Donazioni dirette (con atto di donazione), la restituzione all’eredità. Collazione (3)

Abbiamo già pubblicato un articolo introduttivo sulla collazione ed un articolo sui soggetti che sono tenuti alla restituzione delle donazioni. Parliamo adesso dell’oggetto della restituzione: le donazioni dirette (cioè con atto di donazione). E quelle indirette (solitamente una vendita senza pagamento del prezzo).donazioni dirette collazione riduzione successione ereditaria

L’oggetto della collazione: donazioni dirette ed indirette

L’istituto della collazione impone ad alcune categorie di eredi di restituire quanto ricevuto a titolo gratuito dal de cuius. Oggetto della collazione sono tutte le donazioni. Cioè le donazioni dirette e indirette. Siano esse donazioni reali traslative, donazioni reali costitutive, donazioni liberatorie o remuneratorie.

Cos’è una donazione?

L’obbligo di collazione c’è solo per le vere e proprie donazioni dirette e indirette. Il discendente o il coniuge del de cuius devono essere destinatari di una donazione. Non di un negozio gratuito non donativo. Ad esempio non costituisce donazione, nonostante la gratuità, un comodato od un mutuo infruttifero. In altre parole deve trattarsi di un atto che importi un impoverimento del donante . Con contemporaneo volontario arricchimento – in senso tecnico – del donatario. Per spirito di liberalità.

Cassazione 18280/2016“la liberalità d’uso (…) trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti”. 

Le donazioni di modico valore

Le donazioni dirette e indirette di modico valore (art. 783 c.c.) sono anch’esse soggette a collazione. Ad eccezione però di quelle fatte al coniuge dell’ereditando (art. 738 cod. civ.). E’ pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che la modicità della donazione debba essere valutata discrezionalmente. Si deve insomma guardare il caso concreto, tenuto conto dell’entità del patrimonio del donante e del donatario, della circostanza in cui la donazione è stata fatta, della natura dell’oggetto della stessa, nonché dell’eventuale abitualità delle donazioni.

Le donazioni modali

Assoggettabili alla collazione sono anche le donazioni modali (art.793 c.c.). Si tratta delle donazioni dirette in cui è imposto un onere (modus) al donatario. In sostanza, il donante impone al donatario di eseguire una prestazione a vantaggio del donante o di terzi e ne limita così l’arricchimento. L’aggiunta del modus, infatti, non snatura l’essenza della donazione. L’onere non ha la funzione di un corrispettivo. La donazione modale non è pertanto un contratto a titolo oneroso. La liberalità resta sempre la causa dell’operazione. Attraverso il modus la liberalità è solo  limitata. La conseguenza è che i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali, sono assoggettati all’obbligo della collazione anche nell’ipotesi di donazione modale. Ma la restituzione è fatta limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere.

Le donazioni remuneratorie e naturali

Oggetto di collazione sono anche le donazioni remuneratorie (art.770 c.c.).  Almeno secondo l’orientamento prevalente. Si tratta delle donazioni per riconoscenza. O in considerazione dei meriti del donatario. O per una speciale remunerazione (retribuzione). Al riguardo, si è sottolineato come la norma non lascia spazio a differenti soluzioni. Anche se si può dubitare dell’opportunità della scelta del legislatore.  Il donatario non è tenuto a conferire l’intero valore della donazione remuneratoria. Non si deve tenere conto del valore di ciò che il donante aveva inteso remunerare.

Mentre non sono soggette a collazione le prestazioni eseguite in adempimento di una obbligazione naturale. Cioè per un obbligo morale o sociale (art.2034 c.c.) Non si tratta infatti di liberalità. Nè sono collazionabili le liberalità fatte in occasione di servizi resi. Ovvero quelle fatte in conformità agli usi. Si veda a proposito l’art. 770, II° co., cod. civ. e l’ultimo comma dall’art. 742 cod. civ.

Le donazioni di usufrutto

Nel caso di donazioni aventi ad oggetto un usufrutto od una rendita è discusso il valore da conferire. E’ preferibile l’opinione di chi ritiene che oggetto del conferimento è il valore che l’usufrutto o la rendita hanno al momento dell’apertura della successione, vale a dire il capitale che sarebbe necessario per acquistare, in base alla probabilità di sopravvivenza del donatario, un reddito pari a quello dell’usufrutto o della rendita.

Altre ipotesi di donazioni dirette

Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 741 cod. civ. sono soggette a collazione:

  • Spese/elargizioni del defunto a favore dei suoi discendenti a causa di matrimonio.
  • Aiuti del de cuius per avviare gli eredi all’esercizio di un’attività produttiva o professionale.
  • Pagamento da parte del defunto di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

L’art. 742 cod. civ. però esclude dalla collazione:

  • le spese di mantenimento e di educazione.
  • quanto sostenuto dal defunto per malattia dell’erede.
  • le spese ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze;
  • i costi del corredo nuziale.
  • le spese collegate all’istruzione scolastica o professionale del defunto

Sono però da restituire (collazionare) le spese del de cuius che eccedono notevolmente la misura ordinaria. Tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. Inoltre, Ai sensi dell’ 744 cod. civ., non è soggetto a collazione il bene donato perito per causa non imputabile al donatario. Se il bene era assicurato o il perimento è dovuto a colpa di un terzo, oggetto della collazione sarà l’indennità pagata dall’assicuratore. Ovvero il risarcimento dovuto dal terzo.

L’art. 745 cod. civ. sancisce che i frutti delle cose e gli interessi sulle somme oggetto di collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione. Dovranno essere conferiti i frutti e gli interessi maturati dopo l’apertura della successione. Non quelli maturati precedentemente.

La società tra defunto ed eredi

Infine, l’art. 743 cod. civ. prevede che non è dovuta la collazione di ciò che è conseguito da una società contratta tra il defunto ed alcuno dei suoi eredi. Purché le condizioni siano state regolate con atto di data certa. E vi sia assenza di frode. L’assenza di frode si rinviene nella costituzione di società non per spirito di liberalità. La società deve essere contratta senza l’intento di attuare una liberalità diretta o dissimulare una donazione diretta. Il problema della determinazione, sul piano pratico, delle conseguenze del contratto che abbia data certa e che, però, non appaia senza frode è stato risolto dalla giurisprudenza. La restituzione è limitata degli utili ed ai beni derivanti dall’esercizio dell’impresa. Non è dunque estesa anche alla quota sociale. Però se la quota è stata sottoscritta dall’erede con denaro fornito dall’ereditando, la stessa dovrà essere conferita trattandosi di donazione indiretta.

Lo Studio Legale Forcella Peruzzi di Padova mette a disposizione la proprie professionalità nel complesso campo delle successioni ereditarie, del diritto immobiliare e della protezione patrimoniale.

Fai analizzare la tua situazione in un approfondito Colloquio Orientativo, in studio, al telefono o in videochiamata, in cui ascolteremo il tuo racconto e ti prospetteremo le possibili soluzioni giuridiche sulla base della nostra competenza ed esperienza in queste materie.

Vai al Colloquio Orientativo  

 

Hai un semplice dubbio in materia di successioni ereditarie, diritto immobiliare, tutela del patrimonio? Vuoi conoscere nello specifico i nostri servizi? Hai delle esigenze particolari? Mandaci una breve mail. Ti forniamo entro 3/4 giorni risposta mail gratuita e non impegnativa, predisposta da un avvocato dello Studio Legale Forcella Peruzzi di Padova.  

Vai a l’Avvocato Risponde

 

Se hai bisogno invece bisogno di promuovere un giudizio in materia di successioni ereditare, diritto immobiliare o tutela del patrimonio, o hai ricevuto una convocazione in mediazione o un atto di citazione in queste materie, lo Studio opera in tutti  tribunali d’Italia, direttamente o tramite i nostri domiciliatari.

Vai ad Attività giudiziale

 

Se invece sei un erede o un chiamato all’eredità e devi presentare la dichiarazione di successione vai direttamente alla pagina dichiarazione di successione 

Vai a dichiarazione di successione

Articoli che potrebbero interessarti