Successione del coniuge, un esame di quanto riconosce la legge ereditaria. Il Codice Civile colloca il coniuge superstite al primo posto tra gli eredi legittimi (art. 565 c.c.), inserendolo, sempre al primo posto, nella categoria degli eredi necessari (art. 536 c.c.).
Successione del coniuge: l’eredità legittima
Secondo le norme sulla successione legittima, cioè in assenza di disposizioni testamentarie, l’eredità si devolve al coniuge superstite per intero. Ma solo se non vi sono figli, ascendenti o fratelli e sorelle. Altrimenti si suddivide con tali soggetti. Se vi è un solo figlio al coniuge superstite è devoluta la metà dell’eredità. Invece, se vi sono più figli il coniuge eredita solo un terzo. Se non vi sono figli, ma ascendenti o fratelli e sorelle, l’eredità devoluta al coniuge è di due terzi.
Il coniuge è erede necessario
Come detto, il codice civile attribuisce al coniuge anche la qualifica di erede necessario, inserendolo al primo posto tra i legittimari. Pertanto, nel caso in cui vi sia una disposizione testamentaria, è prevista a suo favore una riserva (o legittima) – tutelabile con l’azione di riduzione – che, in assenza di figli, è della metà del patrimonio ereditario. Inoltre, se il coniuge concorre con un figlio la riserva è di un terzo e, in presenza di più figli, di un quarto. Se non vi sono figli ma concorrono con il coniuge gli ascendenti del de cuius la riserva a favore del coniuge è della metà del patrimonio ereditario. Il testatore non potrà quindi violare questi limiti nella successione del coniuge.
Il coniuge separato
Gli stessi diritti sopra ricordati ha il coniuge superstite separato senza addebito. Al coniuge cui sia stata addebitata la separazione spetterà un assegno vitalizio di natura alimentare a carico degli eredi. Sempre che nelle condizioni di separazione sia previsto un assegno alimentare (art. 585, secondo comma e art. 584 c.c.).
Il coniuge divorziato
Il coniuge divorziato non ha alcun diritto successorio. Salvo quelli che, ove sia titolare di assegno divorzile, gli sono espressamente riconosciuti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni. Sempre che i rapporti economici non siano stati definiti, ex art. 5 comma 8 della legge sul divorzio, con una prestazione una tantum. In particolare, in presenza di tali presupposti, la successione del coniuge determina questi diritti:
- il diritto alla pensione di reversibilità, eventualmente in concorso con il coniuge superstite e con gli altri ex coniugi divorziati (art. 9, dal secondo comma, legge divorzio);
- se versa in stato di bisogno, un assegno periodico a carico degli eredi (art. 9-bis);
- il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dal de cuius, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza anche in caso di decesso dell’obbligato alla corresponsione dell’assegno divorzile. Vedi Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1222; Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 2008, n. 23880.
Il coniuge superstite, ove fosse stato in regime di comunione legale, avrà diritto anche alla metà degli acquisti effettuati, insieme o separatamente, in costanza di matrimonio (art. 177 c.c.). E’ compresa la c.d. comunione de residuo, pertanto in tal caso le norme sulla successione sopra esaminate interesseranno solo l’altra metà del patrimonio ,oltre all’intero patrimonio personale del coniuge defunto.
Successione del coniuge: il diritto di abitazione
Inoltre, il coniuge ha il diritto, riconosciuto dall’art. 540, secondo comma, del codice civile, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
È pacifico in giurisprudenza che la natura giuridica della riserva del diritto di abitazione è quella del prelegato ex lege, trattandosi di un legato a favore di uno dei coeredi. La riserva opera quindi di diritto, al momento dell’apertura della successione, senza necessità di accettazione sia quando il coniuge superstite è l’unico chiamato all’eredità, sia quando concorre con altri chiamati. Pertanto il coniuge superstite non deve fare nulla. Può tranquillamente continuare nel godimento dell’immobile del quale acquista ex lege il diritto di abitazione, ancorché ne sia comproprietario e ancorché alla successione vi siano altri chiamati. L’acquisizione di un diritto reale limitato sull’intera proprietà dell’immobile si spiega per il fatto che su di esso potrebbero vantare diritti successori di natura reale altri soggetti.
Il diritto di abitazione tuttavia non spetta al coniuge superstite se casa adibita a residenza familiare era di comproprietà del coniuge defunto con soggetti terzi.
Inoltre, esso non spetta in caso di convivenza more uxorio. Tuttavia, la legge 76/2016 ha previsto che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni. Oppure per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Lo Studio Legale Forcella Peruzzi di Padova mette a disposizione la proprie professionalità nel complesso campo delle successioni ereditarie, del diritto immobiliare e della protezione patrimoniale.
Fai analizzare la tua situazione in un approfondito Colloquio Orientativo, in studio, al telefono o in videochiamata, in cui ascolteremo il tuo racconto e ti prospetteremo le possibili soluzioni giuridiche sulla base della nostra competenza ed esperienza in queste materie.
Hai un semplice dubbio in materia di successioni ereditarie, diritto immobiliare, tutela del patrimonio? Vuoi conoscere nello specifico i nostri servizi? Hai delle esigenze particolari? Mandaci una breve mail. Ti forniamo entro 3/4 giorni risposta mail gratuita e non impegnativa, predisposta da un avvocato dello Studio Legale Forcella Peruzzi di Padova.
Se hai bisogno invece bisogno di promuovere un giudizio in materia di successioni ereditare, diritto immobiliare o tutela del patrimonio, o hai ricevuto una convocazione in mediazione o un atto di citazione in queste materie, lo Studio opera in tutti tribunali d’Italia, direttamente o tramite i nostri domiciliatari.
Se invece sei un erede o un chiamato all’eredità e devi presentare la dichiarazione di successione vai direttamente alla pagina dichiarazione di successione