Estrazione a sorte nella divisione ereditaria. In presenza di immobili divisibili in natura (art.718 c.c.). Una recente sentenza (Cass.4426/17) ci dà lo spunto per spiegarti come avviene l’assegnazione di beni ereditari da parte del tribunale. Quando il giudice procede al sorteggio della porzione. E quando all’attribuzione al richiedente. Le regole si applicano non solo alla comunione ereditaria, ma anche a quella ordinaria.
Cosa fa il giudice quando gli eredi chiedono l’assegnazione?
L’art. 729 regola l’assegnazione o attribuzione delle porzioni nella divisione ereditaria. Nell’ambito degli immobili divisibili (art.718 c.c.). La norma si applica anche alla divisione ordinaria. Dapprima il Perito (CTU) suddivide in natura i beni ereditari in varie porzioni. Secondo un progetto divisionale. Creando porzioni proporzionali alle rispettive quote. Quindi, il tribunale procede a
- assegnazione delle porzioni eguali mediante estrazione a sorte
- attribuzione delle porzioni diseguali
Quando avviene l’estrazione
L’estrazione a sorte della porzione è la via che si percorre solo in ipotesi di richiesta di comproprietari con quote uguali. Ad esempio tre eredi con quote di un terzo. In questo caso, la discrezionalità del giudice di regola va limitata alla sola individuazione delle modalità attuative dell’estrazione. Il giudice può delegare questa singola operazione anche al notaio.
Quando avviene l’attribuzione diretta
Invece, il sorteggio non si verifica nel caso in cui vi sia la richiesta del maggior quotista. Ma anche una domanda di assegnazione congiunta di più condividenti, la cui riunione dà luogo ad una quota cumulativa di maggioranza. In queste ipotesi il giudice attribuirà quasi certamente il bene al maggior quotista. In ipotesi di quota congiunta è maggiore, di regola il giudice considera la richiesta maggiore, ma in casi particolari ed eccezionali si è preferito privilegiare il singolo, al fine di assicurare l’effettiva divisione (Cass.1566/1999; Cass.8922/1991).
In caso di pluralità di beni, ai fini della formazione corretta delle quote, sia nel caso di attribuzione che in quello di sorteggio, può porsi la necessità di prevedere conguagli in denaro. Il giudice pronuncia una vera e propria condanna immediatamente esecutiva a pagare il conguaglio. La misura dei conguagli compensativi deve rappresentare una frazione minima rispetto al valore totale della quota, altrimenti le porzioni risultano formate da beni estranei alla massa.
L’estrazione a sorte, facoltativa o obbligatoria?
Il principio di cui all’art.729 c.c., secondo cui l’assegnazione delle porzioni eguali è effettuata mediante estrazione a sorte, non ha carattere assoluto. Prima di tutto il giudice valuta se i beni in comunione sono comodamente divisibili. Il giudice può derogare all’estrazione qualora questa comporti un frazionamento antieconomico dei beni già comuni. Ad esempio se il bene da dividere sia costituito da un palazzo storico costituito da tre appartamenti, la cui indipendenza comporta una perdita di valore complessiva.
La valutazione effettuata dal giudice è insindacabile in sede di legittimità salvo sotto il profilo dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Ed infatti, l’art.720 c.c. attraverso l’espressione “preferibilmente”, riconosce al giudice il potere discrezionale di discostarsi dalla previsione normativa purché ciò dipenda da interessi morali e familiari. In tal caso il giudice ha l’obbligo di motivare in modo adeguato e logico (Cass.24053/2008). Questa scelta si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass.3646/2007).
Cassazione n.4426/2017 del 21/2/2017
In linea al principio giuridico sopra evidenziato, la recente Cass. 4426/2017 del 21/2/2017 ha osservato che
“In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art.729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.”
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