La revocatoria ordinaria (art.2901 c.c.c) è l’azione che consente al creditore di pignorare gli immobili venduti, o donati, dal suo debitore. Le cose più importanti da sapere.
Cos’è l’azione revocatoria?
Con l’azione revocatoria, il creditore chiede al Tribunale di consentirgli di pignorare gli immobili venduti, o donati, dal proprio debitore. Atti quali vendite, donazioni, fondi patrimoniali compiuti dal debitore possono dunque essere a rischio. In sostanza, con la revocatoria il creditore ha la possibilità di tutelarsi rispetto alle dismissioni patrimoniali (atti di disposizione). Ma solo a determinate condizioni e con una causa giudiziale.
Fino a quando il creditore può chiedere la revocatoria?
Il creditore deve notificare la citazione per revocatoria entro cinque anni. Dopo questo tempo perde ogni possibilità di pignorare i beni venduti o donati. Da questo momento l’immobile è al sicuro nelle mani del nuovo proprietario. Il termine comincia a scorrere dalla data di compimento dell’atto di vendita o donazione. Per la precisione da quando l’atto pregiudizievole del debitore è stato reso pubblico nei registri immobiliari. Ad esempio, in caso di donazione, il termine parte dalla data di trascrizione, e non dal giorno dell’appuntamento notarile.
L’azione revocatoria, come si esercita?
Nella pratica, il creditore, con un avvocato, notifica un atto di citazione a comparire in Tribunale. Il creditore deve convocare sia il debitore, sia chi ha ricevuto l’immobile in acquisto o donazione. Questo atto di citazione (domanda giudiziale) è trascritta nei pubblici registri, così da essere conoscibile da tutti. L’immobile è così giuridicamente bloccato.Il processo di primo grado dura mediamente 2-3 anni. Ma se si va in appello e cassazione, i tempi sono molto più lunghi.
Quali sono le condizioni richieste dalla legge?
L’art.2901 codice civile prevede due situazioni:
– per gli atti a titolo gratuito: donazioni, fondi patrimoniali, vendite senza pagamento di prezzo (vendite indirette), remissione di debito ecc. Se l’atto dispositivo è successivo al debito, il creditore non deve dimostrare la mala fede di chi ha ricevuto l’immobile. Deve solo dimostrare che il debitore poteva conoscere il pregiudizio provocato al creditore con l’atto a titolo gratuito. Cioè che il debitore si è spogliato dell’unico o il principale cespite patrimoniale.
Se la donazione è successiva, il creditore deve provare il consilium fraudis. Cioè deve dimostrare che l’atto è stato intenzionalmente realizzato allo scopo di sottrarre l’immobile alle ragioni del futuro creditore. Questa prova è assai difficoltosa.
– per gli atti a titolo oneroso: vendite o atti con corrispettivo economico. Il creditore deve dimostrare che l’acquirente conosceva il pregiudizio arrecato al creditore. Circostanza difficile da conoscere e dimostrare. La prova è solitamente data attraverso indizi. Prezzo irrisorio, mancato pagamento dello stesso, rapporto di parentela o coniugio tra le parti, ecc.
Un esempio concreto
Prendiamo il caso di un fideiussore che, temendo il decreto ingiuntivo della Banca creditrice, venda l’immobile. Ci troviamo dunque di fronte ad un atto di disposizione a titolo oneroso e non gratuito. Questa compravendita può essere revocata dalla Banca ex art. 2901 c.c. solo se dimostra che l’acquirente poteva conoscere, o conosceva, il pregiudizio alla creditrice. La buona fede del compratore è dunque il punto centrale
Se la cessione fosse “effettiva” nei confronti di un terzo essa è irrevocabile. Il compratore avrà acquistato la casa al prezzo di mercato, prendendone possesso. Manca la malafede dell’acquirente e la vendita non è revocabile. Diversa sarebbe per la vendita ad un fratello o alla moglie. Il tribunale presume che gli stessi erano a conoscenza della situazionedel loro congiunto. Ed abbiano compiuto l’atto per aiutarlo a mettere in tutela l’immobile.
La revocatoria di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia)
Nel caso di atti onerosi (es. una vendita), l’agente di riscossione agisce come tutti gli altri creditori. L’ente di riscossione nei cinque anni dall’atto dovrà notificare una revocatoria.
Se invece, il debitore ha donato il proprio immobile, Equitalia può avvalersi di una procedura semplificata. Il riscossore munito del titolo esecutivo, entro un anno dalla trascrizione della donazione, potrà trascrivere direttamente il pignoramento del bene in questione. Senza dover agire in revocatoria. Ovviamente, il debitore, potrà opporsi all’esecuzione eseguita. Dovrà dimostrare di non aver voluto pregiudicare le ragioni di Equitalia. Prova, come visto, estremamente difficile. Se ci riesce potrà sospendere la procedura esecutiva, bloccando l’asta.
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