Guida alla regolarizzazione dei capitali esteri non dichiarati. Convenienza, effetti penali, sanzioni, imposte, anni accertabili, novità.
La Voluntary Disclosure 2 è una vantaggiosa procedura per il rientro dei capitali all’estero (Svizzera, Monaco, Austria ecc.). Secondo la definizione dell’Agenzia delle Entrate, il termine esatto è Collaborazione Volontaria. La domanda potrà essere depositata telematicamente fino al 31 luglio 2017. Il decreto n.193/2016 (Gazzetta Ufficiale del 24/10/2016) contiene i termini essenziali della procedura. Ma non ti spiega le implicazioni, civili, fiscali e penali.
Voluntary Disclosure 2: a chi conviene?
La procedura è particolarmente conveniente per chi deve sanare principalmente la mancata comunicazione dei capitali esteri (modello RW). Cioè quando ha imposte risalenti ad anni non più accertabili dal Fisco. Gli anni accertabili dal Fisco variano a seconda del Paese estero (link: anni accertabili). Le sanzioni per la regolarizzazione della sola mancata comunicazione sono infatti basse, similari rispetto alla precedente versione. Anzi vi è un ulteriore sconto in caso di autoliquidazione. Mediamente, la sanzione annua dovuta ammonta circa allo 0,5% o all’1% del capitale detenuto. Infatti, la mancata presentazione del quadro RW è sanabile con il versamento del 3% annuo. Questo almeno nel caso di capitali detenuti in Paesi che consentono l’effettivo scambio di informazioni (Svizzera, Austria, Lussemburgo). L’importo è invece del 6% annuo se si tratta di capitali detenuti nei così detti Paradisi Fiscali. Le predette sanzioni sono però riducibili della metà, se i capitali vengono trasferiti in Paesi che consentono l’effettivo scambio di informazioni. Di un quarto, invece, in caso di trasferimento o mantenimento in paradisi fiscali. Le stesse sanzioni potranno essere ulteriormente abbattute ad un terzo in caso di pagamento prima del ricorso contro l’atto di contestazione delle sanzioni.
A chi conviene meno?
Da un punto di vista economico, la Voluntary Disclosure è poco conveniente se la tassazione sul reddito è ancora accertabile (link: anni accertabili). Ad esempio, sarebbe ancora imponibile il capitale è frutto di un compenso lavorativo risalente al 2011 oppure se i capiali provengono da dividendi sociali occulti del 2014. Oltre all’imposta mai versata, dovresti versare anche le sanzioni, non certo modeste. Tuttavia, in questi casi, anche se la Voluntary bis non è conveniente sul piano economico, lo è sotto l’aspetto penale. Gli accordi internazionali hanno creato un ambiente non più sicuro per i detentori di capitali all’estero. La Collaborazione Volontaria, per quanto fosse costosa, ti consente di dormire sonni tranquilli.
Benefici penali ed effetti civili
Verso colui che aderisce alla Voluntary Disclosure 2 è prevista un’esclusione dalla punibilità. Il contribuente non è punibile per il reato di dichiarazione infedele di cui all’art.4 del D.Lgs 74/00. Tale reato si verifica quando l’imposta evasa è superiore a euro 50.000 (103.291,38 fino al 2011). Non è neppure punibile per il reato di omessa dichiarazione dell’art.5 dello stesso D.Lgs. Un reato che prevede un’imposta evase superiore a euro 30.000 (77.468,53 fino al 2011). Entrambi i delitti sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. In caso di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false (art.2) e dichiarazione fraudolenta con altri artifici (art.3) la pena è ridotta fino alla metà per chi aderisce alla Voluntary Disclosure. Nessuno parla degli effetti civili. Patrimoni riemersi possono suscitare appetiti in soci, creditori, eredi ecc. Ma anche può essere utilizzato in tutta libertà. Un avvocato di fiducia può spiegarti come proteggere il patrimonio regolarizzato e trasmetterlo ai tuoi cari.
Gli errori dichiarativi
Le dichiarazioni trasmesse con la VD 2 saranno vagliate dall’Autorità fiscale. Ogni parola dovrà essere ponderata per non determinare pericolosi fraintendimenti. Ma anche i conteggi dovranno essere irreprensibili. Quanto “dimenticato” sarà sanabile solo a fronte di ulteriori gravosi versamenti, maggiorati dal 10 a 30 per cento. L’avvocato non è dunque utile solo nel controllo della quantificazione delle sanzioni. Infine, ti consigliamo di tenere sotto controllo l’attività e le spese professionali del legale nella Voluntary Disclosure (qui ti spieghiamo come). Peraltro, la dichiarazione falsa costituirebbe un reato, oltre che a comportare la possibile perdita dei benefici. Eventuali errori di qualificazione comportano anche pesanti conseguenze economiche e penali.
La tassazione delle rendite estere
Quanto alla tassazione diretta dei redditi prodotti dal capitale estero, la misura delle sanzioni è fissata al minimo edittale ridotto di un quarto, ulteriormente riducibile secondo le norme ordinarie. Il contribuente dovrà assoggettare:
- l’intero ammontare dell’attività detenuta all’estero (ad aliquota marginale del contribuente), qualora i proventi occultati al fisco siano stati prodotti in periodi ancora accertabili;
- i proventi finanziari generati dalle attività non dichiarate all’estero (in base alle relative aliquote). Occorre calcolare la tassazione specifica per Conti Correnti, Fondi Armonizzati, Fondi Non Armonizzati, Derivati, Obbligazioni o Azioni. C’è la possibilità, per i contribuenti detentori di capitali inferiori ai due milioni di euro medi annui, di applicare l’aliquota sostituiva del 27% su un rendimento presunto pari al 5% annuo. Il calcolo forfetario in genere non è conveniente, visto che negli ultimi anni i rendimenti erano inferiori a tale percentuale.
Peculiarità della Voluntary Disclosure 2
Le principali novità, rispetto alla precedente versione, sono:
- I contribuenti, con l’aiuto dei loro professionisti, hanno la facoltà ad autodichiarare i capitali detenuti all’estero ed autoliquidare sanzioni ed imposte. In tal modo beneficieranno di ulteriori “sconti”.
- Un ulteriore novità è l’esonero dalla compilazione del quadro RW 2017. Si tratta di una situazione che aveva creato varie incertezze.
- Non possono aderire alla procedura coloro che avevano già goduto della precedente sanatoria. Nè coloro che sono già emersi al Fisco. Si tratta di chi ha già ricevuto comunicazioni formali dall’Agenzia delle Entrate. Ad esempio un avviso di accertamento
- Potranno usufruire della Voluntary Disclosure 2 anche i capitali detenuti negli anni 2014, 2015. E tutte le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. La precedente procedura di voluntary era limitata solo alle annualità fino al 2013. Leggi qui il testo integrale dell’art.7 del Decreto Legge 193/2016.
Cosa pensa l’avv. Carlo Peruzzi
Occorre attendere prima di dare un giudizio definitivo sulla nuova procedura – osserva l’avv. Peruzzi dello Studio Legale Forcella Peruzzi. Diversi aspetti devono ancora essere chiariti, non essendo del tutto in linea con la precedente procedura. Ad esempio, il professionista dovrà essere attento nella valutazione delle parole dell’autodichiarazione. Ma sarà importante anche la correttezza delle procedure per l’emersione del contenuto nelle cassette di sicurezza estere e del denaro contante. Il contribuente dovrà dichiarare che i valori contanti non sono il frutto di illeciti tributari. Attenzione però a non esporsi alla contestazione del reato di emersione fraudolenta di attivi frutto di illeciti non tributari. In conclusione si tratta di una procedura similare a quella precedente. Lascia il ‘condono penale’ cioè l’impossibilità per il Fisco di contestare reati penali se non quelli più gravi (ad esempio il riciclaggio).
Come scegliere l’avvocato?
Se hai l’idea di regolarizzare capitali detenuti all’estero, chiedi un colloquio orientativo riservato. Conviene rivolgersi ad un professionista locale competente in questa materia, con collegamenti permanenti con tributaristi e revisori contabili. Ad esempio il nostro studio legale opera su Padova, Venezia, Treviso, Vicenza e Rovigo. Hai scelto il nostro Studio Legale Forcella –Peruzzi? Fissa il nostro colloquio orientativo in Studio. Senza impegno, Se incaricato, ti forniamo un parere preliminare di massima sulla fattibilità e ti evidenziamo eventuali aspetti critici penali, civili e tributari. Questo è lo schema, ordinato cronologicamente, dell’attività professionale dello Studio Legale nella nuova Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure Bis):
- colloquio orientativo sull’istituto della Voluntary disclosure 2;
- disamina della documentazione (presso Banche e Finanziarie estere);
- parere preliminare della posizione del contribuente, penale, civile e tributaria;
- valutazione dei costi complessivi della procedura;
- predisposizione della relazione di accompagnamento e controllo dei conteggi:
- verifica dell’istanza telematica e relativo invio;
- assistenza al pagamento (entro il 30/9/2017 o in tre rate);
- pianificazione patrimoniale ed ereditaria sui capitali regolarizzati.
Sullo stesso argomento:
- Perchè regolarizzare i capitali esteri non dichiarati
- Collaborazione volontaria: attività e costi dell’avvocato
- Gli anni accertabili nella VD 2.0
- Confronto convenienza tra Voluntary bis e Ravvedimento operoso
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