Dopo l’articolo introduttivo sulla collazione, vediamo quali sono gli eredi tenuti alla collazione . I figli, anche adottati, loro discendenti e il coniuge del de cuius. Ed a determinate condizioni che vi spieghiamo.
Gli eredi tenuti alla collazione devono restituire i beni donati solo all’interno di una proceduta di divisione ereditaria. Quindi in caso di esistenza di una comunione ereditaria. Non ha importanza se la comunione è sorta a seguito di vocazione legale o testamentaria. Non ha neppure importanza se le quote ereditarie sono eguali o diseguali. In quest’ultimo caso l’attribuzione dei beni, da ridistribuire per effetto della collazione, avverrà in proporzione alle rispettive quote.
Come evitare la collazione?
Gli eredi tenuti alla collazione possono sempre evitare la restituzione delle donazioni non accettando o rinunciando all’eredità. Fatta salva, in questo caso, una eventuale azione di riduzione della donazione nei suoi confronti da parte del legittimario leso. L’azione di riduzione è sottoposta a regole e condizioni completamente diverse. I legittimari estromessi dall’eredità, per effetto della riduzione, potrebbero diventare a loro volta eredi tenuti alla collazione.
La collazione in caso di cessione di quota ereditaria
Vediamo un’eccezione alla regola. Come visto, di solito gli eredi tenuti alla collazione sono solo figli, discendenti e coniuge. Tuttavia nel caso di cessione della quota ereditaria da parte di un coerede, il cessionario acquisterà il diritto di chiedere la collazione che spettava al cedente. L’acquirente sarà a sua volta assoggettato alla collazione delle donazioni ricevute dal venditore della quota. Quindi attenzione nell’acquisto della quota ereditaria.
Quali beni devono essere conferiti dal soggetto tenuto alla collazione?
Gli eredi tenuti alla collazione devono conferire solo i beni che hanno ricevuto in donazione. Non i beni che sono stati donati ai suoi discendenti o al suo coniuge. Ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito vantaggio (art. 739, I° co. cod. civ.). E ciò accade anche se tali soggetti abbiano a loro volta alienato o trasmesso i beni a soggetti tenuti alla collazione. Tuttavia, laddove ricorre una ipotesi di interposizione fittizia di persona, ossia che il donatario è solo apparente ed effettivo beneficiario della liberalità è il soggetto tenuto a collazione, opera la collazione, salvo che la simulazione non venga intesa quale dispensa implicita.
Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo (art. 740 cod. civ.). Infatti i rappresentanti acquistano complessivamente un diritto successorio eguale a quello che è spettato o sarebbe spettato al rappresentato.
La donazione a più persone
Se la donazione viene fatta congiuntamente a coniugi di cui solo uno è discendente del donante, la collazione opera solo con riferimento alla porzione ad esso donata (art. 739, II comma, cod. civ.). Quindi laddove i due donatari vengano alla successione si verifica la medesima ipotesi che si ha ove concorrono, a titolo di erede, eredi tenuti alla collazione e soggetti che ne rimangono estranei. In tal caso si dovrà procedere alla formazione di due masse. La prima, senza donazioni soggette a collazione, al fine di determinare la quota dell’estraneo. La seconda, costituita dal rimanente relictum e aumentata dal donatum, al fine di determinare la quota degli eredi interessati alla collazione.
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