La franchigia di esenzione dell’imposta sulle successioni e donazioni è di 1.000.000 di euro. Questo per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti). Per ciascun beneficiario. (art. 2, comma 48, D.L. n. 262/ 2006).

L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le donazioni debbano essere inserite nel computo delle franchigie di non imponibilità dell’imposta sulle successioni. In sostanze, per ogni figlio la franchigia sarebbe di 1 milione, dovendosi sommare i valori di quanto ricevuto per donazione e quanto per successione.
Con Ordinanza n.22738/2020 la Corte di Cassazione ha invece espresso il principio di separazione tra donazioni in vita e successione. Per ciascun figlio c’è una franchigia di 1 milione per quanto ricevuto con donazioni e di 1 milione per quanto ereditato. In totale, la franchigia è di 2 milioni!
Approfondiamo la vicenda sotto il profilo legale. Visto che la questione può interessare tutti coloro che vogliono ottimizzare il passaggio generazionale del patrimonio. Ovviamente un patrimonio consistente tale per cui vi possa essere un superamento della franchigia.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la norma da applicare è il comma 4 dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 346/1990:
“il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari”.
Questa norma ha scopo antielusivo. E’ effettivamente in vigore. Ma era stata concepita quando per l’imposta di successione erano previste delle aliquote progressive. E soprattutto riguarda la determinazione delle aliquote, non della franchigia. Le donazioni precedenti alla successione vanno inserite nel cumulo per determinare l’aliquota.
L’Agenzia delle Entrate ha sempre interpretato estensivamente questo articolo. Ha infatti applicato la norma anche con riferimento alla franchigia di non imponibilità.
La posizione della Cassazione: favorevole al contribuente
Con l’ordinanza 22738/2020, la Cassazione contesta l’interpretazione dell’AdE. La Corte sottolinea che è intervenuta la soppressione dell’ aliquota progressiva. Ovviamente parliamo dell’ imposta di successione. Pertanto va considerato implicitamente abrogata la norma applicata dall’AdE per la franchigia.
La Corte fa un’ulteriore valutazione. L’articolo 8 non aveva l’obbiettivo di attrarre alla base imponibile dell’imposta le precedenti donazioni. La finalità era solo quella di evitare politiche elusive. Di determinare una corretta aliquota progressiva su quanto ricevuto. Con l’interpretazione estensiva (scorretta) le donazioni verrebbero attratte nell’imposta di successione. Situazione contrario alla ratio della stessa norma.
Conclusioni
Facciamo un riepilogo della situazione normativa attuale in tema di franchigia per trasferimenti al figlio. L’AdE potrebbe richiedere di cumulare franchigia per le donazioni e la successione. In totale una franchigia di imposizione di euro 1 milione per ciascun figlio erede. Tuttavia, ci può legittimamente opporre a tale pretesa. Richiamando L’ordinanza 22738/2020 della Cassazione. Ed impugnando eventuali provvedimenti dell’AdE. Secondo la Corte, infatti, è da escludere che le donazioni in vita erodano la franchigia di non imponibilità prevista per la successione.
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