Polizze assicurative e lesione di legittima

Polizze vita, la somma ricevuta dal beneficiario di una polizza vita non rientra nell’asse ereditario. Invece il premio versato dall’assicurato deve essere considerato una donazione in favore del beneficiario. Vi spieghiamo gli effetti sulla quota disponibile e sull’azione di riduzione.

Gli indennizzi delle polizze vita non fanno parte dell’asse ereditario

Gli indennizzi derivati da una polizza vita sono acquisiti dal beneficiario come un diritto proprio. Nonostante la somma venga erogata a seguito del decesso dell’assicurato. Infatti, la Compagnia versa l’indennizzo (capitale) in forze di un contratto di assicurazione. La morte la morte dell’assicurato è soltanto una condizione della nascita del diritto all’indennizzo. L’indennizzo non rientra tra i beni del defunto. Non rientra nell’attivo ereditario. Quali conseguenze pratiche? La qualifica di erede non comporta alcun diritto sulle polizze vita. L’indennizzo spetta solo ai beneficiari. Cioè le persone indicate dall’assicurato deceduto alla propria Assicurazione.  Il beneficiario può essere nominato già al momento della stipula del contratto. Ma anche successivamente. Può essere un estraneo. Può essere un familiare dell’assicurato. L’assicurato può indicare beneficiari i propri futuri eredi. In questo caso, la nomina con la parola “eredi” non fa rientrare comunque l’indennizzo nell’attivo ereditario.

I premi versato per le polizze vita sono donazioni

premi delle polizze versati dall’assicurato sono donazioni in favore dei futuri beneficiari. Devono essere pertanto conteggiati nella massa ereditaria. Infatti la massa attiva ereditaria è data dal “relictum” (i beni residuati alla morte) sommato al “donatum” (quanto donato in vita). Quando un soggetto muore occorre quantificare le quote per gli eredi. Per fare ciò si conteggiano i beni intestato al defunto alla sua morte. Quindi si somma quanto il defunto ha donato nella sua vita. Donazioni dirette e donazioni indirette. Ma anche i premi versati per le polizze vita, che sono di fatto delle donazioni. Questo può comportare dei problemi se ci sono dei legittimari. Coniuge, genitori o figli del defunto. In presenza di legittimari, il defunto poteva liberamente disporre solo di una piccola parte del suo patrimonio.  E’ la cosiddetta disponibile.

Effetti su disponibile, collazione e riduzione delle donazioni

Come detto, stabilito il patrimonio complessivo del defunto (relictum più donatum), si conteggia la disponibile. Cioè la parte di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre. Nel caso ci siano il coniuge e due o più figli, la quota disponibile è di un quarto del patrimonio. Se le donazioni (e polizze) sorpassano tale quota, gli  eredi legittimari lesi possono pretendere dai beneficiari una somma di denaro. Per reintegrare i loro diritti. Gli strumenti concessi ai legittimari sono la collazione (in una causa di divisione) Oppure un’azione definita riduzione delle donazioni.

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