prevale il primo. Ma solo se la domanda con la quale si eserciti l’impugnazione ex art. 524 c.c. è stata trascritta nei confronti di colui al quale l’eredità è devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunciante.

E’ stata accolta la domanda di impugnazione? Allora i creditori potranno aggredire i beni. Così da soddisfarsi fino a concorrenza con i crediti vantati. Si ritiene che gli eredi che abbiano accettato in luogo del rinunziante possano sottrarsi all’azione esecutiva con il rilascio dei beni ereditari. Oppure offrendo ai creditori dell’erede un importo. L’equivalente di quanto potevano ricavare dalla vendita dei beni stessi.

La domanda di impugnazione della rinunzia all’eredità è soggetta a prescrizione. Il termine è quinquennale. Decorre dalla data della dichiarazione di rinunzia. Quindi i creditori dell’erede dovranno avere la massima attenzione. Lasciare passare il termine sarebbe fatale.

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