Protezione immobili: società immobiliare e fisco

Protezione immobili con una società holding. Aspetti fiscali.

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Uno dei migliori strumenti di protezione immobili? La società holding. Sia la società italiana, di persone o di capitali. Sia la società estera. La holding può anche proteggere quote sociali e investimenti. Inoltre, oltre alla protezione del patrimonio, sono possibili anche vantaggi fiscali. E’ utilizzabile dunque nella pianificazione successoria. Con questo articolo analizziamo l’aspetto fiscale. Nelle società di persone holding. E nelle società estere.

Protezione immobili con società di persone italiana

La fiscalità nella successione è un aspetto importante da tenere in considerazione. E’ un evento straordinario. Ma è necessario considerarlo. Nelle società di persone (S.s., Snc, S.a.s.) vige il regime dell’esenzione da imposizione. Almeno nel caso di successione/donazione a favore di discendenti e/o coniuge. Essi però devono impegnarsi a proseguire l’attività per almeno 5 anni Vedi la Risoluzione 446/2008. Per tale motivo, nella protezione immobili è meglio la società di persone. Rispetto a quella di capitali. Per la tassazione ordinaria della s.s. immobiliare vai al link.

Per approfondimenti, vi invitiamo a leggere l’articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico sull’imposta sulle successioni. Dal 2006 le situazioni esenti dall’imposta sulle successioni comprendono anche i trasferimenti di aziende. Di quote sociali. Di azioni a favore dei discendenti e del coniuge.

Protezione immobili con società di capitali italiana

E se la protezione immobili è fatta con società di capitali? Parliamo della holding immobiliare s.r.l. Per l’esenzione dell’imposta è necessario che con la successione/donazione venga anche acquisito il controllo. Ai  sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) c.c.

La valutazione della quota non esente

Non sempre dunque la successione di quote sociali è esente da imposte. Forse  vale la pena utilizzare questo strumento di protezione immobili. In questi casi la determinazione del valore delle quote diventa fondamentale. Per la valutazione è necessario fare una distinzione tra società holding che ha un bilancio. E quella senza.

a) Società con bilancio

Occorre utilizzare l’ultimo bilancio approvato. Come è determinato il valore della quota? In misura pari al valore proporzionalmente corrispondente a quello del patrimonio netto. Si deve escludere l’avviamento. In definitiva, si considera il valore contabile. Se il valore della quota è importante, la protezione immobili con società holding potrebbe non essere indicata.

a) Società senza bilancio

Analizziamo la successione/donazione di quote di società che non redigono il bilancio. Ovvero le società di persone in contabilità semplificata. Spesso riguarda proprio le società semplici immobiliari. Il caso ha evidenti effetti pratici. Qualora non si possa applicare il regime dell’esenzione. Ad es. quando gli eredi non sono discendenti o coniuge del deceduto. Oppure non desiderino continuare l’attività per almeno 5 anni. Il valore delle quote della società è determinato tenendo conto del valore dei beni sociali. Al netto delle passività. Leggi l’art. 16 del T.U.S. Interpretato con la Circolare 30 dicembre 2003, n. 58 E. Il valore dei beni è quello di “mercato”. Se per gli immobili viene dichiarato un valore non inferiore al valore catastale? Allora il valore dichiarato non potrà essere contestato  dall’Ufficio. Trova infatti applicazione l’art. 34 del TUS.

Società holding estera: aspetti generali

La holding estera può essere uno strumento interessante di protezione immobili. Soprattutto quando viene utilizzata anche per proteggere quote sociali. Infatti, può essere un valido aiuto nella pianificazione fiscale. E nello sviluppo della propria impresa. A livello internazionale. In linea generale, per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, l’acquisto gratuito della quota estera è soggetta alle stesse regole di quello della quota italiana. Il trasferimento per successione o per donazione di quote di società estere è esente. Parliamo dell’imposta di successione e donazione. Ma solo al ricorrere delle medesime condizioni alle partecipazioni in società italiane. Naturalmente, la valutazione della quota risponde a regole diverse.

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