Il primo passo per proteggere efficacemente il tuo patrimonio personale è individuare possibili future responsabilità risarcitorie. Infatti, la tutela del patrimonio personale si attua utilizzando uno dei molti strumenti volti a contrastare le specifiche azioni del creditore. Abbiamo già parlato di Holding, Trust, Intestazioni fiduciarie ecc. In quest’ottica, è bene conoscere chi potrà essere il proprio creditore e la possibile fonte di rischio. Allo scopo di confezionare in anticipo la migliore protezione tra quelle indicate.
Le responsabilità risarcitorie del privato
In via generale, il privato può incorrere in responsabilità di varia natura. Ci sono varie situazioni che comportano l’insorgenza di debiti. Inadempimenti contrattuali. Ma anche provocare incidenti stradali, danni alle cose o alle persone. A tali eventi, può corrispondere il sorgere di un altrui diritto di credito. Con correlata obbligazione risarcitoria a tuo carico.
Per meglio spiegare, i debiti personali hanno molteplici fonti. La prima fonte di debito è quella dell’inadempimento di un contratto. Per esperienza è l’ipotesi più frequente di insorgenza di responsabilità. Ad esempio, un acquisto di case finito male, per ripensamenti o vizi. Oppure il mancato pagamento di mutui bancari e finanziamenti. Con conseguenti penali e interessi.
Tuttavia, anche i rapporti familiari e successori, molto spesso, sono forieri di debiti patrimoniali. Come non ricordare le azioni degli eredi comproprietari per indennità di occupazione. Inoltre, le azioni di restituzione di beni e denaro ereditato. Oppure i debiti conseguenti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Specificamente facciamo riferimento all’assegno divorzile.
In questo articolo ti vogliamo far capire che, a seconda del tipo di debito, lo strumento di protezione patrimoniale deve essere diverso. Sono infatti diverse le informazioni a disposizione di un acquirente dell’immobile. Oppure della banca. Rispetto alle informazioni che ha un tuo familiare. Oppure un estraneo. Diverse sono anche le motivazioni e le strategie di ciascuno di questi creditori.
La responsabilità contrattuale, quella precontrattuale e quella aquiliana
Una prima fonte debito è la responsabilità contrattuale. Quella più comune per numero di casi. Si tratta dell’ipotesi disciplinata all’art. 1218 c.c. O da specifiche norme stabilite per i vari contratti. Anche se per prima cosa occorre verificare il testo del contratto, se è stato redatto per iscritto. In altre parole, il privato diventa debitore quando si rende inadempiente ad un’obbligazione contrattuale. Per esperienza le ipotesi più frequenti, nell’ordine, sono le seguenti. Anzitutto quelle verso le banche, per finanziamenti o mutui non rimborsati. Quindi, le responsabilità per errori professionali. Il medico, il dentista, l’elettricista, l’idraulico, l’informatico incorrono in responsabilità se non eseguono a regola d’arte la loro attività.
Invece, molto marginale è la c.d. responsabilità precontrattuale. Questa, è riconducibile ad una peculiare figura disciplinata all’art. 1337 c.c. Un debito per un comportamento doloso tenuto durante le trattative contrattuali. Da taluni è qualificata come responsabilità aquilina o extracontrattuale. Da altri come responsabilità contrattuale. Tuttavia è una forma di responsabilità di cui non ti devi preoccupare. A meno di comportamenti veramente scorretti.
L’ultima fonte di debito è la responsabilità aquiliana. O extracontrattuale. Facciamo riferimento alla di cui all’art. 2043 c.c. Il soggetto leso da una tua condotta illecita diviene titolare di un credito risarcitorio, nascente appunto dalla necessità di compensare il danno prodotto. Facciamo riferimento a lesioni, crolli di edifici, morsi di animali e altri comportamenti verso persone non legate a te da un contratto.
La responsabilità contrattuale
Vediamo allora l’ipotesi di responsabilità risarcitoria più frequente. Quella contrattuale, disciplinata dall’art. 1218 c.c. Ma, come visto, occorre anche far riferimento al contratto. E alle specifiche norme previste per il tipo contrattuale in questione. Infatti, la responsabilità deriva da un inadempimento al contratto o comunque alla legge.
I requisiti per l’insorgere di una responsabilità contrattuale sono i seguenti:
- anzitutto, l’esistenza dell’obbligazione
- quindi, l’esigibilità ed attualità della prestazione contrattuale
- inoltre, la mancata esecuzione dell’obbligazione contrattuale
- infine, il nesso causale tra il mancato verificarsi della prestazione ed il comportamento.
Considerazioni sulla responsabilità contrattuale
Fatta questa premessa di carattere generale, parliamo di protezione patrimoniale da responsabilità contrattuale. Se si svolgono professioni complicate o se si assumono obbligazioni con le banche, potremmo essere persone a alto rischio di risarcimento contrattuale. In questo caso, se titolari di un patrimonio ingente, è bene pensare di attivarsi prima della forma del contratto. La soluzione migliore è quella di inserire il patrimonio in uno strumento non pignorabile. Pensiamo a società holding, polizze vita, trust o intestazioni fiduciarie. Inoltre, è buona norma svolgere le professioni o le attività a rischio mediante una società commerciale a responsabilità limitata. Questa precauzione, se possibile, limiterà di molto il rischio risarcitorio.
Risarcimento danni per responsabilità aquiliana o extracontrattuale
La responsabilità aquiliana o extracontrattuale è disciplinata dall’art. 2043 c.c. La norma, molto generica, afferma che: ”Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Per una responsabilità, l’articolo sopra riportato richiede due attributi al danno. Anzitutto, lo qualifica come ingiusto, cioè contro legge. In secondo luogo derivante da comportamenti dolosi o colposi. E’ infine necessario un nesso di causalità. Da un lato vi è la causalità materiale. Cioè un legame tra la condotta e il danno realizzatosi. Esso si accerta come per la responsabilità penale. Dall’altro lato, invece, vi è la causalità giuridica. Ossia il rapporto tra danno evento e conseguenza dannosa.
Casi particolari di responsabilità aquiliana o extracontrattuale
Oltre alla norma art.2043 c.c., di carattere generale, occorre parlare anche di altre norme specifiche. La responsabilità aquiliana o extracontrattuale può derivare anche da situazioni e rapporti specifici. Ad esempio ricordiamo:
- la responsabilità del tutore di cui all’art. 2047 c.c.;
- quella dei genitori ed insegnanti per gli i minori di cui all’art. 2048 c.c.;
- inoltre, la responsabilità del committente per fatto dell’ausiliario di cui all’art. 2049 c.c.;
- i danni da attività pericolose disciplinati dall’art. 2050 c.c.;
- la responsabilità per la custodia prevista dall’art. 2051 c.c..
Danno da rapporti successori e familiari
L’ultima ipotesi presa in esame è quella delle obbligazioni derivanti da eredità. O famiglia. I questi casi, è difficile prendere precauzioni, in quanto il familiare può essere già comproprietario dei beni. Oppure, è a conoscenza dei tuoi rapporti e delle tue azioni protettive. Conosce le tue debolezze. Probabilmente, conosce anche dove ai parcheggiato i tuoi beni. Addirittura potrebbe essere intestatario di alcuni tuoi beni. In tali casi, la situazione va specificamente analizzata. Il rimedio migliore potrebbe essere quello di una tutela giudiziale con un avvocato specializzato. Un avvocato specializzato in successioni e diritto di famiglia potrà ridurre al minimo l’obbligazione risarcitoria.
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