Testamento con institutio ex re certa, cos’è? E’ il testamento in cui il testatore non indica una frazione aritmetica del proprio patrimonio spettante a ciascun erede. Ma fa riferimento a determinati beni o a un complesso di beni, con l’intenzione di assegnarli come quota dell’intero asse ereditario.
Il testamento con institutio ex re certa (art.588, comma II, c.c.)
Quando il testatore determina la quota dell’erede in relazione al valore di singoli beni, attribuiti rispetto all’intero patrimonio ereditario, siamo in presenza di un testamento con institutio ex re certa. Secondo la giurisprudenza, ai fini della designazione dell’erede, non rileva l’uso da parte del testatore di espressioni sacramentali. Tuttavia si deve poter desumere con certezza la volontà di attribuire beni e/o sostanze, non già come cose singole, ma come una totalità o una quota del proprio patrimonio.
L’intenzione (volontà) del testatore
Di fronte all’attribuzione di beni determinati occorre anzitutto stabilire quale sia stata l’intenzione del testatore.
- Se c’è la volontà di assegnare quei beni come beni determinati e singoli, allora si avrà successione a titolo particolare o legato.
- Se invece il testatore intende lasciarli quale quota del suo patrimonio, allora si avrà successione a titolo universale e istituzione di erede (Cass. civ 24163/2013; Cass civ. 17266/2012).
Testamento con institutio ex re certa e legato
Si ritiene che il testamento con institutio ex re certa sia un’ipotesi eccezionale. Quando si è in presenza di un lascito determinato, la regola generale è che si tratti di un legato. Deve essere chiara pertanto la volontà del testatore di compiere un’istituzione di erede, un lascito a titolo universale. In sostanza, l’istituzione di erede ex re certa potrà ricercarsi unicamente allorquando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l’indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi ad una successione a titolo universale. In tutti gli altri casi, nelle ipotesi cioè in cui dalle disposizioni testamentarie non emerga alcun dubbio sull’intenzione del testatore di istituire un vero e proprio legato, rimane ab origine preclusa per l’interprete qualsiasi ulteriore indagine sulla volontà testamentaria ai fini dell’applicabilità dell’ art. 588, secondo comma, c.c. (Tribunale di Genova 19.5.2016).
Esempi pratici
Indicativa della volontà del testatore di attribuire una quota del patrimonio ereditario potrà essere:
- l’assegnazione di una classe o di un gruppo di beni (Cass. civ. 6516/1986)
- il lascito generico di tutti i beni residui dei quali il testatore non abbia già disposto a titolo particolare (Cass. civ. 2556/1989)
- il riferimento del testatore alla quota di legittima spettante all’istituito (Cass. civ. 1866/2007)
Testamento con institutio ex re certa e divisione del testatore
La institutio ex re certa e la divisione fatta dal testatore ex art. 734, si differenziano per il fatto che, nella prima fattispecie, non si ha predeterminazione di quote, che occorrerà determinare ex post, verificando il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite ed il valore dell’intero asse. Viceversa, nella seconda ipotesi, le quote sono già predeterminate dal testatore. A differenza di quanto accade nel caso della divisione del testatore ex art. 734, non ha luogo la successione legittima, quando si sia in presenza di una disposizione testamentaria a titolo universale in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti (Cass. civ. 12158/2015).
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