Un parente, una badante, un amico hanno predisposto un testamento falso? Cioè un testamento completo di tutti i suoi elementi di validità (forma scritta, autografia, data). Quali possibilità ci sono per gli eredi di vanificarlo? Cioè in termini legali di dichiararlo nullo.
Testamento falso per aggiunte o cancellazioni.
Vediamo la prima ipotesi di testamento falso. Quella del testamento olografo in cui sono state apportate solo aggiunte o cancellazioni. Cioè correzioni tali da stravolgerne il senso. Ad esempio, la cancellazione di un nome o di un bene. Nomino Luigi, Marco e Maria miei eredi, diventa “nomino Luigi e Maria miei eredi”. Lascio la mia casa ed il mio conto corrente a Luca, diventa “lascio la mia casa a Luca”.
Cosa dice a proposito la Cassazione? La Suprema Corte spiega il concetto di eterografia. Cioè quando la correzione sia scritta da persona diversa dal testatore. Comprende in tale concetto anche il caso in cui un terzo conduca la mano (Cass. 5505/2017; Cass 5907/2004). Oppure la situazione in cui il terzo sorregga la penna contribuendo alla formazione delle lettere ( Cass 7636/1991; Cass 681/1949). In una correzione tali situazioni sono difficili da provare. Se viene usata la stessa penna. La stessa forza nel tratto.
Aggiunte e cancellazioni che non determinano la nullità del testamento
La Cassazione ha precisato che il testamento olografo, alterato da terzi, può conservare il suo valore. Ciò avviene quando l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione della reale volontà del testatore. La regola è che si abbia testamento falso e nullo anche quando l’intervento del terzo avvenga con l’inserzione anche di una sola parola (Cass 26258/2008). Tuttavia, in qualche ipotesi la correzione da parte di soggetto diverso dal testatore non rende il testamento olografo invalido. In particolare laddove possa dirsi integra e riconoscibile la volontà del testatore. Ad esempio quando la correzione di mano aliena sia inserito in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria (Cass. 9905/2009).
Il testamento falso più facile da smontare: quello integralmente rifatto
Alle volte, invece, è più facile smontare il testamento falso. Quando il testamento è stato interamente scritto e firmato da una persona diversa dal de cuius. Quando il defunto non ha mai avuto intenzione di lasciare alcun testamento. Ma anche quando ne aveva lasciato uno con data precedente. E ci sia un testamento falso successivo.
L’assoluta falsità e contraffazione del testamento olografo determinano la radicale invalidità delle disposizioni in esso contenute e la conseguente inesistenza di qualsiasi diritto dallo stesso derivante, con conseguente rigetto della domanda di petizione ereditaria, promossa dall’erede testamentario
La prova del testamento falso
Colui che contesta l’autenticità del testamento deve darne la prova. Prova che evidentemente dovrà essere fatta sulla base di una perizia calligrafica. La prova sarà particolarmente facile se si possono portare in tribunale le cosiddette “scritture di raffronto” o “di comparazione”. Si tratta di altri documenti, cioè, scritti a penna dal presunto testatore quando ancora era in vita. Da tali documenti un consulente tecnico nominato dal giudice riuscirà probabilmente a percepire la differenza rispetto alla presunta scrittura contraffatta. A tal fine, può essere utilizzata qualsiasi tipo di scritto, anche la firma apposta sulla carta d’identità. Ma anche su un assegno o una lista della spesa. Insomma qualsiasi foglio che riporti la grafia del defunto. Se mancano le scritture di raffronto sarà molto difficile dimostrare il testamento falso.
Secondo la giurisprudenza l’onere della prova spetta alla parte che contesta l’autenticità del testamento. L’interessato deve vincere su una cosiddetta «domanda di accertamento negativo» . Per l’interessato non è sufficiente disconoscere il testamento. Invece egli deve agire in giudizio e, con il raffronto con altri documenti, dimostrare che la scrittura non è quella del soggetto defunto.
La necessità di scritture di raffronto originali
Ma come si svolge la prova, nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità del testamento? L‘esame grafologico deve necessariamente compiersi sull’originale del documento. Il testamento falso è sempre in originale. Lo deve essere per la pubblicazione. Ma anche le scritture di raffronto devono essere originali. Parliamo di assegni firmati, diari, liste della spesa, ecc. Infatti, soltanto in questi possono rinvenirsi gli elementi della scrittura. Quelli che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (C. 1903/2009).
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