Impianti condominiali e rumore: cosa fare? (prima parte)

Con questo articolo forniamo gli strumenti per un inquadramento tecnico-normativo del problema del rumore degli impianti condominiali. In un secondo articolo faremo alcuni esempi pratici. Riferiti ai casi più frequenti.

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Premessa sul rumore proveniente da impianti condominiali

Il rumore prodotto da un ascensore condominiale, o più in generale, da impianti condominiali di servizio ha una disciplina normativa complessa. L’analisi legale va affrontata subito. Dal primo momento. Con attenzione. Non si deve incorrere in errori che pregiudichino  l’interpretazione delle misure fonometriche. Oppure la scelta della tutela leale. L’analisi dell’avvocato individuerà l’oggetto delle misurazioni, la provenienza delle immissioni, la collocazione della sorgente ecc.

Ad esempio, gli impianti condominiali sono di vecchia generazione (ascensore). Allora l’avvocato preferirà interessare gli altri condomini. In assemblea. Se invece gli impianti condominiali sono recenti si potrebbe agire contro l’installatore. O il costruttore. Discorso completamente diverso se gli impianti fossero in altri edifici. E così via.

Fatta questa debita premessa, vediamo le leggi di riferimento.

1) DPCM 5/12/1997 sui “Requisiti acustici passivi degli edifici”

Gli impianti condomuniali più recenti devono essre stati installati nel rispetto del DPCM 5/12/1997. Il Decreto ha introdotto particolari requisiti che devono essere assicurati dal costruttore. Ovviamente le norme riguardano solo gli impianti condominiali successivi all’entrata in vigore del decreto (20/2/1998). Anche se realizzati in una ristrutturazione.

Ad esempio, l’ascensore condominiale è un impianto tecnologico a funzionamento discontinuo. Ciò in base all’art.2 così come definito dall’art. 2, punto 3, del DPCM. In quanto tale, in base allo stesso decreto, deve rispettare la soglia di rumore di 35,0 dB(A).

2) Norma tecnica UNI 11367

La norma tecnica UNI 11367 riguarda la “Classificazione acustica degli edifici”. E’ vigente dal 22/7/2010. La norma tecnica UNI 11367 è utile per definire gli standard assicurati dal costruttore. Per Classi e su base volontaria. Tali standard sono più stringenti. Ad esempio se il costruttore o installatore ha fatto riferimento nel contratto alla “Classe” I della norma tecnica, potrò pretendere che gli impianti condominiali abbiano i requisiti di tale classe. Ad esempio, per un ascensore condominale in Classe I il valore da non superare è di 30,0 dB(A). Più basso della soglia di 35,0 stabilita dal DPCM

3) La clausola contrattuale “a Regola d’Arte”

Il costruttore non è tenuto a realizzare impianti condominiali (ad es. un ascensore), nel rispetto dei valori di riferimento previsti da una delle Classi UNI 11367. Salvo che non sia indicato in contratto. Tuttavia, egli deve comunque rispettare la “regola d’arte” anche nella fornitura degli impianti condominiali.
Ad ogni modo l’accordo che tra le parti si concretizza, ad esempio, per l’installazione di un ascensore e delle conseguenti opere edilizie necessarie sottende sempre che la realizzazione avvenga a “regola d’arte”. Cioè secondo i limiti del D.P.C.M. 5/12/1997. Ma si può sostenere comunque anche della norma tecnica UNI 11367. Infatti, pur non ancora richiamata in una legge, la norma tecnica rappresenta l’attuale “stato dell’arte” in Italia.

Secondo una recente Sentenza della Cassazione “le regole d’arte non vanno intese in modo assoluto e con portata invariabile”. Cioè le regole dell’arte variano continuamente. Seguono il progresso e lo sviluppo tecnologico. Si adattano alla sensibilità dei consumatori ed all’attenzione di questi verso la tutela della Salute.

4) DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Il rumore generato dagli impianti condominiali (facenti parte e a servizio dell’intero edificio) non è regolato dal DPCM 14/11/1997. Si tratta della legge che regola in modo più esaustivo l’aspetto “inquinamento acustico”. I motivi dell’esclusione di tale decreto sono:

  1. regola i limiti assoluti di emissione e di immissione dell’ambiente esterno. Gli impianti condominiali sono interni.
  2. c’è specifica esclusione agli impianti condominiali all’art. 4 del DPCM 14/11/1997, punto 3.
5) DPCM 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”

Il DPCM 01/03/1991 non risulta applicabile al rumore generato da impianti condominiali. Ma può essere invece considerato come riferimento per valutare le soglie di rumorosità di impianti condominiali installati tra il 1991 e il 1997. Si basa sul criterio differenziale.

6) Criterio civilistico di cui all’art. 844 CC (normale tollerabilità)

Il criterio civilistico della normale tollerabilità è applicabile in tutte le immissioni di impianti condominiali. L’art. 844 CC. ha infatti carattere generale. E si basa su un “criterio comparativo”. Il limite di tollerabilità deve rapportarsi alla rumorosità di fondo della zona. Le immissioni che eccedono di tre decibel la rumorosità di fondo sono considerate intollerabili.

Tale criterio è oggettivo e relativo. E’ oggettivo perchè fissato sulla base di un numero. A prescindere da valutazioni soggettive. Inoltre, è relativo. Tiene conto della particolare situazione ambientale. Data delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, dal contesto e dagli interessi in conflitto (Cass. 28201/2018). Pende a riferimento il rumore di fondo della zona. Si tratta di suoni di origine varia e non identificabile. Senza l’apporto della fonte rumorosa inquinante.

Il rumore generato dall’ascensore (o da altri impianti condominiali) va inoltre corretto in ragione delle caratteristiche di emissione. E dei periodi di funzionamento. Quindo va rapportato al rumore di fondo. La misura del rumore di fondo non è di facile attuazione. L’operatore, addetto e presente alle misure, ha una certa discrezionalità. Dettata dalla sua competenza. L’operatore acustico deve esprimere un valore  del rumore di fondo. Rappresentativo della condizione dei luoghi, tenuto conto delle attività normalmente svolte in quel determinato contesto.

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