Il testamento è un atto giuridico unilaterale, con il quale un soggetto (il testatore) dispone dei propri beni per dopo la morte. Lo studio legale Forcella Peruzzi ti spiega le regole, le possibilità di utilizzo e gli eventuali vizi che ne possono comportare la nullità.
Il testamento, che forma deve avere?
E’ un atto mortis causa, che può essere predisposto in ogni momento, ma acquista valore al momento della morte. Deve essere redatto osservando alcune formalità. Secondo il codice civile, ci sono tre modalità di redazione:
- Testamento olografo (foglio compilato e tenuto privatamente). E’ scritto tutto di mano, datato e firmato. Il testamento olografo è nullo solo se non è compilato a mano o se manca la firma. Invece la mancanza degli altri elementi formali può essere causa di annullabilità.
- Testamento pubblico (foglio compilato dal Notaio). E’ scritto dal Notaio secondo la volontà del testatore alla presenza di 2 testimoni. Il Notaio vi annota il luogo, la data e l’ora, spedendone una copia all’Archivio Notarile.
- Testamento segreto (foglio compilato privatamente e tenuto dal Notaio). E’ scritto privatamente, anche da persona diversa dal testatore o al computer, e firmato dal testatore. Il testatore consegna il foglio sigillato o chiuso in busta sigillata ad un Notaio.
Il testamento, che contenuto può avere?
Ti consigliamo di redigere il testamento con l’aiuto di un avvocato o di un notaio esperto in pianificazione e successione ereditaria. E’ consigliabile, se possibile, già dividere l’eredità tra gli eredi, evitando che in futuro si crei una situazione di comunione ereditaria sugli immobili. Alcuni esempi di contenuti:
- Il testamento divisionale ex art.733 c.c. (assegno divisorio semplice). Il testatore detta le regole relative alla futura divisione ereditaria. Queste regole, per la formazione delle porzioni spettanti agli eredi, hanno un valore obbligatorio. Sostituiscono quelle generali e astratte del codice civile. Per approfondire vedi il link.
- Il testamento divisionale ex art.734 c.c. (assegno divisionale qualificato). Nel testamento il testatore stabilisce le quote ereditarie e quindi forma le porzioni inserendovi in ciascuna dei beni ereditari così da evitare la comunione immobiliare. Per approfondire vedi il link.
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Il testamento con institutio ex re certa (art.588, comma II, c.c.). Il testatore divide i beni tra gli eredi con la volontà di stabilire le quote ereditarie, tuttavia senza indicarle espressamente. Per approfondire vedi il link.
- Il testamento nella coppia di fatto (legge 76/2016). Per approfondire vedi il link.
Quando e come impugnare un testamento.
In talune situazioni, l’atto del testatore può essere contrastato e contestato da uno degli eredi (vedi il link). Ad esempio
- se è in tutto o in parte nullo o annullabile. Perché contrario a norme di legge imperative. Testamento olografo scritto al computer, senza sottoscrizione, scritto a seguito di un raggiro, ecc.
- se è stato scritto a seguito di un raggiro
- se la disposizione testamentaria viola la legittima di un erede
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