La successione internazionale implica un’analisi legale delle norme degli stati coinvolti. Le Leggi dei vari Paesi sono spesso in conflitto tra loro. Occorre dunque capire quale sia la Legge applicabile. A testamento, individuazione di eredi e di quote, divisione ereditaria. E quale sia il Giudice competente a conoscere un’eventuale controversia. Il Regolamento europeo n.650/2012 stabilisce delle regole comuni per armonizzare la disciplina degli stati firmatari.
Si parla di successione internazionale quando vi sono coinvolti più Paesi. Ad esempio, quando il defunto italiana lascia in eredità degli immobili in Germania. Oppure quando un italiano residente in Regno Unito lascia dei beni inglesi a parenti italiani. La Legge italiana che regola i conflitti internazionali è la Legge n.218/1995. La successione internazionale è regolata dagli articoli 46 e seguenti. Con questa Legge convive il Regolamento (UE) n. 650/2012 che ha previsto il “certificato successorio europeo”. Questo Regolamento è entrato in vigore il 5 luglio 2012 e si applica alle persone decedute dopo il 17 agosto 2015. Il Regolamento UE si applica a tutti i paesi dell’UE, ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Questi tre Paesi continueranno ad applicare il loro diritto nazionale alla successione internazionale. Gli altri paesi dell’UE dovranno pertanto applicare, nei loro confronti, le loro norme nazionali.
La Legge applicabile in base alla L. n. 218/1995
Il Regolamento (EU) n.650/2012 non ha abrogato le varie normative dei singoli Paesi, ma, nel caso fossero incompatibili con esso, le rende non applicabili. Pertanto formalmente tutte le norme della Legge italiana n.218/1995 (diritto internazionale privato) sono ancora in vigore. Disciplinano tutti gli aspetti non regolati dal Regolamento UE. L’art.46 della Legge 218/95 stabilisce che: “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”. Pertanto, la successione di un cittadino italiano residente in Brasile sarà regolata dalla Legge italiana (almeno per il nostro Paese). La Legge italiana n.218/95 prevede anche quanto segue.
- Con un testamento si può far regolare l’intera successione dalla legge dello Stato in cui risiede. La scelta però non ha effetto se al momento della morte il testatore non risiedeva più in tale Paese.
- Se chi fa il testamento è italiano, la scelta di un altro Paese non può pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia.
- La capacità di disporre per testamento è regolata dalla legge nazionale del testatore, al momento in cui lo scrive.
- Il testamento è valido se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto. Ma anche se è valido per la legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino. Oppure dalla Legge dello Stato in cui il testatore aveva il domicilio o la residenza.
- La divisione ereditaria è disciplinata in base alla legge applicabile alla successione. Tuttavia, i coeredi, d’accordo fra loro, posso convenire di designare la legge del luogo d’apertura della successione. Ovvero anche possono scegliere la Legge del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.
La Legge Europea sulla successione internazionale
Il Regolamento (UE) n. 650/2012 interviene per fornire la certezza del diritto ai beneficiari di una successione internazionale europea ed evitare decisioni contrastanti. Come visto sono escluse le successioni europee coinvolgenti Irlanda, Regno Unito e Danimarca, Paesi non firmatari. Le regole europee prevalgono sulle regole nazionali. Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di una persona deceduta. Non si applica a questioni legate al reddito (ad esempio, questioni fiscali), a questioni doganali ed amministrative. Non disciplina i settori del diritto civile diversi dalla successione internazionale, come i regimi patrimoniali tra coniugi, le donazioni e i piani pensionistici. Sono in particolare stabilite:
- norme sulla giurisdizione, cioè sul Giudice competente a decidere
- norme sulla legge applicabile, cioè la legge nazionale che regolerà alcuni specifici aspetti della successione
- regole sull’esecuzione delle Sentenze di un Paese negli altri Paesi europei
- norme sull’accettazione ed esecuzione degli atti dei singoli Paesi
- disposizioni sul Certificato successiorio europeo, utilizzabile dagli eredi per per esercitare i loro diritti in un altro paese dell’UE.
Principi generali del Regolamento UE n. 650/2012
Vediamo quali sono le linee guida del legislatore comunitario in tema di successione internazionale europea. Queste regole prevalgono su quelle nazionali.
- Decidono sull’eredità i giudici del Paese UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.
- La Legge applicabile è quella del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Può essere la legge sia di un paese dell’UE che di un paese terzo.
- Con testamento una persona può decidere che la legge applicabile sarà quella del suo Paese di origine. Ad esempio un Italiano in Germania può assoggettare la propria eredità alla legge italiana. Il Regolamento inverte la regola rispetto alla Legge 218/1995; il criterio generale della legge italiana diventa in criterio facoltativo.
- La stessa legge si applica a tutta la successione, indipendentemente dal tipo di bene (mobile o immobile) o dal Paese dove si trova.
- Le decisioni di un paese UE sono riconosciute in tutta l’Unione senza alcun procedimento particolare. Le decisioni esecutive nel Paese UE in cui sono state date sono efficaci in un altro Paese UE se ivi dichiarate esecutive con una procedura.
Questioni regolate dal Regolamento n. 650/12
La Legge nazionale individuata dal Regolamento (legge applicabile) disciplinerà alcuni aspetti importanti della successione internazionale. Vediamo qualche esempio.
- i beneficiari e le rispettive quote
- la capacità di succedere
- la validità del testamento
- i poteri degli eredi e degli esecutori testamentari
- la responsabilità per i debiti ereditari
- la divisione dell’eredità
Il Certificato successorio europeo
Il Regolamento europeo istituisce un “Certificato successorio europeo”. Questo certificato è un documento rilasciato dall’autorità nazionale che si occupa della successione internazionale europea. È utilizzabile dagli eredi che hanno necessità di far valere dei diritti successori in un altro Paese dell’UE. Ad esempio un cittadino italiano che lascia agli eredi un immobile in Spagna. Una volta emesso, il certificato è efficace in tutti i paesi dell’UE senza che sia necessario alcun procedimento speciale. A differenza dei certificati nazionali, il certificato successorio europeo avrà effetti in tutti i paesi dell’UE. Il regolamento (UE) n. 1329/2014 istituisce i moduli da utilizzare per il certificato successorio europeo.
Giurisdizione italiana, una questione diversa dalla legge applicabile
Occorre anche stabilire quando il Giudice italiano abbia giurisdizione su una successione internazionale. Il Giudice italiano potrà applicare poi la Legge italiana o la legge straniera, individuata dalla L.218/95 o dal Reg.UE 650/12. Nel caso vengano in gioco due Paesi firmatari del Regolamento n.650/2012, in base all’art.4: “sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte” (art. 4). Quindi rileva la Legge dell’ultima residenza o domicilio abituale. Negli altri casi, in base alla Legge n.218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando:
- il defunto era cittadino italiano al momento della morte
- la successione si è aperta in Italia
- la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia
- il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana. Salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero
- la domanda concerne beni situati in Italia.
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