Crisi di impresa, concordato o accordo di ristrutturazione?

I debiti aziendali sono insostenibili? Le soluzioni per superare la crisi di impresa, con costi e differenze. Concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore.

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Crisi di impresa, rallentamento economico per il Coronavirus? Puoi superarli con un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione dei debiti. Le piccole imprese ed i professionisti si possono avvalere anche del c.d. concordato minore.
Queste procedure permettono di evitare il fallimento e/la perdita dei beni, alleggerire i debiti aziendali e rilanciare l’azienda. O un ramo della stessa. Riducendo anche il debito fiscale ed i debiti bancari.
Facciamo chiarezza sulle principali differenze  tra concordato preventivo (art.160 L.F.) e accordo di ristrutturazione dei debiti (art.182 bis L.F.). Per le piccole realtà è possibile utilizzare anche il concordato minore.

1) Il concordato preventivo

E’ accordo con una parte dei creditori. Se con un discreto gruppo di creditori si concorda uno sconto sui debiti, lo sconto sarà generalizzato. Lo sconto viene differenziato per tipologia di debiti (ad esempio debiti garantiti e non garantiti). Ed anche i creditori non aderenti dovranno accettarlo. La ristrutturazione del debito può avvenire mediante cessione di alcuni beni (concordato liquidatorio). O con accollo di terzi ed altre operazioni finanziarie. Si può anche preservare la continuità dell’azienda o di un suo ramo. E’ pertanto uno strumento vantaggioso (sconto sui debiti) e flessibile. Ma sotto il costante esame del tribunale. La procedura è complessa e va studiata bene. C’è bisogno di una grande attività professionale (commercialisti, avvocati, attestatori). Di un pool esperto. Per conoscere  i costi di massima per i professionisti del concordato preventivo vedi il Link.

A chi conviene?

Il concordato preventivo conviene particolarmente quando la società è fallibile e le risorse finanziarie a disposizione sono modeste (ad es. inferiori al 40% dei debiti ). Ma anche quando non si ottiene un consenso tra molti creditori.

2) L’accordo di ristrutturazione dei debiti per la crisi di impresa

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è anch’esso un accordo con una parte dei creditori. La procedura è più snella rispetto al concordato. Non viene neppure richiesto il pari trattamento dei creditori. Quindi con ciascun creditore posso aprire un tavolo separato. Ma devo ottenere un accordo con almeno il 60% dei creditori. I creditori che non firmano l’accordo però dovranno essere soddisfatti integralmente. I costi professionali sono  un poco più bassi di quelli del concordato preventivo. Manca infatti buona parte dell’invasiva attività del tribunale.

A chi conviene?

Conviene in situazioni in cui la crisi di impresa è più “sotto controllo”. Quando è possibile l’accordo con i maggiori di creditori. E posso permettermi di pagare integralmente gli altri.

3) Il concordato minore (D. Lgs. 14/2019)

Il concordato minore è una procedura di superamento della crisi di impresa per piccole realtà. Professionisti, imprenditori non fallibili, start-up innovative. La procedura è simile a quella dell’accordo di composizione per sovraindebitamento (legge salva suicidi). Il legale si rivolgerà ad un Organismo di Composizione della Crisi. E’ necessario che l’imprenditore in crisi apporti risorse esterne. Inoltre i creditori vanno pagati in misura superiore a quanto otterrebbero con la liquidazione dei beni. I costi professionali  complessivi non superano quasi mai gli euro 10.000. Questi sono grandi differenze rispetto agli altri strumenti.

A chi conviene?

Obiettivo dello strumento è di consentire alle piccole realtà non fallibili di gestire la crisi. Proseguendo l’attività. Conviene soprattutto a chi ha intestato un piccolo patrimonio rispetto ai debiti. E riesce ad apportare risorse intestate a moglie o altri familiari.

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