Il Trust Successorio: un’alternativa (valida) al testamento

Il trust è uno strumento di origine anglosassone attraverso cui un patrimonio viene segregato. Il cd. Trust successorio è un trust, volto a regolare la successione del patrimonio del disponente. Perchè un trust successorio anzichè un testamento? O donazioni? In questo articolo spieghiamo i principi che regolano lo strumento. E analizziamo un primo aspetto: il rispetto del divieto dei patti successori.

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I principi di Cassazione 18831/2019 sul Trust Successorio

Il Trust successorio è un atto è un atto “inter vivos, con effetti “post mortem“,  qualificabile come donazione indiretta. In particolare rientra le liberalità non donative (art.809 c.c.). Sul punto vedi quanto affermato da Cass. 18831/2019.

Con la suddetta pronuncia, la Cassazione  ha chiarito che:

  • il trust successorio non comporta una “devoluzione mortis causa di sostanze” del disponente. Il gestore (trustee) ha il compito fiduciario di gestire i beni ricevuti e di devolverli ai beneficiari. Costoro acquistano il patrimonio del trust “direttamente dal trustee. E non già per successione mortis causa dal de cuius”.
  •  il decesso del disponente non costituisce la causa della trasmissione patrimoniale ai beneficiari. Ma è solo il momento nel quale detta trasmissione avviene. Invece, la causa della trasmissione è l’istituzione del trust.

Questi principi sono fondamentali. Affidandosi al trust ci si sottrae infatti alla disciplina successoria. Almeno per certi aspetti. E con i limiti dettati dal nostro ordinamento. Ma facciamo un’analisi completa su Trust e Successioni

Il Trust Successorio come testamento?

La successioni ereditaria costituisce terreno d’elezione per il Trust. Il Trust Successorio offre segregazione patrimoniale, duttilità e interessanti vantaggi fiscali. Insomma, tutto ciò di cui cè necessità nellala pianificazione fiscale successoria.

Ma comporta di osservare i principi e i limiti del nostro ordinamento. Cosa che solo un giurista esperto, di successioni e trust, può fare. La legge interna fissa infatti una disciplina inderogabile su validità, capacità e vizi del volere. E soprattutto sulla tutela dei legittimari. Rispetto al profilo successorio interno vi è anche la necessità di rispettare il principio di chiarezza e assoluta revocabilità del testamento. A questi principi vanno aggiunti i tre requisiti posti dal diritto inglese:

  • volontà e certezza di istituire il trust,
  •  determinatezza dei beni conferiti
  • chiarezza nella indicazione dei beneficiari

In questo articolo affrontiamo una prima tematica, quella del divieto dei patti successori.

Divieto dei patti successori

Ai sensi dell’art.458 c.c. il nostro ordinamento, in tema di successione, prevede l’espresso divieto di patti successori. E’ insomma vietato istituire negozi che possano attribuire diritti su di una successione non ancora aperta.

Tali patti sono distinti in:

  • Istitutivi (riguardano la istituzione della propria successione giuridicamente impegnativa per l’ereditando).
  • Dispositivi (riguardano la disposizione di diritti futuri a favore di altri).
  • Rinunciativi (riguardano la preventiva rinuncia ai diritti futuri).

L’effetto che si produce in presenza di tali negozi è la nullità. In dottrina, chi ha approfondito lo studio di tali negozi ha tendenzialmente escluso un legame tra il negozio di trust ed i patti successori. Infatti nel trust manca un patto tra disponente e beneficiario. Inoltre, l’atto di disposizione avviene in un momento precedente all’evento della morte. Cioè nel momento in cui i beni sono attribuiti al trustee.

Ma c’è altro che induce ad escludere che il negozio di trust sia un patto successorio. Mediante il conferimento dei beni in trust, il settlor trasferisce, mediante atto inter vivos i beni al trustee. Prevedendo un nuovo trasferimento degli stessi beni per il momento successivo alla morte del settlor. Vi è una evidente diversità del risultato finale. Per il primo il trasferimento, il risultato avviene alla morte del de cuius, ma per il secondo il trasferimento è immediato.

Conclusioni

In futuri altri articoli, analizzeremo altri aspetti del Trust successorio. E la sua compatibilità con il nostro Ordinamento.

Già da ora possiamo rilevare il dilagante affermarsi della segregazione patrimoniale. Il ricorso ai patrimoni separati si afferma ormai, nella prassi, come la regola. I motivi di tale affermazione sono da riscontrarsi soprattutto nell’evoluzione dell’economia e dei mercati. Ed anche nelle maggiori esigenze di protezione del patrimonio avvertite dai privati.

Con i patrimoni separati si dà vita ad un sistema di garanzie caratterizzato dalla snellezza e dalla duttilità. Lo stesso legislatore ha promosso, con la la disciplina degli atti di destinazione prevista dall’art. 2645-ter c.c., l’affermarsi di un nuovo ruolo della separazione patrimoniale.

La norma appena richiamata prevede, infatti, una forma di separazione di carattere generale. La cui struttura, al pari del Trust, viene plasmata direttamente dai privati.

È evidente, pertanto, il favore del Legislatore a strumenti elastici per la creazione di patrimoni separati. Sulla base di finalità meritevoli di tutela. Che senza dubbio vi è in un Trust successorio. Anche nel caso fosse un Trust successorio autodichiarato.

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