Legatario, risponde dei debiti ereditari?

Il testatore può dare un immobile ad un erede o a un legatario. Quale la differenza? E chi risponde dei debiti verso i creditori?

Cosa succede se il defunto lascia debiti ereditari? Partiamo dai concetti basilari. Si parla di erede o di successore a titolo universale quando il soggetto riceve dal defunto l’intero patrimonio. O una quota di esso (ad esempio metà dell’eredità). Si parla di legatario, o successore a titolo particolare, quando un soggetto riceve dal defunto determinati beni. Non intesi quali quota ideale dell’intero. Secondo la Cassazione il lascito di usufrutto universale ha natura di legato se non risulta altrove la qualità di erede del beneficiario (Link)

La differenza tra erede legatario è importante. Soprattutto nel caso in cui vi siano dei debiti ingenti del defunto.  Infatti, quando un soggetto decede, i suoi successori non  succederanno solo delle attività del defunto ma anche nelle passività. Quindi, tutto il patrimonio si devolve ai successori con i crediti ed i debiti del defunto.

Chi allora, tra erede e legatario risponde dei debiti ereditari?

Il successore a titolo universale, l’erede, subentra nell’universalità dei beni. Per questo è chiamato a rispondere anche ai debiti ereditari. Deve pagarli in proporzione alla quota di eredità ricevuta. Il legatario, invece, dato che riceve solo determinati beni, non è tenuto a far fronte anche ai debiti. Per cui se al defunto succedono tre eredi (ognuno dei quali eredita un terzo del patrimonio), solo questi dovranno pagare i debiti ereditari per un terzo ciascuno. Il legatario non dovrà pagare nulla. Almeno generalmente.

Il testatore può infatti anche disporre che il legatario risponda anche dei debiti ereditari. In tal caso il legatario risponderà sì dei debiti. Ma solo per un valore pari a quello del legato ricevuto. Se il valore di tali debiti eccede il valore del legato, per la parte eccedente risponderanno gli eredi.

L’erede risponde dei debiti ereditari, illimitatamente. E con il proprio patrimonio personale. Anche se il loro valore supera quello delle attività. Per evitare una situazione del genere l’erede deve accettare l’eredità con beneficio di inventario. Solo in questa maniera eviterà di dover rispondere dei debiti ereditari oltre il valore di quanto ereditato e con il proprio patrimonio personale. Il problema non si pone per il legatario.

Cosa succede se, per effetto del legato, rimangono solo debiti? Il legatario, che si è accaparrato tutti i beni, deve pagare i creditori? L’art.495 c.c. prevede che esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno diritto di regresso contro il legatario. Ancorché di cosa determinata appartenente al testatore. Nei limiti del valore del legato. Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento. Salvo che il credito sia anteriormente prescritto. Ci sono varie altre condizioni da rispettare.

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