Esaminiamo i vantaggi dell’intestazione fiduciaria di quote sociali. E l’efficacia di tale strumento a protezione dal pignoramento. I vantaggi e gli svantaggi. In particolare rispetto al Trust autodichiarato.
L’intestazione fiduciaria di quote sociali
Le Società Fiduciarie sono previste in Italia dalla Legge n. 1966/1939. Svolgono un’attività di amministrazione dei beni affidati dal fiduciante. In sostanza, un soggetto (fiduciante) intesta le quote alla Fiduciaria. Mantenendone tuttavia la proprietà. Ed ogni conseguente potere. In altre parole, le Società Fiduciarie non diventano proprietarie sostanziali delle quote sociali in gestione. Si crea infatti una netta separazione tra le quote. Rimaste di proprietà del fiduciante. E, dall’altra parte, il patrimonio proprio della Società Fiduciaria.
La Corte di Cassazione ha dichiarato più volte questo principio. … “la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere una connotazione meramente “formale” “. Mentre il fiduciante conserva la proprietà “sostanziale” delle quote. Ed è quindi in grado di disporre delle stesse. Senza necessità di alcun formale ritrasferimento (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031).
E ancora, la Corte ha dichiarato che “nella società fiduciaria, i fiducianti…vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni“. Ed alla Fiduciaria sono solo strumentalmente intestati (così anche Cassazione, SSUU, 21 maggio 1999, n. 4943).
L’intestazione fiduciaria di quote e il pignoramento
I beni ed i diritti trasferiti alle Società Fiduciarie sono sottratti alle azioni dei creditori della Società Fiduciaria. Veniamo ora alle note dolenti. Infatti, le quote intestate alla Fiduciaria rimangono soggette alle azioni dei creditori del fiduciante. Seppur tramite la forma del pignoramento presso terzi. La protezione dal pignoramento è basata solo sulla riservatezza. Il creditore non è a conoscenza che le quote sono intestate al proprio debitore. E dunque non pignora. Ma se sospettasse? Allora potrebbe pignorare presso la Fiduciaria.
L’applicazione del principio di prevalenza della “sostanza” (fiduciante) sulla “forma” (società fiduciaria intestataria) ha rilievo fiscale. Ai fini delle imposte dirette comporta che i dividendi siano soggetti alle regole dichiarative in capo al fiduciante. Esse sono previste dagli art. 44-47 del TUIR. Ugualmente dicasi per ogni altro riparto di utili societari. Per questo la Legge italiana impone alle Società Fiduciarie una serie di obblighi. Ad esempio, la comunicazione all’Ufficio delle Imposte delle generalità degli effettivi proprietari. Dei titoli fiduciariamente intestati (art. 9 della L. 29/12/1962 n. 1745).
Le società fiduciarie sono anche sottoposte ad uno stringente controllo e monitoraggio da parte delle autorità di vigilanza. Anche per il contrasto al terrorismo e riciclaggio di denaro. Da ultimo è previsto l’obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo di quote rilevanti. Anche se detenute tramite una Società Fiduciaria. Ciò in base all’articolo 3, comma 6, del Decreto MEF n. 55/2022.
I vantaggi del Trust autodichiarato
Tutt’altra protezione offre il Trust Autodichiarato (link). Il Trust autodichiarato è la modalità più semplice di istituire un trust. In esso, infatti, i beni non sono trasferiti ad una terza persona. Ad esempio ad una fiduciaria con relativi costi. Ma il proprietario disponente si limita ad imporre ai beni un vincolo di destinazione. Continuando pertanto a gestirli in prima persona. Secondo le regole stabilite nell’atto istitutivo del Trust.
In conclusione, il mandato fiduciario si caratterizza per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare poteri di amministrazione. Dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche. Ma esso non presenta forti affinità con il Trust. Nel Trust vi è il trasferimento anche della proprietà sostanziale. Con conseguente protezione delle quote sociali (s.r.l.). O delle azioni (s.p.a.) dal pignoramento.
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