Assegnazione Immobili Indivisibili Art. 720 c.c. | Studio Legale

Assegnazione di immobili indivisibili nella divisione ereditaria (art. 720 c.c.)

Articolo di approfondimento dedicato all'applicazione dell'art. 720 c.c. e ai principi stabiliti dalla Cassazione n. 36736/2022 in materia di assegnazione di immobili indivisibili, tema centrale affrontato nella nostra Guida alla Divisione Giudiziale. La Suprema Corte ha fornito la corretta interpretazione della norma nel caso di massa ereditaria composta da più beni immobili (massa indivisibile). Secondo i Giudici di Legittimità, per procedere ad un’assegnazione è necessaria l’espressa istanza da parte di un condividente. Pertanto, gli immobili per i quali non c’è istanza di assegnazione dovranno essere messi all’incanto dal Tribunale, mentre quelli per i quali è stata presentata istanza potranno essere attribuiti al richiedente.

1. Il principio di diritto e la massa indivisibile

La Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale per trattare la divisione della massa ereditaria composta da una pluralità di immobili, specie quando tale massa è considerata non comodamente divisibile. Si pensi all'ipotesi in cui gli eredi siano 5 fratelli, ciascuno titolare di quote di 1/5, e l'asse ereditario sia composto da cinque immobili indivisibili di valore molto diverso tra loro. In un contesto in cui non è possibile formare quote proporzionali ex art. 720 c.c., il giudice non può attribuire d'ufficio gli immobili a condividenti che non ne facciano richiesta. In sostanza, l'assegnazione non può avvenire d'imperio: per gli immobili privi di specifica istanza si dovrà procedere all'incanto.

2. La vicenda e l'interpretazione letterale dell’art. 720 c.c.

La pronuncia interpreta l’art. 720 c.c. focalizzandosi sul suo contenuto letterale. Dalla lettura della norma si evince che l’espressa e specifica istanza del condividente interessato costituisce un imprescindibile presupposto per l'assegnazione. Di conseguenza, i poteri discrezionali del giudice della divisione non si estendono fino all'inclusione d'ufficio di un immobile nella porzione di chi non ne abbia fatto esplicita richiesta, indipendentemente dalla titolarità di una quota maggioritaria. Nella pratica giudiziaria, questo profilo riveste un'importanza cruciale per evitare applicazioni errate della norma in presenza di masse ereditarie complesse.

3. Conseguenze pratiche: assegnazione o vendita all'incanto

Accertata la non comoda divisibilità di uno o più beni, l'inclusione di essi nelle porzioni dei coeredi è preclusa in mancanza di un'apposita richiesta di attribuzione. Pertanto, in una situazione di massa indivisibile con pluralità di immobili, un bene potrà essere assegnato al richiedente, mentre un altro, in assenza di richieste, andrà posto all'incanto. Va esclusa anche l'applicazione dell’estrazione a sorte, istituto riservato a masse divisibili. Il principio si pone inoltre in coerenza con il divieto di raggruppamento parziale delle porzioni (la creazione di lotti con comunione interna tra gruppi di condividenti) in assenza del loro consenso.

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