Donazioni, fondi patrimoniali, trust ed altri atti a titolo gratuito. L’articolo 2929-bis c.c. consegna efficaci armi al creditore. Esamiamo la norma.

Donazioni, cosa prevede l’art.2929 bis c.c.?

Donazioni, trust, fondi patrimoniali. Sono gli strumenti più utilizzati dai debitori per sfuggire al pignoramento. Anche perché sono atti poco costosi. Già in passato il debitore aveva il problema della revocatoria. Azione regolata dall’art.2901 c.c. Nel 2015 è stata introdotta una nuova norma. Allo scopo di limitare la sottrazione di beni con strumenti a titolo gratuito. Parliamo dell’art.2929 bis c.c. Ecco il titolo della norma. “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”.

Spiegazione in termini semplici della norma

Ci sono state donazioni o altri atti a titolo gratuito da parte del debitore. Il creditore può pignorare direttamente il donatario. Cioè colui che ha ricevuto la donazione. Le condizioni? Le donazioni devono essere avvenute dopo la creazione del titolo esecutivo. Cioè il decreto ingiuntivo o la sentenza. Oppure, il pignoramento deve avvenire entro un anno dall’atto a titolo gratuito. La procedura è quella dell’espropriazione presso il terzo proprietario. Chi ha ricevuto il bene gratuitamente può opporsi. Con la procedura di opposizione all’esecuzione ex artt. 615 c.p.c.

I presupposti che vanificano le donazioni: riassunto

Il nuovo articolo 2929-bis c.c. può pignorare direttamente. Nonostante donazioni ed altri atti di disposizione. Ma solo se ci sono i seguenti presupposti:

Alcune osservazioni e precisazioni

Abbiamo esposto i punti principali della norma. Vediamo alcuni aspetti poco chiari. Alcuni interrogativi . Con la promessa di informarvi della nuova giurisprudenza. E’ sempre così con le norme nuove. L’interpretazione della norma è inizialmente mutevole,

Quali sono gli atti a titolo gratuito ?

“Alienazione a titolo gratuito”: cos’è? La parola alienazione è utilizzata negli atti onerosi. Al limite nelle donazioni. La norma è applicabile per altri atti gratuiti? Ad esempio i fondi patrimoniali. Si pensa di si. Si ritiene che l’articolo 2929 bis c.c. riguardi però solo gli atti formalmente gratuiti. Vi rientrano dunque le sole donazioni notatili. Con atto pubblico e testimoni. Non rientrano donazioni simulate da vendite. Non rientrano donazioni indirette. Un avvocato quindi è in grado di realizzare donazioni che sfuggono all’art.2929 bis c.c. Con buona pace del creditore.

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