La Società a ristretta base partecipativa non costituisce un grande scudo di fronte agli accertamenti fiscali. Infatti, la legge presume che gli utili non dichiarati siano stati distribuiti ai soci. Da tale presunzione possono insorgere enormi problemi per i soci. Tipicamente in sede di accertamento fiscale. Quale rimedio? Intestare le quote ad un trust opaco. Ma andiamo con ordine.
La Sentenza Cass. n. 2752 in tema di società a ristretta base partecipativa
La Sentenza 2752/2024, pubblicata il 30/1/2024, ha riaffermato un consolidato principio. In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa. Secondo il Giudice di Legittimità, quando viene accertato un utile extracontabile, questo deve essere imputato ai soci pro quota e per trasparenza. Esattamente come avverrebbe per una società di persone. Infatti, la ristrettezza della compagine societaria “implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale“, Con conseguente “consapevolezza della esistenza di utili extra bilancio”. In particolare, per la Cassazione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale. Fatta salva comunque la possibilità di fornire la prova contraria. Si veda anche Cass., 19 gennaio 2021, n. 752.
Il rimedio per evitare di rispondere personalmente: intestazione di quote ad un trust opaco
Una semplice operazione consente ad un socio di eliminare alla radice il problema. Relativo alla società a ristretta base partecipativa. Intestare le quote ad un Trust opaco. Il trust è un patrimonio separato. Distinto sia da quello del disponente (Settlor). Sia da quello del gestore (trustee). Sia da quello del beneficiario. Per saperne di più leggi il nostro articolo esplicativo sul trust successorio (link). Si distinguono due tipologie di trust:
- trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito “individuato”;
- “trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito “individuato”.
Con l’intestazione di quote in un trust opaco pertanto:
- non si può parlare strettamente di vincolo di solidarietà tra soci.
- ma soprattutto non si può neppure parlare di un beneficiario del reddito. Cioè degli utili contestati in quanto extra-bilancio.
Conclusioni
Costituire un Trust e intestargli le quote di srl ad un Trust è un’operazione semplice. Trattandosi di un patrimonio separato, rappresenta lo scudo ideale. Ma con quale tassazione? Se il trust è opaco, i beneficiari dei redditi non sono individuati. Si applica pertanto l’art. 73 TUIR, comma 1. Il trust è autonomo soggetto passivo IRES con aliquota al 24%.
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