Subordinata, perchè la banca deve risarcirti. Lo Studio Legale lo Forcella Peruzzi è riuscito ad ottenere un veloce e concreto risultato per il proprio cliente. Grazie all’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) della Consob. Ti spieghiamo come (decisione_140/2017).
Il caso: acquisto di un’obbligazione subordinata da parte di un investitore privato
Una Banca consigliava ad investitore privato di acquistare un obbligazione subordinata Monte dei Paschi di Siena 5%. L’investitore non era dotato di particolari competenze finanziarie. Ma in passato aveva comprato azioni di varie società italiane. Quindi la banca si riteneva libera di consigliare un prodotto finanziario come la subordinata. Un prodotto comunque meno pericoloso di un’azione. Siamo a metà 2010, quando ancora lo stato di crisi di MPS non era noto. Il danno si verificò solo quando, dall’anno successivo, si verificò il tracollo della banca e dell’obbligazione.
Le azioni legali intraprese per il risarcimento
Lo studio legale decideva di proporre reclamo alla stessa Banca. Quale la tesi seguita dallo studio legale? Un’obbligazione subordinata è un prodotto complesso. Di difficile comprensione per l’investitore privato. La Banca non poteva collocarlo ad un cliente retail. La Banca non accoglieva il reclamo. L’Istituto replicava che lo strumento venduto al cliente non era più rischioso di altri prodotti detenuti nel suo portafoglio titoli. Lo studio legale si rivolgeva allora all’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) della Consob. L’ACF , istituito nel 2016, è un nuovo strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari. L’arbitro è competente a decidere sulla violazione degli obblighi di diligenza e correttezza degli intermediari finanziari.Questi devono rispettare tali regole quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio. Le richieste di risarcimento danni devono essere inferiori a 500.000 euro.
La difesa della Banca sul collocamento della subordinata
La difesa della Banca si basava su due tesi:
- l’investimento nella subordinata Mps era in linea con l’ “orientamento al rischio per titoli obbligazionari (e anche azionario)” del cliente. Ciò in base alle risposte al questionario Mifid, così come dai precedenti investimenti in azioni e obbligazioni. Era dunque “compatibile la scelta, peraltro del cliente stesso” di integrare il proprio patrimonio con una obbligazione come quella Mps”.
- Il titolo era stato consigliato dalla Banca. Il cliente aveva però proceduto all’acquisto diretto della subordinata, attraverso la sua postazione internet. A parere dell’intermediario questo fatto faceva venir meno qualsiasi obbligo informativo.
- la perdita (danno) era da imputarsi a colpa del cliente in quanto “il 28 ottobre 2014 gli fu segnalato il valore di mercato del titolo, superiore alla pari (100.83), con la relativa opportunità di procedere alla vendita”. La vendita avvenne solo nel 2016.
Gli argomenti del cliente
L’obiezione principale alla Banca? Quella di aver promosso, ad un cliente retail, con “Conoscenza ed Esperienza” medio bassa, l’investimento in un prodotto poco chiaro. L’obbligazione subordinata era infatti connotata da un profilo di complessità Classe 4 (Alta). L’Istituto non poteva fornire all’investitore adeguata informazione e quindi consapevolezza sul rischio sottostante. Il problema non era la rischiosità (minore delle azioni detenute nel portafoglio). Era la complessità del prodotto venduto: una subordinata.
La complessità del prodotto “obbligazione subordinata”.
Come osservato dalla stessa Consob, non si può confondere rischiosità e complessità del titolo.
“è noto che tra la struttura finanziaria e rischiosità del prodotto non sussiste una corrispondenza biunivoca” … “tuttavia, si ritiene che l’intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario rappresenti il presupposto per la comprensibilità del rischio sotteso, potendosi altrimenti determinare il fenomeno di acquisti non consapevoli” (All. 2 – Comunicazione Consob n.0097966 del 22-12-2014).
Le prove portate dalle parti
Né il questionario Mifid, né il portafoglio titoli del cliente provavano che la Banca avesse adeguatamente informato il cliente delle caratteristiche, della natura e dei rischi del prodotto complesso. Tale era l’obbligazione subordinata MPS venduta. La bassa cultura finanziaria del cliente non poteva mettersi in discussione. Precedentemente il cliente aveva comprato solo prodotti finanziari semplici (azioni, obbligazioni ordinarie, titoli di Stato). Prodotti il cui rischio era comprensibile. Tutti sanno che un’azione è molto più rischiosa di un’obbligazione ordinaria. Ed un’obbligazione ordinaria è più rischiosa di un BOT. L’intermediario non poteva provare di aver fornito una specifica informativa, esplicativa di un prodotto così complesso. Ad un cliente oltretutto con profilatura Conoscenza ed Esperienza “Medio Bassa” .
Quantificazione del danno da vendita di subordinata
L’intermediario sosteneva di aver informato costantemente il cliente dell’andamento della subordinata. Affermava di avergli suggerito il disinvestimento in data 18/10/2014. Dopo l’esplosione della crisi bancaria. La Banca lasciava intendere che il danno sarebbe stato aggravato, dallo stesso cliente. Nel diario della Banca si leggevano alcune frasi sul punto. “non interessato a vendere e ridurre la concentrazione dei titoli che ha in portafoglio; obbligazioni MPS prezzo 100,5”. Non si segnalavano specifiche proposte di disinvestimento. Emblematico era un appunto del 15.12.2015. Il funzionario scriveva “verificate situazione titoli anche a seguito terremoto dopo il salvataggio delle 4 banche …deciso di mantenere le subordinate montepaschi anche se sono un po’ calate di prezzo, secondo lui la banca dovrebbe “tenere”…”. E ancora, nel gennaio 2016 del diario, si legge “stamattina era “terrorizzato dal calo del titolo Mps e di conseguenza della sua subordinata.”
La decisione dell’ACF (n.140/2017)
Leggiamo la decisione (link: decisione ACF_140/2017) Secondo l’ACF “il ricorso appare complessivamente fondato“. L’arbitro ha spiegato che anche nel servizio di esecuzione di ordini ci sono dei doveri. La Banca deve rendere comunque edotto il cliente delle caratteristiche concrete di rischio del prodotto offerto. Deve farlo in maniera “intellegibile”. L’Arbitro riconosce che la Banca rappresentò in modo ambiguo le caratteristiche dell’obbligazione subordinata MPS. Anzi, non enfatizzò la circostanza che si trattasse di un’obbligazione subordinata. Ossia di un titolo che presentava un grado di rischio particolarmente elevato.
Dopo il tracollo del titolo, nel 2014, – osserva l’ACF – il cliente si mostrò terrorizzato dal rischio di perdere il capitale. Ciò significava che divenne consapevole della peculiarità dell’obbligazione subordinata. Questo era il momento in cui andava conteggiato il danno. Il Collegio arbitrale
“dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, la somma complessiva di € 15.636,46, e fissa il termine per l’esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.
Entro lo stesso termine l’intermediario comunica all’ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
L’intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.
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