I limiti di rumore stabiliti dal regolamento condominiale. Analisi della sentenza n.5465/2016 del tribunale di Milano.
In un condominio, il vicino rumoroso può essere condannato anche senza una perizia fonometrica sull’intollerabilità del rumore. Ciò avviene quando il regolamento condominiale stabilisce una fascia oraria di riposo assoluto.
La fascia di riposo nel condominio? Quali limiti di decibel?
In tema di inquinamento acustico nel condominio, riportiamo la sentenza 5465/2016 del Tribunale di Milano. Ci fornisce alcune interessanti indicazioni. Il giudice meneghino ha condannato il vicino rumoroso a risarcire al proprietario il danno. Cioè a sobbarcarsi i costi di insonorizzazione e la perdita degli introiti da locazione. Il Tribunale si è pronunciato a favore del proprietario danneggiato in assenza di una perizia fonometrica sull’intollerabilità del rumore. Il Giudice si è basato principalmente sul fatto che il rumore era avvenuto durante le ore di riposo. Per il tuo avvocato è più facile dimostrare che calpesti, fruscii, spostamento di mobilio o televisore troppo alto sforano i limiti stabiliti dal regolamento condominiale.
La vicenda esaminata dal tribunale
Il Tribunale di Milano si è occupato di un caso di inquinamento acustico provocato da un vicino rumoroso. L’inquinamento acustico avveniva durante le ore di riposo fissate nel regolamento del condominio. Il vicino rumoroso ha sostenuto che il proprietario non aveva provato mediante una perizia che i rumori eccedevano la “normale tollerabilità”. Il Giudice ha ritenuto però che tale aspetto fosse influente sulla base di due fattori.
Quale soglia se il regolamento del condominio prevede il silenzio assoluto?
Il primo fattore preso in considerazione dal Tribunale è che regolamento condominiale prevedeva un silenzio assoluto nelle ore di riposo. L’esistenza di questo divieto posto dal condominio impone ai condomini di tenere, nelle ore di riposo, un assoluto silenzio. Ogni rumore è dunque bandito. In conclusione, il Tribunale evidenzia che nelle fasce orarie di rispetto si verifica un inquinamento acustico anche se non si eccede la normale tollerabilità di cui all’art.844 c.c. I limiti di rumorosità di cui alla normativa civilistica possono dunque essere resi ancor più stringenti dal regolamento condominiale. In questo caso, si deve solamente valutare se l’onda sonora emessa dal vicino-condominio rappresenta o no un rumore.
Come provare il rumore in caso di fascia di silenzio assoluto?
Il secondo fattore è quello della necessità di una perizia. hai provato che c’è un qualsiasi rumore – nonostante il divieto assoluto previsto dal regolamento di condominio? La condanna scatta automaticamente, indipendentemente dalla sua tollerabilità. Nel caso esaminato vi era varia documentazione del fatto che il conduttore, occupante l’immobile affetto da rumore, aveva disdettato il contratto di locazione proprio a causa dell’inquinamento acustico. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessaria una perizia fonometrica per la prova dell’intolleranza del rumore (superamento dei 3 decibel notturni). Vi era ampia documentazione che dimostrava che il conduttore aveva lamentato l’esistenza di rumori nelle fasce di riposo. In tali fasce doveva mantenersi un riposo assoluto. Si trattava di una circostanza pacifica, visto che il danneggiante non l’aveva contestata. Costui si era limitato a negare solo che tali rumori non eccedevano la normale tollerabilità.
Il passaggio fondamentale della Sentenza del Tribunale di Milano
Leggiamo il passo decisivo della sentenza n.5465/2016 in tema di inquinamento acustico nel condominio:
Sulla base di tali allegazioni, non è contestato che, in almeno due occasioni, i convenuti siano stati invitati dal conduttore, vicino di casa, a cessare i rumori molesti e nemmeno che questi ultimi siano stati prodotti, avendoli costoro giustificati con i problemi acustici di un familiare; ciò che è controverso invece è se le emissioni sonore hanno o meno superato la soglia della tollerabilità, ai sensi dell’art. 844 c.c., avendo i convenuti limitato le loro difese a tale questione ed avendo omesso qualunque allegazione e/o difesa in merito alla dedotta violazione del regolamento condominiale, pure lamentata da parte attrice. Tanto premesso, il regolamento fa “assoluto divieto” ai condomini “di recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura e, segnatamente, dalle ore 20,00 alle ore 8,00” (art. 13: doc. 5), come allegato dall’attrice a fondamento delle domande.
Si può addebitare al vicino rumoroso il mancato incasso dei canoni di locazione e i costi per l’insonorizzazione
Il secondo aspetto trattato dal Tribunale di Milano riguarda quale tipologia di danno è possibile addebitare al vicino rumoroso. Nel caso esaminato il proprietario aveva locato il proprio immobile. Il conduttore, a causa dei rumori, aveva però lasciato l’appartamento, trasferendosi in un appartamento più “tranquillo” nello stesso condominio. Il Giudice ha constatato che i rumori rappresentano una giusta causa di recesso dalla locazione. Il conduttore ha diritto ad invocarla ed il proprietario non può che subirla, salvo poi rivolgersi per il risarcimento del danno a colui che ha determinato illegittimamente il rumore. Per la verità, il proprietario aveva provato a realizzare delle opere di insonorizzazione. Tuttavia, nonostante la buona volontà, non erano state in grado di risolvere definitivamente il problema. Il Tribunale ha comunque addebitato al vicino rumoroso anche le spese sostenute per gli inefficaci lavori di insonorizzazione.
La condanna stabilita dal Tribunale. Un esempio di quanto si può ottenere.
Perché ci si possa rendere conto di quanto possa costare essere rumorosi nel proprio condominio, riportiamo estesamente la condanna del tribunale:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accertata la violazione del regolamento condominiale e la produzione di immissioni intollerabili, ordina a T.P.V.R.e J.P. G. M.di cessare la produzione di immissioni sonore intollerabili e comunque recanti disturbo alla quiete ed al riposo dei vicini;
-condanna i predetti convenuti al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 15.407,00, oltre interessi legali, dal 1°.9.2013, sull’ ammontare del canone e delle spese mensili e, dal 4.2.2014, su € 3.025,00 e fino all’ effettivo pagamento, ed oltre rivalutazione monetaria annuale;
-condanna altresì i convenuti a rimborsare all’attrice le spese di lite, che si liquidano in € 233,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Cosa fare in caso di rumore – inquinamento acustico nel condominio?
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