Il capitale pervenuto all’erede da polizze vita, accese dal defunto, rientra nell’eredità? Il contraente della polizza spesso identifica i beneficiari come “eredi”. O anche come “eredi legittimi”. In questo caso, possiamo parlare di eredi beneficiari di polizza vita. Ma, i capitali fanno parte dell’eredità? Come si divide il capitale? In parti uguali o per quote ereditarie?
La Sentenza 11421/2021 sugli eredi beneficiari di polizza vita
Alla domanda ha risposto la Corte di Cassazione. A Sezioni Unite. Con la sentenza n. 11421/2021 che ha sottolineato un principio di diritto. Quindi molto importante. Per gli Ermellini l’espressione “eredi” o “eredi legittimi” è meramente indicativa. Cioè, serve solo ad individuare i soggetti. I nominativi dei beneficiari. Sono eredi beneficiari di polizza vita. Ma il capitale proveniente dalla polizza non fa parte dell’eredità. La tesi è condivisibile. E comporta conseguenze pratiche. Molto interessanti, in qualche situazione. Come quella trattata dalla Cassazione sotto riportata.
La disciplina applicabile
Vediamo le conseguenze. Quindi i risvolti pratici del fatto che il capitale non fa parte dell’eredità. La questione riguarda la ripartizione della polizza. Dell’indenizzo. Che può essere in forma di capitale o di rendita. E’ il credito verso l’assicurazione di cui godono i beneficiari. Cioè coloro designati nella polizza come eredi beneficiari di polizza vita. “Eredi” o“eredi legittimi”, l’indicazione è similare. Orbene la Cassazione dice che la designazione è un atto inter vivos. Tra vivi. Per questo la cassazione esclude l’applicazione delle regole della comunione ereditaria. Le regole erditarie si applicano per i crediti del defunto. Il credito indennitario della polizza non nasce dalla successione, bensì da contratto.
L’indennizzo va dunque suddiviso tra gli eredi beneficiari in parti uguali. Per teste. Non in proporzione delle quote ereditarie. Anche dunque nel caso di eredi beneficiari di polizza vita. Il contraente è libero di indicare, come beneficiari, gli eredi nominativamente. O stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi l’indennizzo.
La designazione generica di eredi beneficiari di polizza vita non comporta l’applicazione delle regole successorie. Ovvero, non comporta la ripartizione dell’indennizzo secondo le proporzioni della successione ereditaria. Spetta a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
Cosa accade se uno dei beneficiari premuore al contraente?
E se uno dei beneficiari di una polizza sulla vita premuore? Parliamo sempre del caso di eredi beneficiari di polizza vita. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto. in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo. A meno che il beneficio non sia stato revocato. O il contraente non abbia disposto diversamente.
Un caso singolare
Il caso è stato sottoposto alla Cassazione. Un uomo aveva stipulato quattro polizze vita. Aveva designato gli eredi beneficiari di polizza vita. O meglio, aveva designato beneficiari gli “eredi legittimi”. Al momento della stipula dell’assicurazione la sorella dell’uomo era già morta. Quali erano gli eredi legittimi? Erano il fratello (ancora vivente) ed i nipoti (figli della sorella defunta). I nipoti non subentravano alla madre nella polizza vita per rappresentazione (cioè per successione). Ma vantavano un diritto iure proprio sulla polizza. Scaturente dal contratto di assicurazione vita.
La Cassazione non ha ritenuto corretta la ripartizione dell’indennizzo nella misura di ½ al fratello vivente. E ½ ai 4 nipoti. Infatti il diritto dei nipoti discende direttamente dal contratto. Non per rappresentazione della madre.Questa era già morta alla sottoscrizione della polizza. La Cassazione ha stabilito che la ripartizione dell’indennizzo, quindi, deve avvenire in parti uguali. 1/5 ciascuno. Una per il fratello vivente. Ed una per ciascuno dei 4 nipoti. Forse il contraente non voleva questo effetto. Ma è l’interpretazione della legge.
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