Testamento falso, come provarlo?

Testamento falso? Come si prova in Tribunale? Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza n. 12307/2015. Non era chiaro lo strumento processuale da utilizzare. Le S.U. hanno affermato il seguente principio. La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”testamento falso impugnazione successione testamentaria

Questa decisione sulla prova del testamento falso è molto importante. Probabilmente ha messo la parola fine all’annosa questione che ha lacerato per decenni la giurisprudenza. I giudici erano divisi su due orientamenti. Per qualcuno l’erede doveva proporre istanza di disconoscimento della scrittura privata. Uno strumento di natura civile. Per qualche altro era necessaria la querela di falso. Uno strumento di natura penale. Leggi l’articolo sull’impugnazione del testamento.

Tesi del disconoscimento della scrittura privata

I sostenitori della tesi del disconoscimento della scrittura privata partivano da un assunto. Il testamento olografo, nonostante i requisiti di forma dell’art. 602 c.c. è una scrittura privata. Di conseguenza, sarebbe sufficiente che colui che contesta il testamento falso, ne disconosca la scrittura.

C’era tuttavia un problema. In particolare quando il soggetto impugnante un testamento olografo non è né un erede, né un avente causa. Ai sensi dell’art. 214 c.p.c. costui non potrebbe disconoscere la scheda testamentaria. Questa norma prevede che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata falsa, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del “falsario”.

Tesi della querela di falso

C’erano poi i sostenitori della tesi dell’impugnazione del testamento falso mediante querela di falso. Questi ritenevano che la scheda testamentaria differisce dalle altre scritture private. Ma, pur non essendo il testamento falso un atto pubblico, individuano nella querela di falso lo strumento necessario per contestarne l’autenticità.

I precedenti della Cassazione

Le Sezioni Unite si erano già espresse indirettamente su analogo tema. Con la sentenza n. 15169/2010, affrontando un contrasto giurisprudenziale insorto sui modi di contestazione delle scritture provenienti da terzi estranei alla lite, avevano indicato nella querela di falso lo strumento idoneo per contestare l’autenticità del testamento olografo. Ma vi era state molte pronunce contrarie alla proposizione della querela di falso. Ricordiamo Cass. n. 28637/2011.

Onere della prova del testamento falso

La questione sul corretto strumento da utilizzare per provare la falsità ha una rilevanza decisiva. A seconda dello strumento, cambia il soggetto onerato della prova.

Analizziamo il disconoscimento della scrittura privata (art 214 c.p.c.). Il soggetto che contesta il testamento falso dovrà solo dire di non riconoscere la scrittura del testatore. Chi vuole valersi del testamento deve invece presentare l’istanza di verificazione. Istanza che comporta una Perizia del Tribunale. Con i relativi costi a carico.

Dunque la posizione processuale assunta dalle parti non avrebbe alcuna influenza. E’ irrilevante se l’azione sia iniziata dall’erede legittimo (per far valere la falsità del documento). Ovvero dall’erede testamentario che si sia vista contestare l’autenticità del testamento. Difatti, in entrambi i casi, l’onere probatorio ricadrebbe sul soggetto Vediamo ora la querela di falso, ex art. 221 c.p.c. L’onere della prova ricade su colui che propone la querela. Quindi, su colui che intende contestare l’autenticità del testamento.

Le Sezioni Unite hanno ora analizzato entrambi gli orientamenti. Ne hanno sottolineato evidenziato le diverse criticità. Hanno infine optato per una terza via.

Decisione delle sezioni Unite della Cassazione

La Suprema Corte ha optato per una soluzione alternativa. Proporre, con azione di accertamento negativo, una eccezione di nullità del testamento falso. Anche se sarebbe più corretto parlare di inesistenza. Il testamento olografo impugnato per falsità non è nullo per difetto di forma. Ma in realtà inesistente.

A parere dei giudici l’azione di nullità del testamento falso contempera al meglio le varie esigenze.

Difatti:

  • mantiene definitivamente il testamento olografo nell’orbita delle scritture private, senza paragonarlo ad un atto pubblico
  • evita un concetto delicato come quello delle scritture private
  • regola l’onere probatorio a carico di chi contesta l’autenticità del testamento
  • evita l’introduzione di un procedimento complesso (querela di falso)

Le Sezioni Unite hanno ripreso la decisione già presa sessanta anni fa con la sentenza n. 1545/1951. Sentenza che era caduta nel dimenticatoio.

Impugnazione testamento: come procedere?

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