Unioni civili e successione ereditaria

Unioni civili ai sensi della legge n.76 del 20/5/2016 (legge Cirinnà). Nell’articolo parliamo delle regole ereditarie nelle unioni civili tra persone dello stesso sesso.Successione ereditaria unioni civili

Le norme ereditarie applicabili alle unioni civili

Il legislatore ha equiparato l’unione civile al matrimonio per molti diritti e doveri. Attraverso il richiamo a numerose norme del codice civile prima applicabili al solo matrimonio. Con riferimento alla morte del compagno unito civilmente, la disciplina è fissata dal comma 2 dell’articolo unico della Legge 76/2016. L’articolo prevede che alle parti dell’unione civile si applicano alcune determinate disposizioni del codice civile. Ecco l’oggetto delle norme:

  • Materia di indegnità a succedere
  • Norme relative alla successione legittima
  • Diritti dei legittimari
  • Articoli sulla collazione delle donazioni dirette e in dirette
  • Norme sui patti di famiglia.

I principali diritti patrimoniali sui beni del compagno defunto

Le unioni civili sono del tutto parificate al matrimonio. Prima della legge 76/2016, solo dal matrimonio originavano diritti successori in capo al superstite della coppia. Grazie al nuovo provvedimento legislativo, ora la persona unita civilmente dispone di tutti i diritti ereditari previsti in favore del coniuge. Ben più debole è la tutela successoria nella coppia di fatto. Infatti, in caso di morte di un soggetto unito civilmente:

  1. anche in assenza di testamento, il soggetto superstite dell’unione civile acquisisce lo status di successore legittimo. Quindi, acquisisce il diritto a conseguire una quota dell’eredità, nonché il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Ad esempio, in caso di concorso di una persona unita civilmente con il figlio dell’altra, a ciascuno di essi spetterà la metà del patrimonio del proprio unito civilmente/padre defunto. Mentre prima della legge, il figlio avrebbe ricevuto l’intero patrimonio.
  2. il componente superstite dell’unione civile avrà lo status di legittimario. Quindi, il diritto intangibile a una quota di eredità, la cd. riserva o legittima, con conseguente diritto di ottenerne la reintegra mediante la riduzione delle disposizioni lesive. Siano queste donazioni fatte in vita dal defunto ovvero contenute in un testamento.

Successione ereditaria Unioni civili, reversibilità, TFR e fiscalità

La persona unità civilmente avrà anche gli altri diritti nascenti dalla morte del proprio compagno:

  • ottenimento della reversibilità della pensione secondo la normativa attualmente in vigore a vantaggio del coniuge.
  • conseguimento del trattamento di fine rapporto (TFR) spettante all’altra parte al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nella stessa misura in cui esso attualmente è riconosciuto all’ex coniuge divorziato e non risposato, titolare di assegno divorzile.

Inoltre, pur in assenza di espressa previsione,  sono estese a favore della parte dell’unione civile anche le agevolazioni fiscali previste in materia successoria a favore del coniuge. Ciò per effetto del richiamo generale di cui al  comma 20, lettera c, dell’articolo unico della Legge 76/16. Ad esempio, conseguono i seguenti ulteriori diritti:

– la franchigia prevista per le donazioni/successioni in favore del coniuge dal T.U.S. (d.lgs. 346/90),

– l’esenzione da imposta di successione e donazione dei trasferimenti di compendi aziendali. O delle quote di partecipazione societaria. Secondo le condizioni stabilite dal comma 4-ter dell’art. 3 del detto T.U.S.

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