Quota ereditaria, l’erede alle volte vorrebbe venderla o donarla. Anziché procedere alla divisione. Ti spieghiamo se e quando si può vendere o donare la quota ricevuta in eredità.
Quota ereditaria: la “quotina” e la “quotona”
Il partecipante a una comunione ereditaria ha la libera disponibilità della cd “quotona”. Cioè della quota indivisa sull’intera massa comune, ad esempio composta dai beni A, B e C. L’erede non può disporre anche della cd “quotina”. Cioè la quota indivisa sul singolo bene A della più ampia massa. La legge prevede ciò sul presupposto che l’erede è solo comproprietario di una pluralità di beni. Egli potrà disporre liberamente della propria quota, su di un singolo specifico bene della più ampia massa solo quando – e sempre che – in sede di divisione quel bene non gli venga assegnato in titolarità esclusiva.
Pertanto l’atto di disposizione della cd quotina ha sempre e soltanto efficacia obbligatoria immediata. Ha anche un’efficacia traslativa differita. Ciò perché sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito divisionale.
In tal senso, Cass., 23 aprile 2013, n. 9801, in Giust. civ. Mass., 2013 Cass., 1 luglio 2002, n. 9543. Cass., 15 febbraio 2007, n. 3385. Cass., 9 aprile 1997, n. 3049. Cass., 30 ottobre 1992, n. 11809. Cass., 29 aprile 1992, n. 5181. Cass., 2 agosto 1990, n. 7749. Cass., 10 marzo 1990, n. 1966. Cass., 15 giugno 1988, n. 4092. Cass., 23 giugno 1986, n. 368. Cass., 22 gennaio 1985, n. 246. Da ultimo Cassazione Sezioni Unite 5068/2016.
Vendita o donazione della “quotona”
Supponiamo che il condividente Tizio venda o doni a Caio (estraneo alla comunione) la quota ereditaria indivisa sulla intera massa. Tale atto ha effetti traslativi immediati. Tizio esce definitivamente dalla comunione. Vi entra Caio e, al momento della divisione, si siederanno al tavolo Caio insieme agli altri condividenti. Questi “subiranno” l’ingresso in comunione di un estraneo. Salvo il necessario rispetto del diritto di prelazione, essendo la comunione ereditaria.
La vendita della “quotina”
Supponiamo invece che il condividente Tizio venda all’estraneo Caio la quota ereditaria indivisa sul singolo bene facente parte della più ampia massa. Allora la sua alienazione costituisce una a vendita di bene altrui. Avrebbe effetti negoziali immediati. Avrebbe anche effetti traslativi differiti al momento della divisione. In altri termini quella fatta da Tizio non sarebbe una vendita con effetti traslativi immediati di una quota indivisa sul bene A. Sarebbe invece una vendita obbligatoria sottoposta alla condizione sospensiva della avvenuta assegnazione di detto bene a sé stesso in sede divisionale.
Al tavolo della divisione si siederà sempre e solo Tizio, non dovendo quindi gli altri comproprietari subire l’intrusione di un terzo nel corso delle trattative. Il terzo avente causa da Tizio avrà il diritto di intervenire (previa convocazione formale) all’atto di divisione in applicazione dell’articolo 1113 c.c. 3° comma cc, alla stregua di colui il quale abbia acquistato diritti sugli immobili della comunione in base ad un titolo trascritto in data anteriore alla divisione. Senza la formale convocazione l’esito divisionale non sarà a lui opponibile, ancorché la divisione resta valida (inefficacia relativa).
La donazione della “quotina”
E se il condividente Tizio dona all’estraneo Caio la quota ereditaria indivisa sul singolo bene facente parte della più ampia massa? La donazione potrebbe essere considerata nulla in quanto donazione di un bene altrui, ma donato esplicitamente come proprio. In violazione del divieto ex 771 c.c. di donare beni futuri.
In questo senso Cass. Sez. Unite 5068/2016:
“La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare. Nel consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante”.
Come evitare tale rischio? Si suggerisce di esplicitare in atto che la donazione viene fatta nella consapevolezza di entrambe le parti della efficacia non immediatamente traslativa della stessa. Quindi come bene dichiaratamente altrui.
Il nostro schema – vendita e donazione di quota ereditaria
- Vendita di quotina su singolo bene ereditario (facente parte di massa ereditaria più ampia). Equivale a vendita di cosa altrui con effetti obbligatori immediati e reali differiti. Valida anche se l’altruità non si evinca dall’atto. Sottoposta a condizione sospensiva implicita dell’esito divisionale.
- Donazione di quotina su un singolo bene ereditario (facente parte di massa ereditaria più ampia). Equivale a donazione sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito divisionale. Valida solo se l’altruità è esplicitata nell’atto pubblico. Altrimenti è nulla per violazione dell’art 771 c.c.;
- La donazione o la vendita da parte di tutti gli eredi di un singolo bene ereditario (con massa composta da più beni ereditari). Valida e con effetti reali immediati.
- Donazione o vendita di “quotina” su un singolo immobile da parte di un solo comproprietario (facente parte di una più ampia comunione ereditaria) ma con il consenso in atto degli altri comproprietari. Valida e con effetti reali immediati.
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