Collazione ereditaria, la restituzione delle donazioni? (1)

Collazione ereditaria, in altre parole significa restituzione alla “massa ereditaria” dei beni donati. E’ regolata dall’art. 737 c.c. Esaminiamone i principi generali.collazione avvocato successioni ereditarie

Principi generali in tema di collazione
  1. Quando si applica? La collazione è un istituto giuridico che si applica alla divisione ereditaria. Cioè si applica al caso ci sia una comproprietà da dividere. Una comunione di conti correnti, titoli, immobili o beni mobili. E se in vita, uno di tali eredi comproprietari abbia ricevuto donazioni (donazioni collazionabili).
  2. Quali eredi sono tenuti alla restituzione? La collazione riguarda solo i discendenti e il coniuge. E si verifica solo se questi accettano l’eredità. In tal caso essi devono conferire (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto. Sia se ricevuto mediante donazione diretta. Sia con donazione indiretta. Vedi il link sull’articolo riguardante gli eredi soggetti a collazione.
  3. Si possono esonerare gli eredi dalla collazione? La restituzione all’eredità avviene automaticamente. Pertanto i beni donati saranno restituiti indipendentemente da una espressa domanda. Tuttavia il donante può dispensare l’erede donatario dalla collazione nei limiti della quota disponibile. E’ una pianificazione ereditaria con donazioni (si può fare anche con testamento).
  4. Perché la Legge la prevede? Lo spiega bene la Suprema Corte. L’istituto trova il suo fondamento in una presunzione. Cioè nel sentire comune che il de cuius abbia semplicemente voluto anticipare l’eredità. In sostanza, compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla successione. Pertanto, serve a rimuovere una disparità di trattamento. Non voluta dal defunto. Restituendo le donazioni la legge ristabilisce dunque la situazione di eguaglianza tra i coeredi. Ma solo se prossimi parenti del defunto. Gli unici a essere tutelati.
Situazioni importanti: l’usucapione ed il rapporto con l’azione di riduzione

Va tenuto conto che i beni ricevuti in donazione non possono essere usucapiti del donatario. Infatti, la collazione opera al momento della divisione ereditaria. Il donatario infatti non esercita sull’immobile un possesso valevole per l’usucapione.

Inoltre, quando non è possibile la collazione, talvolta si può chiedere la riduzione delle donazioni. Alle volte si può decidere di attuare la riduzione delle donazioni in luogo della collazione. Perché il calcolo è più conveniente. Sul rapporto con l’azione di riduzione, si veda l’importantissima Sentenza Cass. 28196/2020.

Nei prossimi articoli saranno affrontate questioni specifiche inerenti a questo importante istituto successorio.

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