Pignoramento ex art. 2929 bis c.c.: guida legale completa

Pignoramento ex art. 2929 bis c.c. Come il creditore espropria direttamente i beni sottratti dal debitore con atti a titolo gratuito? La guida legale di analisilegale.it (scarica il PDF)pignoramento ex art. 2929 bis

Introduzione al pignoramento ex art. 2929 c.c.

Cos’è un pignoramento ex art. 2929 bis c.c.? E’ un pignoramento sui beni di cui il debitore si è sottratto con atti a titolo gratuito, quali donazioni, fondi patrimoniali o trust. Tale possibilità è stata introdotta solo di recente. Appunto dall’art.2929 bis del codice civile. Prima dell’entrata in vigore di questa norma, cosa poteva fare il creditore in presenza di atti di disposizione gratuiti?

In passato, il creditore poteva agire solo attraverso una causa di revocatoria ex art.2901 c.c. Un’azione giudiziale piuttosto lunga e dispendiosa. Dall’esito spesso scontato. Una causa che doveva però essere coltivata per tre gradi di giudizio in caso di immobili. Fino al passaggio in giudicato della sentenza con la Cassazione. Vi era dunque l’esigenza di facilitare il diritto dei creditori muniti di titolato esecutivo. Ma anche di consentire al creditore, ed allo Stato, di evitare il ripetersi di cause dispendiose. C’era anche una ragione economica e sociale che richiedeva l’introduzione di una nuova norma. Al fine di interrompere comportamenti ostruzionistici del debitore è una questione di civiltà.

I punti chiave del pignoramento ex art. 2929 bis c.c.

Le principali caratteristiche del pignoramento ex art. 2929 bis c.c. sono tre:

  1. L’ampliamento dell’efficacia del titolo esecutivo. Se ci sono i presupposti, il creditore può pignorare beni che non sono più proprietà del debitore, ma di un terzo
  2. L’eventualità della causa di merito. Il pignoramento ex art. 2929 bis può essere immediatamente eseguito. Il processo di cognizione si ha solo nell’eventualità in cui il debitore, il terzo avente causa o un altro interessato si oppongano.
  3. L’inversione dell’onere della prova. Gli opponenti (debitore,terzi aventi causa, interessati) devono provare la totale legittimità dell’atto di disposizione a titolo gratuito

Veniamo ora ad analizzare la norma sotto un profilo tecnico. Esaminando soprattutto i concreti aspetti e questioni processuali.

La legittimazione attiva al pignoramento ex art. 2929 bis c.c.

Il diritto di avvalersi del pignoramento ex art. 2929 bis spetta solo al creditore munito di titolo esecutivo. Inoltre la ragione di credito deve essere sorta anteriormente al compimento dell’atto pregiudizievole. Il titolo esecutivo , invece, può crearsi dopo il compimento dell’ atto. Comunque entro un anno dalla trascrizione dell’atto dispositivo.

Sono chiare le differenze con la revocatoria. Diversamente della revocatoria ex art.2901 c.c., il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. non è utilizzabile dal creditore “successivo”. Inoltre, l’azione revocatoria, è data al creditore a prescindere dalla gratuità o onerosità del titolo dispositivo. Il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. attribuisce al creditore anteriore, munito di titolo esecutivo, anche un’altra possibilità. Entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, questo creditore può intervenire nell’esecuzione da altri promossa. Ad esempio nell’espropriazione promossa da un altro creditore del debitore disponente.  Si discute se il creditore possa intervenire anche nell’esecuzione promossa da un creditore del terzo.  Dato che l’art. 2929 bis,  non distingue le due ipotesi, si ritiene ammissibile l’intervento in entrambi i casi. In senso contrario c’è solo qualche interprete.

Le modalità dell’esecuzione

Nel pignoramento ex art. 2929 bis è stabilito:

Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario

In sostanza l’espropriazione ha ad oggetto un bene del terzo. Di conseguenza la forma dell’esecuzione è quella disciplinata dagli articoli 603 e 604 cod. proc. civ. Il titolo esecutivo ed il precetto andranno notificati al debitore ed al terzo proprietario. L’atto di precetto e quello di pignoramento devono contenere questi elementi essenziali:

  • l‘indicazione dell’immobile che si intende espropriare. Con i conseguenti identificativi catastali
  • l‘esplicito riferimento all’art. 2929 bis. L’indicazione  è necessaria per spiegare perché il creditore procedente si rivolge contro un terzo
  • l’indicazione dell’atto a titolo gratuito a favore del terzo
  • la data di trascrizione dell’atto stesso

Atto di segregazione non traslativo

La legge non regola la forma dell’esecuzione in caso di atto di segregazione non traslativo. Ad esempio l’istituzione di un trust. In dottrina si registrano due tesi. Per la prima devono sempre essere seguite le forme dell’esecuzione contro il debitore. Per la seconda va distinto a seconda che l’amministrazione del bene rimanga al debitore disponente oppure venga attribuita ad un terzo. Se l’amministrazione resta al debitore, devono essere seguite le forme dell’espropriazione presso il debitore. Se al contrario l’amministrazione viene affidata ad un terzo, devono essere seguite le forme del pignoramento sia contro il debitore sia contro il terzo proprietario.

Va comunque osservato che la categoria stessa dell’atto segregativo è controversa. L’adesione a questo orientamento non incide sulla conclusione per cui, nel caso dell’atto traslativo, devono essere adottate le forme della espropriazione contro il debitore e contro il terzo proprietario. Tranne che nell’ipotesi in cui il diritto del terzo sia configurato come usufrutto in senso stretto, perché allora dovrebbe applicarsi il capoverso del secondo comma dell’art. 2929 bis c.c.

Come calcolare il termine annuale per il creditore

Il creditore deve trascrivere il pignoramento ex art. 2929 bis entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole. Si tratta di un termine di decadenza. Pertanto, non si applicano le regole sulla sospensione e sulla interruzione del termine. Il mancato rispetto del termine può essere contestato in sede di opposizione. Non è neppure rilevabile d’ufficio. Ciò per gli immobili sottoposti a pignoramento ex art. 2929 bis. Per le quote di srl, il termine annuale entro cui trascrivere il pignoramento decorre dalla data della iscrizione dell’atto  nel registro delle imprese.

Trascrizioni di terzi prima del termine annuale

Come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2929 bis c.c., il pignoramento ex art. 2929 bis non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi. Salvo che il pignoramento sia stato trascritto prima della trascrizione del terzo. La norma parla solo dell’acquisto di diritti dal contraente immediato. Essa va però interpretata estensivamente. L’esigenza di tutela del creditore è identica e identicamente prevalente rispetto all’interesse dell’acquirente, tanto che si tratti di acquirente dall’avente causa tanto che si tratti di acquirenti successivi. Sempre che in questo caso siano gratuiti anche tutti gli acquisti precedenti. A proposito degli atti a titolo gratuito, successivi al primo, il termine dell’anno decorre dal primo dei negozi e non da ciascuno di essi.

Il termine annuale nel fondo patrimoniale

L’atto dispositivo può essere la costituzione di un fondo patrimoniale. Ci si è posta la questione della doppia pubblicità dell’atto costitutivo e di dotazione del fondo. Infatti il fondo è soggetto ad annotamento ex art. 162 c.c. e a trascrizione ex art. 2647 c.c. In dottrina è stato affermato sia che debba farsi riferimento alla trascrizione, sia che debba farsi riferimento invece alla “trascrizione e alla annotazione”.

La giurisprudenza prevalente riconosce alla annotazione effetti dichiarativi. Inoltre assegna alla trascrizione funzione solo di notizia. Occorre poi richiamare l’insegnamento della dottrina largamente maggioritaria. Questa, nell’ipotesi di atto di conferimento con efficacia traslativa della proprietà del bene, ritiene siano necessarie due trascrizioni. La prima, ai sensi dell’art. 2643, n. 1 o 3, c.c., a carico del disponente e a favore dei coniugi o del coniuge a cui sia trasferito il bene. La seconda, ai sensi dell’art. 2647 c.c., al fine di far emergere il vincolo di indisponibilità, a carico dei coniugi o del coniuge a favore dei quali o del quale è stato disposto il trasferimento.

Il rapporto tra pignoramento ex art.2929 bis  e azione revocatoria

L’introduzione del pignoramento ex art. 2929 bis c.c. ha fatto sorgere il problema del suo rapporto con l’azione revocatoria. Sono due azioni completamente diverse. Il pignoramento ex art. 2929 bis non è un’azione volta alla conservazione della garanzia patrimoniale. Ma è un mezzo di soddisfacimento diretto del credito. Esso si sostanzia nel riconoscimento, in favore del creditore, del diritto di trascrivere il pignoramento. In tal modo rendendo indirettamente inefficace l’atto pregiudizievole (fondo patrimoniale, donazione, trust). Il pignoramento ex art. 2929 bis opera sul piano sostanziale e non processuale. Le definizioni che ne sono state date di “revocatoria per saltum”, “revocatoria semplificata”, “revocatoria accelerata” e simili sono fuorvianti. Infatti, se il debitore, il terzo o un qualche altro interessato non propongono opposizione. Non vi è alcuna pronuncia giudiziale sull’inefficacia.

Secondo una prima tesi, laddove l’ambito di applicazione di pignoramento ex art, 2929 bis e revocatoria coincidono, il creditore non può più agire in revocatoria. Ciò in quanto l’art. 2929 bis c.c. si presenterebbe come una norma di natura speciale. O eccezionale rispetto l’art.2901 c.c. Prevale tuttavia la tesi opposta, di coesistenza delle due azioni.

La tesi della coesistenza delle due azioni

Il creditore ha la facoltà di ricorrere all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901. Anche nell’ipotesi in cui l’atto pregiudizievole rientri fra quelli che legittimano l’immediato pignoramento ex art. 2929 bis c.c. Questa tesi trae fondamento dalla lettera dell’art. 2929 bis, c.c. La norma infatti prevede che il creditore, in presenza delle condizioni stabilite nella prima parte del primo comma della norma, può precedere ad esecuzione forzata “ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia”. Il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. è sì speciale rispetto alla revocatoria ex 2901 c.c. Tuttavia l’art.2929 bis, per come è formulato, non è incompatibile con la norma generale.

C’è decadenza dalla revocatoria dopo l’anno dalla trascrizione?

L’azione revocatoria è esperibile anche quando il creditore non ha agito entro l’anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole? Secondo una tesi, la risposta dovrebbe essere negativa. Perché, trascorso l’anno, vi sarebbe un legittimo affidamento delle parti del negozio pregiudizievole sulla ormai acquisita stabilità dello stesso. Ovvero perché, trascorso l’anno, il soddisfacimento del creditore è stato pregiudicato dall’inerzia del creditore.

La tesi non appare convincente. Finisce infatti per porre il creditore facultizzato ad agire ex art. 2929 bis c.c. in una posizione peggiore rispetto al creditore privo di titolo esecutivo. Quest’ultimo, a differenza del primo, potrebbe agire ex art. 2901 c.c. anche dopo l’anno. Inoltre, è teorizzato un legittimo affidamento delle parti del negozio pregiudizievole, che non è postulabile. L’atto rimane comunque sottoponibile a revocatoria per iniziative di altri creditori. Infine non si può confondere tra causa del pregiudizio e mancata attivazione per rimuovere il pregiudizio. Il pregiudizio deriva dall’atto e non dal mancato esercizio del potere esecutivo finalizzato a rimuovere gli effetti dell’atto stesso. In conclusione, il creditore può procedere col pignoramento ex art. 2929 bis c.c. per un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole. Trascorso l’anno, può ancora agire con revocatoria ex art.2901 c.c.

La tesi della della decadenza del pignoramento ex art. 2929 bis in caso di azione revocatoria

E se il creditore volesse agire con l’esecuzione immediata ex art. 2929 bis c.c. dopo avere agito ex art. 2901 c.c. Oppure dopo aver ottenuto una sentenza di revoca non ancora definitiva. Può farlo? In senso contrario, è stato affermato che il creditore, avendo agito in revocatoria, ha consumato il potere di agire in via esecutiva immediata. Il pignoramento diretto infatti determina una pendenza virtuale.

Questa tesi non sembra però condivisibile. La coincidenza di oggetto tra eventuale opposizione e oggetto della revocatoria è possibile . Ma non è necessaria. Infatti l’opposizione potrebbe riguardare presupposti specifici dell’art. 2929 bis, c.c. Ad esempio l’anteriorità del credito, la tempestività della trascrizione del pignoramento. Inoltre, proprio perché l’opposizione è solo un’ipotesi, non può ritenersi che essa osti al ricorso all’art. 2929 bis. Qualora l’opposizione venisse effettivamente proposta, in relazione agli stessi profili oggetto della revocatoria, vi sarebbe solo la necessità di disporre la riunione della cause.

Né pare che sorgano difficoltà per il caso in cui, a seguito della opposizione all’esecuzione, vi siano i presupposti per la sospensione dell’esecuzione. Tali difficoltà sono state ravvisate per il fatto che il giudice potrebbe sospendere l’esecuzione. Ma anche l’opposizione dovrebbe essere a sua volta sospesa in attesa della definizione della revocatoria. E se poi, dopo l’accoglimento della revocatoria, fosse riassunta ai sensi dell’art. 297 c.p.c., potrebbe essere infine accolta per difetto dei presupposti specificamente richiesti dal primo comma dell’art. 2929 bis, c.c. In realtà, una volta che il giudice dell’esecuzione ha sospeso l’esecuzione, l’opposizione non dovrebbe essere a sua volta sospesa. Ma dovrà essere dichiarata la litispendenza o la connessione per pregiudizialità rispetto alla revocatoria. Con conseguente applicazione dell’art. 39 c.p.c. e dell’art. 273 c.p.c.

Carenza di interesse sopravvenuto alla revocatoria a seguito del pignoramento diretto

Si pone poi il problema del se il pignoramento diretto determini il sopravvenire del difetto di interesse. Con conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alla revocatoria. Malgrado affermazioni in questo senso, non sembra che sia così. Il venir meno dell’interesse, suscettibile di portare alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, deve essere oggettivo e concernere entrambe le parti del rapporto processuale. Invece, nel caso di pauliana seguita da pignoramento diretto, non vi è alcun venir meno oggettivo delle ragioni del contendere.

Le opposizioni del debitore, del terzo o degli interessati

Il debitore, il terzo avente causa e qualunque altro interessato può proporre opposizione contro l’esecuzione preannunciata o intrapresa ex art. 2929 bis c.c. Nelle forme (1) dell’opposizione all’esecuzione, (2) dell’opposizione agli atti esecutivi e (3) dell’opposizione di terzo all’esecuzione.

Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.c.

Con l’ opposizione all’esecuzione, che è regolata ordinariamente secondo gli artt. 615 e ss., c.p.c., il debitore e il terzo avente causa possono contestare, oltre che l’espropriabilità del bene, la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 2929 bis, c.c.. Pertanto possono far valere che:

  • l’atto non ha recato pregiudizio al creditore,
  • il credito non è sorto prima dell’atto dispositivo,
  • l’alienazione non è  avvenuta a titolo gratuito,
  • il pignoramento non è stato trascritto entro l’anno dalla trascrizione dell’atto,
  • il credito non esiste.

La contestazione che il credito non esiste è soggetta al limite della litispendenza o del giudicato. Per cui la contestazione non può essere fondata su ragioni che possono essere fatte valere o che  avrebbero potuto essere fatte valere davanti al giudice del titolo. Peraltro, per quanto concerne il terzo, non è soggetta a questo limite perché il titolo giudiziale da cui risulta il credito, se è stato emesso all’esito di un processo in cui è stato parte il debitore, non è opponibile al terzo. Quest’ultimo non è un avente causa dal debitore rispetto alla situazione – il credito, appunto – oggetto di quel giudizio.

Opposizione di terzo ex art. 619 c.c.

L’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. è proponibile da parte del soggetto terzo interessato alla conservazione del vincolo sul bene pignorato. La tutela del debitore, del terzo avente causa e degli altri interessati trova un momento centrale nella sospensione dell’esecuzione. Infatti, se l’esecuzione non è sospesa e il bene viene venduto, gli opponenti, pur vittoriosi, difficilmente, ottengono un risultato utile. Considerato anche che essi non possono mettere in discussione l’acquisto. In tale caso, il terzo può solo soddisfarsi sul prezzo in via subordinata rispetto al credito procedente e agli intervenuti. Salvo il risarcimento del danno, spettante al debitore, al terzo e ad ogni altro interessato vittorioso, nei confronti del creditore che abbia agito senza la normale prudenza.

E’ stato osservato che l’art. 615 c.p.c. prevede che il giudice sospenda “l’efficacia esecutiva del titolo” e che nel caso dell’opposizione a precetto fondata sull’insussistenza dei presupposti dell’art. 2929 bis, c.c., vengono in considerazione elementi che possono essere estranei al diritto di credito o al titolo esecutivo. Conseguentemente deve ammettersi una interpretazione estensiva dell’art. 615, 1º comma, c.p.c. In moda da adeguare la disciplina generale all’istituto del pignoramento ex art. 2929 bis c.p.c.

Deve dunque ammettersi che il giudice dell’opposizione a precetto possa dichiarare provvisoriamente improcedibile l’azione esecutiva, per difetto dei presupposti previsti dall’art. 2929 bis c.c. Per effetto di ciò si verifica una particolare situazione processuale in cui, sospeso il procedimento esecutivo per difetto delle condizioni dell’art. 2929 bis, c.c., rimane pienamente efficace il titolo esecutivo. Inoltre il creditore mantiene il diritto alla soddisfazione coattiva del diritto di credito incorporato nel titolo e, notificando nuovamente il precetto al debitore (senza alcuna indicazione del bene del terzo e senza riferimento all’art. 2929 bis, c. c.), può esperire il pignoramento sui beni dello stesso obbligato.

L’onere della prova

Il creditore può esperire il pignoramento ex art. 2929 bis c.c. semplicemente affermando di averne il diritto. Il problema dell’onere della prova si pone solo in caso di opposizione. Del debitore, del terzo avente causa dal debitore o di un interessato. In dottrina si registrano due tesi.

Prima tesi: onere probatorio a carico del creditore

Secondo la prima tesi è onere del creditore opposto dare prova della esistenza dei requisiti del pignoramento ex art. 2929 bis c.c. A sostegno della tesi di dice che l’attore sostanziale è il creditore. Quindi è il creditore colui che deve provare la esistenza dei contestati presupposti della propria azione. Si osserva inoltre che dalla previsione secondo cui sia la conoscenza del pregiudizio sia il pregiudizio sono suscettivi di contestazione da parte del debitore e del terzo, si desume che essi sono elementi costitutivi della fattispecie. Come tali, devono essere provati dal creditore.

Si sottolinea ancora che far gravare l’onere della prova sul terzo significherebbe creare una differenziazione tra creditori titolati e creditori non titolati. I primi, a seguito dell’opposizione, non dovrebbe provare nulla. Mentre i secondi, agendo in revocatoria, sarebbero tenuti a dare la prova dei presupposti della revocatoria stessa. Si richiama l’elaborazione giurisprudenziale per cui, in sede di revocatoria contro atti a titolo gratuito, il creditore è sostanzialmente esentato dall’onere della prova dell’ eventus damni e della scientia fraudis. Ma questa esenzione vale nei confronti del debitore (su cui è di fatto scaricato l’onere di dimostrare la sufficienza del suo residuo patrimonio) . Ma non può valere per il terzo acquirente a titolo gratuito. Non è ipotizzabile che questi possa avere sempre conoscenza della situazione patrimoniale complessiva del debitore.

Seconda tesi: onere probatorio a carico dell’opponente

Esaminiamo l’altra tesi. Quella secondo cui è onere dell’opponente dare la prova della inesistenza dei presupposti applicativi della norma. A supporto la Relazione alla legge di conversione. In essa infatti si parla di presunzione di inefficacia. In secondo luogo, la norma stessa, consentendo l’esecuzione immediata senza un previo giudizio di cognizione, presume che i requisiti dell’azione esistano.

Quindi è onere dell’opponente provare i fatti costitutivi del fondamento della pretesa di conservare effetto ad un atto che, a seguito della trascrizione del pignoramento, ne è privo. Sembra poi decisivo considerare che l’art. 2929 bis, c.c. è norma tesa a favorire i creditori di fronte ad atti che si presumono fraudolenti. Tanto che possono essere resi immediatamente inefficaci. In coerenza con la ratio legis e con questa presunzione, l’onere della prova deve gravare non sul creditore ma su chi propone l’opposizione. A quanto precede, si aggiunge che non può ipotizzarsi un parallelo con l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Non pare fondata la tesi secondo cui l’onere della prova non può gravare sul terzo perché ciò pregiudicherebbe le sue esigenze difensive. In quanto il terzo di regola non ha modo di accertare l’integrale consistenza patrimoniale del debitore. Tale argomentazione è controbilanciata dal fatto che anche il creditore può trovarsi nella condizione di non poter dimostrare che il debitore non ha una consistenza patrimoniale tale da escludere il pregiudizio prodotto dall’atto. Il terzo sa però che, acquisendo un diritto a titolo gratuito, è esposto per un anno dalla trascrizione dell’atto al rischio di vedere l’acquisto attaccato da un creditore del dante causa.

Il concorso tra creditori

Il concorso tra creditori può aversi in più ipotesi assai diverse tra loro. Per alcune non si pongono problematiche. Vengono comunemente ammesse. Per altre si pongono problemi di ammissibilità. Ovvero problemi di natura processuale.

1. Concorso di creditori comunemente ammesso

Non pongono particolari problemi le seguenti due ipotesi di concorso. Anzitutto quello tra più creditori che agiscono tutti con pignoramento ex art. 2929 bis c.c., sullo stesso bene. Pignoramenti ex art. 2929 bis c.c. successivi e poi riuniti in base all’art. 493 c.p.c. Quindi quello tra il creditore che agisce con pignoramento ex art. 2929 bis c.c. e il creditore che interviene nell’esecuzione promossa da altri.

2. Concorso con creditore non munito di titolo esecutivo

Può esservi altresì concorso tra il creditore che agisce con pignoramento ex art. 2929 bis e il creditore non munito di titolo esecutivo. Quest’ultimo è legittimato all’intervento secondo la normativa ordinaria dell’art. 499 c.p.c. Questa ipotesi è discussa. Vi è chi ritiene che possono intervenire nell’esecuzione promossa in base a tale norma solo coloro che hanno i requisiti di cui al primo comma della norma stessa. Ciò in ragione della eccezionalità dell’art. 2929 bis. La soluzione estensiva mira a tutelare anche i creditori che hanno sequestrato il bene pignorato. Quelli garantiti da pegno o da prelazione risultante da pubblici registri. Infine quelli titolari di somme di denaro risultanti da scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. La soluzione estensiva appare preferibile. Infatti i creditori muniti dei requisiti di cui all’art. 499 c.p.c. sono considerati, proprio ex art. 499 c.p.c., meritevoli di una particolare tutela.

3. Concorso con il creditore dell’avente causa

Infine può esservi concorso tra il creditore legittimato ad agire con pignoramento ex art. 2929 bis c.c. e il creditore dell’avente causa che proceda al pignoramento del bene in via autonoma Nel caso in cui pignoramento di quest’ultimo venga riunito con quello conseguente all’azione del creditore del dante causa. Ovvero nel caso in cui quest’ultimo  intervenga nell’espropriazione promossa ex art. 2929 bis, c.c. Il concorso rifluisce nel riparto del ricavato dalla vendita o dalla assegnazione. Inoltre è regolato sulla base della priorità della trascrizione del pignoramento. Se il creditore del dante causa trascrive il pignoramento prima che il creditore dell’avente causa faccia altrettanto, il creditore dell’avente causa partecipa al concorso non su basi paritarie con il procedente. Tuttavia ex secondo comma dell’art. 2929 bis, c.c., subordinatamente rispetto a lui.

Se invece il creditore dell’avente causa trascrive il pignoramento prima che il creditore dell’avente causa trascriva il pignoramento ex art. 2929 bis, il creditore dell’avente causa prevale sul creditore del debitore. In tutte le sopra dette ipotesi di concorso, eventuali contrasti, anche involgenti la esistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 2929 bis, c.c., sono risolti dal giudice dell’esecuzione. In particolare in sede di distribuzione ex art. 512 c.p.c.

4. Concorso solo apparente

Non c’è concorso quando un creditore agisce ex art. 2929 bis e un altro agisce in revocatoria ordinaria. In tale caso, poiché non è possibile sospendere l’esecuzione forzata o la distribuzione del ricavato in attesa della definizione del giudizio revocatorio e del passaggio in giudicato della relativa sentenza, perché la sospensione contrasterebbe con la ratio dell’art. 2929 bis, si avrà che, dati i tempi della revocatoria fino al passaggio in giudicato della sentenza, il creditore che agisce in revocatoria è destinato, con l’introduzione dell’art. 2929 bis, ad essere pregiudicato perché ottiene, tramite la revocatoria, la possibilità di agire esecutivamente allorché il processo esecutivo è, di regola, ormai estinto.

Atto dispositivo consistente in servitù, usufrutto, uso ed abitazione (art.2929 bis II comma)

Il capoverso del secondo comma dell’art. 2929 bis prevede:

se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’art. 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili

I diritti di cui all’art. 2812 I comma c.c sono servitù, usufrutto, abitazione, uso. Secondo la norma, il creditore può agire direttamente ed esclusivamente contro il debitore e far vendere il bene come libero. Libero appunto da servitù, usufrutto, uso e abitazione.

Atto dispositivo consistente in superficie ed enfiteusi

I diritti di superficie e di enfiteusi sono disciplinati nel terzo comma dell’art. 2812. Non nel primo comma. Per essi è previsto che, se l’acquisto è stato trascritto dopo l’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti. Ossia gli art. 602 ss. c.p.c. In applicazione analogica dell’art. 2812 c.c., si può ritenere che anche il creditore che agisce ex art. 2929 bis, c.c., deve seguire le forme della espropriazione contro il terzo proprietario essendo a quest’ultimo parificato il titolare del diritto di superficie e del diritto di enfiteusi.

E’ discusso se i titolari dei diritti previsti dal primo comma dell’art. 2812 abbiano diritto di essere avvisati dell’eseguito pignoramento ai sensi dell’art. 498. Infatti diventano, per effetto della vendita forzata che estingue il loro diritto, creditori privilegiati iscritti. Per taluno devono ricevere la notifica del precetto, in applicazione analogica dell’art. 603 c.p.c. Nel precetto c’è l’indicazione del bene espropriando e del pignoramento. In tal modo verrebbe assicurato, oltre al loro diritto di difesa, anche la continuità fra la trascrizione del pignoramento e quella del trasferimento(Sent. n.3722/1993 della Cassazione).

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