Articolo a commento del nuovo principio stabilito da Cassazione n. 36736/2022 sull’assegnazione di immobili indivisibili. La Suprema Corte ha fornito la corretta interpretazione dell’art.720 c.c. nel caso di massa ereditaria composta da più immobili. Quindi è più corretto parlare di massa indivisibile. Secondo i Giudici di Legittimità, in base alla norma, per procedere ad un’assegnazione è necessaria l’espressa istanza da parte di un condividente. Pertanto, gli immobili, per i quali non c’è istanza di assegnazione, dovranno essere messi all’incanto dal Tribunale. Quelli per i quali c’è istanza, potranno essere attribuiti invece al richiedente.
Il principio di diritto
La Corte di Cassazione ci offre uno spunto per parlare della divisione della massa ereditaria composta da una pluralità di immobili. In particolare, al caso in cui tale massa ereditaria sia considerata non comodamente divisibile. Pensiamo alla situazione in cui gli eredi siano 5 fratelli, ciascuno con quote di 1/5. E la massa ereditaria sia composta di cinque immobili indivisibili di valore molto diverso tra loro. Insomma, un caso in cui la massa non sia comodamente divisibile ex art.720 c.c. in quanto non è possibile formare quote proporzionali. Secondo la Cassazione, in un siffatto caso, il giudice non può attribuire gli immobili a condividenti che non ne facciano richiesta. In sostanza, non è possibile procedere d’imperio all’assegnazione di immobili indivisibili a chi non ne abbia fatto richiesta. Ma per gli immobili per i quali non c’è istanza, occorre procedere all’incanto.
La vicenda
Il nuovo principio in tema di assegnazione di immobili indivisibili
Nell’ambito della normativa di cui all’art. 720 c.c., l’espressa e specifica istanza dei condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell’attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota; analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l’inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l’attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell’interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro.
La logica dietro il nuovo principio di diritto
La Cassazione interpretal’art.720 c.c. esaminandone il suo contenuto letterale. Dalla lettura della norma emerge che l’espressa e specifica istanza dei condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell’assegnazione. Pertanto, si deve escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all’inclusione d’ufficio di immobili nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta. Poco importa se l’assegnatario sia titolare della maggior quota. Questo principio, in materia di assegnazione di immobili indivisibili, è molto importante. Nella nostra esperienza abbiamo visto molta disinvoltura nell’applicazione dell’art.720 c.c. in ipotesi di massa ereditaria composta da più immobili.
In definitiva, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l’inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non abbiano richiesto l’attribuzione degli stessi. Conseguentemente, in una situazione di massa indivisibile con pluralità di immobili, un immobile potrà essere assegnato al richiedente. Un altro immobile, in assenza di richiedenti, dovrà essere posto all’incanto. E’ da escludere anche l’estrazione a sorte (istituto che regola situazioni di masse divisibili). Peraltro, il principio in esame è in linea con quello del c.d. divieto di raggruppamento parziale delle porzioni. Cioè la divisione in lotti nell’interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro.
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