Una facile guida della Divisione giudiziale per tutti (avv. Carlo Peruzzi)
La comproprietà immobiliare ereditaria. Cos’è la divisione ereditaria? Qual’è la differenza tra divisione giudiziale e negoziale? Quali principi applica il Tribunale? Per gli Immobili divisibili (art.718 c.c.)? E per quelli indivisibili (art.720 c.c.)? Quali costi e tempi?
La comproprietà ereditaria
La comproprietà ereditaria è l’evento normale che si verifica a seguito del decesso di una persona. E dell’attribuzione dei beni a più eredi per quote stabilite dalla Legge. Vedi qui la nostra semplice SCHEMA QUOTE DI EREDITA’. Peraltro, il termine tecnico esatto per descrivere la comproprietà è comunione ereditaria. La comproprietà ereditaria, in particolare degli immobili, è vista con sfavore. Così, il Codice Civile favorisce la divisione giudiziale o negoziale della comproprietà. In questo caso il termine esatto è scioglimento della comunione. L’art.713 I comma c.c. prevede che “I coeredi possono sempre domandare la divisione.”.
- Divisione negoziale. Occorre precisare che la Legge invita alla divisione negoziale. Cioè attraverso un contratto tra gli eredi comproprietari. Essendoci immobili, tale contratto sarà redatto presso un Notaio.
- Divisione giudiziale. Ma, in caso di disaccordo, la Legge ha anche previsto l’istituto della divisione giudiziale. Nel prossimo paragrafo ne parliamo.
Cos’è la divisione giudiziale?
Anzitutto, la divisione giudiziale è una causa di divisione.
- Giudice competente. Inoltre, si svolge presso il Tribunale di apertura della successione. Cioè dove è deceduto il de cuius. Vedi l’art. 22 del c.p.c.
- Parti interessate. Devono partecipare tutti gli eredi che hanno accettato. Invece, non partecipano i chiamati che non hanno ancora acquistato la qualità di eredi.
- Oggetto. La divisione interessa l’intera massa ereditaria. Dunque, tutti i beni, gli attivi e i passivi.
- Mediazione obbligatoria. Peraltro, deve essere preceduta da un tentativo di Mediazione presso un Organismo accreditato. Con un avvocato, scelto da un erede sulla base delle sue competenze (Avvocato successioni: link).
- Atto introduttivo. La causa di divisione giudiziale è attivata mediante un atto di citazione. E’ notificato da uno degli eredi. In questo caso, sarà il il Giudice a stabilire la divisione.
- Disciplina. Applicando la disciplina civile e procedurale prevista dal Codice Civile. In particolare, le norme sono contenute negli articoli 713 e seguenti del codice civile.
La disciplina di Legge
Il procedimento di divisione giudiziale prevede anzitutto la stima dei beni e dei debiti. Si effettua quindi la differenza tra le attività e le passività così ottenendo la massa ereditaria da dividere. Le attività sono i beni e i crediti. Invece, le passività sono costituite dai debiti ereditari.
Fanno parte dell’eredità anche i beni donati in vita dal de cuius. Tali beni devono sono automaticamente oggetto di collazione. Vedi la nostra spiegazione (La collazione link). A meno di dispensa di collazione. Di seguito la spiegazione (la dispensa da collazione link). O possono essere oggetto di azione di riduzione e azione di reintegrazione. In caso di risuzione di legittima (la riduzione di legittima link). Inoltre, nella divisione ereditaria si tratterà anche il tema dell’eventuale usucapione. Vedi l’articolo sull’usucapione del coerede (link).
Il procedimento di divisione giudiziale
Semplificando, il procedimento giudiziale si sviluppa in tre fasi.
- Prima fase. In primo luogo, accertamento dei presupposti di legge. Tra cui, legittimazione parti. E determinazione dei beni della massa ereditaria.
- Seconda fase. Anzitutto determinazione del valore dekke quote. Quindi, attribuzioni o vendite all’incanto.
- Terza fase (eventuale). Questioni accessiorie.
Di seguito esaminiamo le tre fasi, sopra indicate, in cui si svolge il giudizio.
1. La prima fase. L’accertamento dei presupposti di divisione giudiziale
Il giudice in questa fase accerta anzitutto la legittimazione delle Parti. Cioè l’esatta identificazione degli eredi.
- Gli eredi legittimati attivi. Sono coloro che hanno presentato la domanda di divisione.
- Quelli legittimati passivi invece sono gli altri contitolari della comunione dei beni di cui si chiede lo scioglimento con la divisione.
Inoltre, il Giudice accerta se devono essere coinvolte ulteriori parti oltre gli eredi. Per estendere anche a loro gli effetti della causa di divisione. Ad esempio:
- il cessionario di un bene facente parte della comunione. O chi ha acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
- i creditori ipotecari.
- gli altri creditori e gli aventi causa da un partecipante (art. 1113, I comma, c.c.).
2. La seconda fase. Le Operazioni divisionali e l’assegnazione delle quote
Si tratta delle operazioni necessarie a determinare il valore delle quote e alla loro successiva attribuzione. Tali operazioni vengono svolte da un Perito del Tribunale (il Consulente Tecnico d’Ufficio o C.T.U.). Talvolta anche da un notaio. Il C.T.U. stima i beni e redige un progetto di divisione. In particolare, partendo da una valutazione sulla divisibilità in natura.
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Massa divisibile in natura (art.718 c.c.).
La divisione può avvenire anzitutto in natura. Cioè mediante ripartizione della massa ereditaria in natura. Ovviamente, solo ove possibile. In tale caso si parla di”comoda divisibilità”. Quando un coerede potrà chiederne una parte in natura, gli altri coeredi potranno opporsi solo affermando la “non comoda divisibilità”. In caso di comoda divisibilità, la divisione giudiziale si conclude con la formazione di porzioni propozionali alle quote. E all’assegnazione delle porzioni ai singoli comproprietari. In particolare, l’assegnazione avviene in due modi differenti. A seconda che ci siano quote uguali o diseguali. Ex art. 729 c.c., nel primo l’assegnazione delle quote avviene per sorteggio. Mentre nel secondo caso, per attribuzione.
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Massa non divisibile in natura (art.720 c.c.).
la seconda ipotesi è quella della massa non divisibile. L’art. 720 c.c. disciplina le modalità di divisione della massa non comodamente divisibile in natura. In particolare, la massa non è comodamente divisibile quando la divisione in natura non potrebbe rispettare la proporzione delle quote. Oppure quando comunque la divisione in natura dell’immobile si rivela costosa o antieconomica. In tale caso, l’immobile non comodamente divisibile sarà attribuito a uno degli eredi che lo richiede. Quello con la quota maggiore. O, in caso di quote paritetiche, o senza richieste di assegnazione, sarà posto all’incanto. Cioè all’asta.
Un caso frequente: la divisione ereditaria della massa composta da più immobili
Tali principi si applicano anche quando la massa è costituita da più immobili. In caso di massa plurimmobiliare divisibile, ex art.718 c.c. saranno attribuiti ai comproprietari singoli immobili in natura. Anziché parti di un unico immobile. Ovviamente nel caso in cui questa massa plurimmobiliare sia comodamente divisibile in natura. Cioè quando sia possibile attribuire gli immobili creando quote proporzionali. Sulla base del già menzionato principio dell’art.727 c.c. Ad esempio, quando ci sono tre comproprietari con quote di 1/3 e tre appartamenti di valore similare.
Invece, per la massa plurimmobiliare non comodamente divisibile? E’ stato introdotto un importante principio interpretativo dalla Cassazione. In relazione all’art.720 c.c. Sentenza già da noi commentata. In caso di massa costitituita da più immobili, non comodamente divisibile, non potranno essere attribuiti immobili a chi non li richiede. Ma questi immobili dovranno essere venduti all’asta. (Cassazione n. 36736/2022).
3. La terza fase. Eventuali operazioni accessorie
Nella causa di divisione giudiziale, possono essere affrontate tematiche specifiche. Molto comune è quella dell’indennità di occupazione. Cioè del risarcimento che il coerente occupante deve prestare agli altri coeredi. Inoltre, il Trubunale potrà considerare eventuali domande di usucapione. E ancora impugnazione di testamenti. Parliamo del caso in cui un erede, pur nominato, contesti che il testamento è falso o apocrifo. Se hai tempo leggi l’articolo sul testamento apocrifo (link).
L’opposizione alla divisione giudiziale da parte di terzi
I creditori dei condividenti possono fare opposizione alla divisione. A patto che la divisione si debba ancora eseguire. È fatto salvo il caso in cui abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa. Anche l’impugnazione della divisione immobiliare può essere effettuata. Ma solo nel caso in cui venga trascritta prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
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