I limiti civilistici di tollerabilità (art.844 c.c.). Quanti decibel costituiscono un rumore molesto per le norme civili?
L’art.844 c.c. impone a tutti i cittadini di non immettere, nelle abitazioni altrui, rumori non tollerabili. La norma non ci spiega però quando un rumore non è tollerabile. Sul punto ha sopperito la giurisprudenza, cioè i giudici. Il limite differenziale secondo la Giurisprudenziale civile è 3 dB, sia di giorno sia di notte. La divergenza tra i due criteri amministrativo e civile non è soltanto numerica, ma è anche diversa la metodologia della misurazione fonometrica, cioè è diverso il “peso” dei decibel. Tralasciando di entrare nei particolari, di competenza dei tecnici, I decibel considerati dai Giudici sono più leggeri dei decibel di quelli delle Autorità amministrative. Con i decibel più leggeri il rumore può essere fuori norma, mentre con i decibel più pesanti lo stesso rumore potrebbe andare bene.
Il Rumore di fondo nella prassi giurisprudenziale civile
Nelle cause legali civili , dove si invoca l’art. 844 c.c., viene misurato il rumore di fondo, a sorgente del rumore spenta. Introduciamo un altro concetto importante, quello del valore di fondo quasi – minimo. Si tratta del valore superato per il 95% del tempo, cioè quasi-sempre, indicato come L95. Nella realtà, è questo valore è quello convenzionalmente considerato “rumore di fondo”. Il rumore di fondo è il rumore che è sempre presente all’interno dell’abitazione (per la giurisprudenza anche sul terrazzo), quando gli impianti condominiali non sono in funzione. Invece i decreti attuativi della legge n. 447 /95 prescrivono la misurazione del rumore residuo, e non del rumore di fondo. Questo rumore residuo è semplicemente il valore di livello equivalente Leq, cioè il valore del livello sonoro medio. Questo significa che il limite massimo di 5 dB (limite diurno) o 3 dB (limite notturno) oltre il rumore residuo, fissato dal DPCM 14/11/97, è più permissivo del limite massimo di 3 dB (sia diurno sia notturno) oltre il rumore di fondo.
La “tollerabilità” prima della legge 27/02/09 n. 13
La giurisprudenza dell’art. 844 codice civile, pacifica e consolidata, sia di legittimità sia di merito, stabilisce che il rumore immesso non deve eccedere il rumore di fondo di oltre 3 dB, limite della normale tollerabilità. In ogni caso il quadro normativo del limite della tollerabilità come eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo non è stato modificato dall’emanazione di detti DPCM 1/3/91 e 14/11/97 che stabiliscono i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno e adottano il differente criterio del livello equivalente. I due criteri, dell’accettabilità amministrativa e della tollerabilità giudiziaria, convivono perché si applicano in ambiti diversi: il primo presso la pubblica amministrazione e il secondo in tribunale civile.
La “normale tollerabilità” della legge del 27/2/2009 n. 13
L’art. 6-ter della Legge n. 13 del febbrai 2009 (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche) riporta comunque questa eccezione. Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Le disposizioni di legge, che disciplinano un tipo di sorgente di rumore specifica, sono i decreti attuativi della Legge n. 447/95, come le ferrovie, gli aeroporti, le strade e gli impianti condominiali (DPCM 5/12/97 che norma la rumorosità: centrali termiche, torri evaporative, ascensori, idrosanitari, condizionamento, ecc).
Il rumore di fondo spiegato dal Tribunale di Milano
Una pronuncia giudiziale spiega bene quale sia il criterio da utilizzare per la misurazione del rumore di fondo. Si tratta dell’ordinanza del 27/1/2001 del Tribunale di Milano (Giudice dott. Damiano Spera, causa n. 3951/99 RG):
«…per accertare il livello medio del rumore di fondo, è necessario: – eliminare dal rumore ambientale la fonte specifica (ad es. fermando tutti gli impianti dell’azienda); – procedere, nell’immobile che lamenta le immissioni disturbanti, con finestre aperte [in questo caso la rumorosità si avvertiva per via aerea. Nel nostro caso la rumorosità è strutturale e di conseguenza il maggiore disturbo si ha quando si misura a finestre chiuse], alla rilevazione del rumore di fondo in L95, perché in tal modo vengono registrati solamente i rumori presenti che si protraggono per il 95% del tempo di durata della rilevazione; con questa modalità si riduce al minimo la considerazione del rumore del traffico e dei transienti anormali che questo caratterizzano (motorini, mezzi pesanti, sirene, ecc.); – si escludono comunque gli altri eventi rumorosi eccezionali (passaggio di aereo).».
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